Cassazione Penale, