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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 11662 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguardava un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2002, relativo all'omessa effettuazione e al mancato versamento delle ritenute fiscali sui compensi corrisposti a lavoratori subordinati dell'associazione. I ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro, il difetto di giurisdizione tributaria, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008; carenze di motivazione della sentenza e dell'atto impositivo; erronea qualificazione dei rapporti di lavoro; violazione delle norme sullo Statuto del contribuente; violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; illegittimità del divieto di prova testimoniale nel processo tributario; e violazione del CCNL applicabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sul difetto di giurisdizione, chiarendo che le controversie relative a ritenute alla fonte IRPEF operate o omesse dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta appartengono alla giurisdizione tributaria. Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008 è stato giudicato inconferente, poiché quella pronuncia riguardava sanzioni amministrative non aventi natura fiscale. Il motivo sulla motivazione è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato. Le censure relative all'atto impositivo e alla qualificazione dei rapporti di lavoro sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza e perché rivolte direttamente contro l'avviso, anziché contro la motivazione della sentenza impugnata. È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del divieto di prova testimoniale nel processo tributario. Non sono state liquidate spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2

    La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria controversie relative a sanzioni amministrative per lavoro irregolare non aventi natura fiscale.

    La declaratoria di illegittimità costituzionale riguarda le sanzioni amministrative extratributarie per lavoro irregolare, non le controversie aventi a oggetto ritenute fiscali IRPEF omesse dal sostituto d'imposta.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Il giudice ha ritenuto inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta in appello, ma la Corte ha comunque chiarito che la controversia apparteneva alla giurisdizione tributaria.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non viola gli artt. 3 e 24 Cost.; il legislatore può disciplinare diversamente i mezzi di prova in ragione della specificità del processo tributario.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fondano le censure, nonché il momento processuale in cui le questioni sono state dedotte; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La censura di omessa pronuncia o di motivazione insufficiente deve essere formulata con riferimento concreto alle statuizioni e all'iter argomentativo della sentenza impugnata.

  • L. n. 212 del 2000, Statuto dei diritti del contribuente

    Le contestazioni concernenti motivazione, allegazione degli atti richiamati e validità dell'avviso devono essere dedotte e documentate nel giudizio di merito e, in cassazione, devono essere rivolte alla motivazione della sentenza.

  • Costituzione, artt. 3 e 24

    Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non è stato ritenuto lesivo né dell'eguaglianza processuale né del diritto di difesa, poiché le regole probatorie possono differire tra i diversi riti.

  • Costituzione, art. 97

    Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione non supera le specifiche regole processuali sulla prova e sull'onere di deduzione delle censure.

Massime di principio

  • Le controversie su ritenute IRPEF non operate o non versate dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta sono di natura tributaria e rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie, anche quando riguardano l'esistenza o la qualificazione di rapporti di lavoro.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008 non si applica automaticamente a ogni contestazione connessa al lavoro irregolare: occorre distinguere tra sanzioni amministrative extratributarie e pretese fiscali relative a ritenute alla fonte.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare direttamente l'avviso di accertamento; è necessario criticare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata, indicando l'errore giuridico o logico commesso dal giudice.
  • Il principio di autosufficienza impone di indicare con precisione gli atti, i documenti, il loro contenuto e la fase processuale in cui le questioni sono state sollevate. La mancata indicazione comporta l'inammissibilità del motivo.
  • Nel processo tributario il divieto di prova testimoniale, secondo l'orientamento richiamato, è compatibile con il diritto di difesa; la prova deve essere costruita principalmente mediante documenti e altri mezzi ammessi dal rito.
  • Le contestazioni sulla motivazione dell'avviso, sull'allegazione del processo verbale di constatazione e sulla qualificazione dei rapporti di lavoro devono essere proposte tempestivamente nei giudizi di merito e riproposte in cassazione in modo specifico e autosufficiente.

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