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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-681/21

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 aprile 2023. — Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) contro BB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Divieto di discriminazione fondata sull’età - Pensione di vecchiaia - Normativa nazionale che prevede, con effetto retroattivo, l’equiparazione di una categoria di dipendenti pubblici precedentemente avvantaggiata dalla normativa nazionale sulla pensione di vecchiaia a una categoria di dipendenti pubblici precedente svantaggiata da questa stessa normativa. — Causa C-681/21

Giurisprudenza europea62021CJ0681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una riforma austriaca delle pensioni dei dipendenti pubblici che, per eliminare una discriminazione fondata sull’età, estendeva retroattivamente il regime meno favorevole anche alla categoria in precedenza avvantaggiata. Ha ritenuto che una tale soluzione non sia consentita, salvo che sia giustificata da un’esigenza imperativa di interesse generale e rispetti il legittimo affidamento degli interessati. In assenza di tale giustificazione, la direttiva 2000/78 impedisce di sopprimere retroattivamente i vantaggi della categoria avvantaggiata per equipararla a quella svantaggiata.

Discriminazione in base all’età e pensioni pubbliche: incompatibilità, in assenza di un’esigenza imperativa di interesse generale, di una modifica normativa retroattiva che equipara la categoria precedentemente avvantaggiata a quella precedentemente svantaggiata.

La questione giuridica

Se l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letti alla luce dei principi di certezza del diritto, tutela dei diritti acquisiti ed effettività, ostino a una normativa nazionale che, per porre fine a una discriminazione fondata sull’età, sopprime con effetto retroattivo i vantaggi della categoria precedentemente avvantaggiata ed equipara tale categoria a quella precedentemente svantaggiata, senza riconoscere alle persone discriminate un corrispondente vantaggio economico.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che, quando una discriminazione fondata sull’età è stata accertata, gli Stati membri possono certamente adottare misure per ripristinare la parità di trattamento, ma non possono, in linea di principio, eliminare la discriminazione con una riduzione retroattiva dei vantaggi della categoria precedentemente avvantaggiata, così da privare anche la categoria precedentemente svantaggiata dei benefici economici già riconosciuti. Una simile retroattività è compatibile con il diritto dell’Unione solo in casi eccezionali, se giustificata da un’esigenza imperativa di interesse generale e nel rispetto del legittimo affidamento; in mancanza di tale giustificazione, l’articolo 2 e l’articolo 6 della direttiva 2000/78 ostano alla normativa nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 1 direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 2 direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 6 direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 9 direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 16 direttiva 2000/78/CE

Discriminazione in base all’età e retroattività della riforma pensionistica

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) in una controversia tra l’ente previdenziale pubblico BVAEB e BB, ex dipendente pubblica, sulla determinazione della pensione di vecchiaia. Il tema centrale è la compatibilità con la direttiva 2000/78 di una modifica legislativa nazionale che, per porre fine a una discriminazione fondata sull’età, ha equiparato con effetto retroattivo la categoria precedentemente avvantaggiata a quella precedentemente svantaggiata.

Fatti e procedimento principale

BB, nata nel 1946 e in pensione dal 31 dicembre 2011, contestava il regime di adeguamento della sua pensione applicato dalla BVAEB. In particolare, la disciplina nazionale prevedeva un trattamento diverso per i dipendenti pubblici nati prima del 1o gennaio 1955 rispetto a quelli nati da tale data in poi, con il sorgere di tre categorie di pensionati, tra cui una terza categoria di soggetti nati dopo il 1o gennaio 1955 ed esentati sia dall’adeguamento limitato sia dal calcolo parallelo.

