Cassazione Civile, Ordinanza n. 28005/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, in tema di imposte dirette per l'anno d'imposta 2006, aveva annullato la ripresa relativa a costi ritenuti indeducibili perché documentati da fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. L'Ufficio ha dedotto violazione dell'art. 109 TUIR, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato che i pagamenti erano avvenuti in contanti e che, pur potendo in astratto essere dedotti i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, ciò è possibile solo se i costi sono certi, determinati o determinabili e inerenti; secondo il ricorrente, tali requisiti non sarebbero stati adeguatamente accertati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che le operazioni erano pacificamente soggettivamente inesistenti, ma che la prova dell'inerenza, dell'ammontare e della certezza dei costi deducibili incombe sul contribuente. Tuttavia, la CTR aveva svolto un accertamento di fatto positivo, fondato su una perizia del progettista dei lavori di ristrutturazione e sul raffronto con il prezziario regionale, dal quale aveva desunto la prova dell'inerenza, della certezza e dell'ammontare dei costi. La Cassazione ha quindi escluso di poter rivalutare gli accertamenti di merito. Il ricorso è stato respinto; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione della contribuente. È stato inoltre escluso l'obbligo dell'Agenzia di versare l'ulteriore contributo unificato, in ragione dell'esenzione delle Amministrazioni dello Stato tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 109 TUIR
I costi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti solo se risultano certi, determinati o determinabili e inerenti; la prova di tali requisiti grava sul contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto dalle Amministrazioni dello Stato, quando il processo opera con meccanismo di prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
La disposizione introduttiva dell'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità dei costi non è esclusa in astratto dalla fraudolenza dell'operazione, ma resta subordinata alla prova, a carico del contribuente, della loro certezza, determinabilità e inerenza.
- Quando il giudice di merito accerta positivamente, sulla base di elementi probatori specifici, l'inerenza e la misura dei costi dedotti, la Corte di cassazione non può sostituire una propria valutazione del fatto a quella compiuta nel merito.
- Il pagamento in contanti, di per sé, non è decisivo in sede di legittimità se il giudice di merito ha già ritenuto provati i requisiti di deducibilità sulla base del complessivo compendio probatorio.
- L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato non si applica alle amministrazioni statali che usufruiscono della prenotazione a debito.
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