Sentenza n. 10367/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della Determinazione dirigenziale n. 2426 del 14 dicembre 2022 dell'Assessorato Sanità e Welfare della Regione Piemonte, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e pubblicato in pari data; - della Determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 del direttore generale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante "Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125” e pubblicata sul sito inter-net della Regione in data 13 dicembre 2022; - del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022, recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” e pubblicato in data 14 dicembre 2022, unitamente ai suoi allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5; - del Decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 del Direttore centrale della Direzione centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giu-lia, avente ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disa-bilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici sog-getti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del D.l. 78/2015” e pubblicato in pari data, unitamente al suo allegato - del Decreto Assessoriale n.1247 del 13/12/2022 della Regione Siciliana, Assessorato Alla Salute, con il quale è stato individuato l'elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da queste dovuti, calcolati sulla base dell'incidenza percentuale di cui all'articolo 2, comma 2, del DM 6 ottobre 2022; - del Decreto Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 set-tembre 2022, serie generale n. 216” Individuare l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti riportati nell'Allegato A al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; - dell'Atto di Determina Dirigenziale del Dipartimento Promozione della salute e del Benes-sere animale della Regione Puglia n. 10 del 12.12.2022 cod. CIFRA 005/DIR/2022/00010, “determinare gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. e dei conseguenti provvedimenti di cui al Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216, dell'art 18, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022 n. 251; di appro-vare l'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, e di precisare che i dati che quantificano gli oneri per il ripiano di cui al precedente punto, per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 sono riportati nell'allegato A per ciascuna annualità e per dato complessivo gli importi dovuti da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Ser-vizio sanitario regionale della Regione Puglia, per i suddetti esercizi; NONCHE' - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022, e tra questi espressamente: - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifica-zioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti statali e regionali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e di determinazione delle quote di ripiano (payback) per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l’accordo della Conferenza Stato-Regioni, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e vari provvedimenti regionali con cui sono stati individuati i fornitori e quantificati gli importi dovuti a titolo di payback per il superamento del tetto di spesa relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. Con ordinanza presidenziale n. 5014 del 28 giugno 2023 il TAR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione per pubblici proclami entro un termine perentorio. La ricorrente non ha eseguito l’ordine nel termine assegnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile senza esaminare i motivi di merito. L’omessa integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio fissato dal giudice costituisce una ragione autonoma di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che l’inerzia della ricorrente rispetto all’ordine contenuto nell’ordinanza presidenziale impediva la prosecuzione del giudizio e una pronuncia sul merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito e della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito
La norma impone la declaratoria, anche d’ufficio, di improcedibilità quando il contraddittorio non sia stato integrato entro il termine assegnato dal giudice.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha dato preventivo avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il termine fissato dal giudice per l’integrazione del contraddittorio ha carattere perentorio.
- L’inosservanza, entro il termine assegnato, dell’ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio determina l’improcedibilità assoluta del ricorso, rilevabile anche d’ufficio, senza esame dei motivi di merito.
- Prima di dichiarare l’improcedibilità per omessa integrazione del contraddittorio, il giudice deve dare alle parti avviso della relativa questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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