Cassazione Civile, Ordinanza n. 08990/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Uno studio legale aveva chiesto l'insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per un credito di euro 38.904,31 a titolo di compensi professionali. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda per difetto di prova; il tribunale, in opposizione ex art. 98 l.fall., aveva ammesso il credito solo in chirografo, escludendo sia la prededuzione sia il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. Quanto alla prededuzione, il tribunale aveva ritenuto assente una espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario ai sensi della disciplina dell'amministrazione straordinaria. Quanto al privilegio, aveva osservato che la documentazione mostrava soprattutto l'attività di un singolo avvocato, ma non consentiva di ritenere che la prestazione fosse stata svolta in via esclusiva e prevalente da quel professionista. In cassazione lo studio ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi e violazione della disciplina sulla prosecuzione dei contratti nella procedura di amministrazione straordinaria, sostenendo che email e altri documenti dimostravano la continuità autorizzata dal commissario e quindi la prededuzione del credito; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2751-bis n. 2 c.c., assumendo che l'incarico fosse stato conferito personalmente al professionista e da questi eseguito in via esclusiva o prevalente, con conseguente privilegio del credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, in base all'art. 1-bis L. 166/2008 e alla consolidata giurisprudenza sull'art. 50 d.lgs. 270/1999, la prosecuzione dell'attività dopo la dichiarazione di insolvenza non equivale a subentro della procedura in assenza di una espressa dichiarazione del commissario straordinario; quindi le prestazioni pregresse non acquistano prededuzione. Ha inoltre rilevato la contraddizione interna del ricorso, che invocava la prededuzione pur dando atto della regola opposta. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità, perché la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e non si confrontava con la ratio del decreto impugnato, che aveva escluso la natura esclusiva e prevalente della prestazione professionale resa dal singolo avvocato. La Corte ha anche ricordato il principio secondo cui il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. può spettare allo studio associato solo se il credito remunera una prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più associati. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti
Il vizio motivazionale è scrutinabile nei ristretti limiti elaborati dalle Sezioni Unite; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.
art. 50 d.lgs. n. 270/1999
Nell'amministrazione straordinaria la continuazione dei contratti preesistenti serve alla conservazione aziendale e a consentire al commissario uno spatium deliberandi; non comporta di per sé il subentro della procedura né la prededuzione dei crediti pregressi.
art. 1-bis L. n. 166/2008
l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento [...] ne, comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro
L'esecuzione del contratto dopo l'insolvenza non equivale a subentro per facta concludentia; il riconoscimento dei diritti tipici del subentro richiede una dichiarazione espressa del commissario.
art. 98 l.fall.
È il rimedio utilizzato per l'opposizione allo stato passivo nel caso di specie.
art. 2751-bis n. 2 c.c.
Il privilegio generale sui mobili per i compensi dei professionisti può essere riconosciuto allo studio associato solo se il credito remunera una prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più associati, anche con ausilio di collaboratori o sostituti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura che si limita a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove è inammissibile in cassazione se non rientra nel vizio motivazionale nei suoi stretti limiti.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, la mera prosecuzione dell'attività o la richiesta di esecuzione del rapporto da parte del commissario non integra subentro del commissario in assenza di una espressa dichiarazione in tal senso; perciò i crediti relativi a prestazioni pregresse restano soggetti al concorso e non acquistano prededuzione.
- Il subentro del commissario straordinario non può essere desunto per facta concludentia: la prededuzione o gli altri effetti tipici del subentro richiedono un atto espresso della procedura.
- Il privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2 c.c. in favore del professionista o dello studio associato presuppone che il credito retribuisca una prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più professionisti associati; non basta la mera intestazione dell'incarico allo studio.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
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