Il Bundesverwaltungsgericht aveva inizialmente riconosciuto che l’articolo 41, paragrafo 3, del PG 2010 costituiva una discriminazione diretta in base all’età, incompatibile con la direttiva 2000/78. Successivamente, il legislatore austriaco è intervenuto con il PG 2018, estendendo retroattivamente la disciplina sfavorevole anche ai soggetti che in precedenza erano stati esclusi dal meccanismo limitativo, con l’obiettivo di eliminare la terza categoria e di ricondurla alla prima.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se gli articoli 2 e 6 della direttiva 2000/78 ostino a una normativa nazionale che, per porre fine a una discriminazione basata sull’età, equipari retroattivamente il regime pensionistico della categoria precedentemente avvantaggiata a quello della categoria precedentemente svantaggiata, impedendo così che ai soggetti già discriminati siano riconosciuti gli arretrati o gli incrementi pensionistici che avrebbero percepito in assenza della discriminazione.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 1 della direttiva 2000/78, che ne definisce l’obiettivo di lotta alle discriminazioni in materia di occupazione e condizioni di lavoro, e l’articolo 2, che distingue tra discriminazione diretta e indiretta. Vengono inoltre in rilievo l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sull’ambito di applicazione alla retribuzione e alle condizioni di lavoro, l’articolo 6, paragrafo 1, sulla giustificazione delle disparità di trattamento in ragione dell’età, l’articolo 9 sul diritto a ricorsi effettivi e l’articolo 16 sugli obblighi di conformità degli Stati membri.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che la direttiva 2000/78 mira a garantire una tutela effettiva contro le discriminazioni fondate, tra l’altro, sull’età in materia di occupazione e condizioni di lavoro, comprese la retribuzione e le prestazioni pensionistiche collegate al rapporto di lavoro. Richiama poi la giurisprudenza secondo cui, una volta accertata una discriminazione contraria al diritto dell’Unione, la parità di trattamento può essere garantita solo assicurando alla categoria sfavorita gli stessi vantaggi di cui gode la categoria avvantaggiata, fino a quando il legislatore non adotti misure idonee a ripristinare la parità.

La Corte precisa tuttavia che, una volta intervenuta la messa in conformità legislativa, il legislatore nazionale può, in linea di principio, uniformare i regimi, anche riducendo i vantaggi della categoria precedentemente avvantaggiata. Ciò non toglie che il principio di certezza del diritto osta normalmente a che un atto di attuazione o di adeguamento produca effetti retroattivi, salvo casi eccezionali in cui la retroattività sia giustificata da un’esigenza imperativa di interesse generale e siano rispettati i legittimi affidamenti degli interessati.

Nel caso concreto, la Corte osserva che dal fascicolo non emerge una reale esigenza imperativa di interesse generale idonea a giustificare la retroattività della misura. Il richiamo del governo austriaco all’equilibrio finanziario e alla sostenibilità del sistema pensionistico non è stato ritenuto, da solo, sufficiente a dimostrare la necessità della misura retroattiva. Quanto al legittimo affidamento, la Corte osserva che la normativa nazionale prevede il rimborso solo delle prestazioni indebitamente percepite non corrisposte in buona fede, elemento che potrebbe salvaguardare tale affidamento, ma la verifica finale spetta al giudice nazionale.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 ostano, in mancanza di un’esigenza imperativa di interesse generale, a una normativa nazionale che, per eliminare una discriminazione fondata sull’età, equipari con effetto retroattivo il regime pensionistico della categoria precedentemente avvantaggiata a quello della categoria precedentemente svantaggiata.

Implicazioni pratiche

La sentenza è rilevante per i regimi pensionistici pubblici e, più in generale, per tutte le riforme nazionali dirette a sanare discriminazioni già accertate. Il legislatore può correggere la disparità, ma non può normalmente farlo cancellando retroattivamente i vantaggi della categoria favorita se ciò incide sui diritti già maturati o sui benefici economici già riconosciuti, salvo rigorosa giustificazione e tutela del legittimo affidamento.

Come è indicizzato

Materieparità di trattamentodiscriminazione fondata sull’etàpensioni dei dipendenti pubblicidiritto del lavoro pubblicocertezza del diritto

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