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Ordinanza

Ordinanza n. 20/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza contingibile e urgente di chiusura di un tratto di via Roma e di messa in sicurezza di un fabbricato pericolante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un immobile sito all’angolo tra via Mazzini e via Roma, aveva avviato lavori di risanamento conservativo, comprensivi di demolizioni. Ha impugnato l’ordinanza sindacale che le imponeva, insieme ai tecnici incaricati, di adottare immediatamente misure provvisionali e definitive per la messa in sicurezza del fabbricato confinante, di proprietà di una controinteressata, nonché di delimitare l’area, vietare il transito veicolare e garantire un passaggio pedonale protetto. L’ordinanza era stata adottata dopo che i Vigili del Fuoco avevano rilevato fessurazioni nel fabbricato confinante e disposto urgenti misure di tutela. La ricorrente ha dedotto, in particolare, un vizio istruttorio, anche con riguardo alla disponibilità delle aree sulle quali avrebbero dovuto essere eseguiti gli interventi ordinati. In sede cautelare, il TAR aveva disposto una verificazione per accertare l’attuale pericolo per l’incolumità pubblica dopo l’esecuzione delle misure provvisionali; la relazione dei Vigili del Fuoco ha ritenuto non congrue le misure adottate rispetto alla tutela delle persone, alla salvaguardia dei beni e alla sicurezza del transito veicolare.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, ravvisando il fumus boni iuris in relazione al vizio istruttorio, anche quanto alla disponibilità da parte della ricorrente delle aree necessarie per l’esecuzione delle opere. Il giudice ha rilevato che tale criticità emergeva sia dalla relazione dei Vigili del Fuoco sia dalla relazione tecnica acquisita dal Comune, che aveva evidenziato l’opportunità di chiarire il contenuto dell’ordinanza. Pur riconoscendo la persistenza di un pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, il TAR ha ordinato al Comune di rideterminarsi, tenendo conto delle ragioni della ricorrente, degli accertamenti e delle indicazioni tecniche già acquisiti, nonché dell’eventuale ulteriore supporto dei tecnici per distinguere le opere provvisionali da quelle definitive. L’Amministrazione dovrà inoltre valutare se le esigenze di sicurezza possano essere meglio soddisfatte mediante il coinvolgimento della proprietà dell’immobile confinante e considerare il sopravvenuto provvedimento di rimessione in pristino. Il nuovo provvedimento dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 27 maggio 2026 per verificare la persistenza dell’interesse ad agire. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito l’accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la presenza di un pericolo attuale per l’incolumità pubblica non esonera l’amministrazione dall’obbligo di svolgere un’istruttoria adeguata e di individuare con precisione i presupposti, i destinatari e l’ambito oggettivo delle misure ordinate.
  • Un’ordinanza contingibile e urgente diretta alla messa in sicurezza di un immobile è viziata sul piano istruttorio quando impone opere su aree la cui disponibilità giuridica in capo al destinatario non sia stata adeguatamente accertata.
  • Quando il pericolo per la pubblica incolumità permane, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare non per eliminare ogni misura di sicurezza, ma per imporre all’amministrazione un riesame conforme agli accertamenti tecnici e rispettoso della posizione dei soggetti coinvolti.
  • Le misure di sicurezza devono essere specificate distinguendo gli interventi provvisionali da quelli definitivi e devono essere strettamente correlate al pericolo da fronteggiare; l’amministrazione deve inoltre valutare il coinvolgimento del proprietario dell’immobile direttamente interessato, ove ciò sia funzionale alla tutela pubblica.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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