Cassazione Penale, Sentenza n. 3707/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per travisamento di atti del processo che ha inficiato la coerenza logica della motivazione. L'ordinanza impugnata è stata annullata e il fascicolo è stato rinviato al Tribunale collegiale di Reggio Calabria per un nuovo giudizio sull'istanza di sostituzione della misura (divieto di dimora nel comune di Reggio Calabria) presentata dalla difesa di Serafino il 15/10/2024.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la revoca, da parte del Tribunale di Reggio Calabria in sede dibattimentale, della misura cautelare dell'obbligo di dimora disposta nei confronti di Serafino Vincenzo. Il Pubblico ministero deduceva un travisamento di fatto: il Tribunale avrebbe motivato la revoca facendo riferimento alla posizione e agli elementi probatori relativi a un diverso coimputato (Spanti Cosimo Roberto), condannato per accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), mentre Serafino era invece condannato per estorsione aggravata in relazione all'art. 416-bis.1 c.p. (pena di quattro anni). Il provvedimento impugnato motivava la non attualità delle esigenze cautelari con circostanze (ad es. la perdita di "credenziali" per l'accesso al sistema) riconducibili esclusivamente all'altro coimputato, dimostrando che non si trattava di un mero refuso ma di un errore sostanziale nei riferimenti processuali.
Norme richiamate
art. 615-ter c.p.
Norma sul reato di accesso abusivo a un sistema informatico; nella sentenza è citata perché il Tribunale aveva erroneamente fatto riferimento a una condanna per tale reato attribuendola al ricorrente, mentre quella condanna riguardava un altro coimputato.
art. 416-bis.1 c.p.
Norma relativa ad aggravanti connesse a reati di tipo mafioso (reati estorsivi aggravati). La Corte rileva che l'imputato Serafino era stato condannato per estorsione aggravata riconducibile a questa disposizione, elemento rilevante ai fini della valutazione delle esigenze cautelari.
artt. 56 - 110 c.p.; art. 629, comma 2 c.p.; art. 628, comma 3, n. 3 c.p.
Citate nel capo di imputazione complessivo che riguarda le fattispecie contestate nel procedimento; servono a inquadrare le contestazioni penali nell'atto d'accusa.
art. 610, comma 5 c.p.p.; art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Norme del codice di procedura penale che consentono la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti quando non è stata richiesta la discussione orale nei termini; la Corte le richiama per spiegare il rito seguito nella trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Se una decisione di revoca o modifica di una misura cautelare fonda la motivazione su fatti o elementi riferibili a un diverso imputato, ciò configura un travisamento di atti del processo che può determinare l'annullamento del provvedimento
- La Corte distingue tra un mero refuso formale e un errore sostanziale: quando la motivazione si fonda su circostanze afferenti esclusivamente ad un altro soggetto, non si può ritenere trattarsi di semplice errore di battitura
- La correttezza e la coerenza tra il percorso motivazionale del provvedimento e la situazione personale e le condanne effettive dell'imputato sono requisiti essenziali; la loro violazione incide sulla tenuta logica della motivazione e giustifica il rinvio per nuovo esame
- In casi simili, il giudice di merito chiamato a riesaminare l'istanza deve valutare la specifica gravità del reato per cui è stato condannato l'imputato e le esigenze cautelari correlate, senza confondere profili di altri coimputati
- La trattazione in camera di consiglio senza parti è ammessa se non è stata richiesta la discussione orale nei termini procedurali; tuttavia ciò non esime la Corte dal correggere provvedimenti viziati da travisamento di fatti
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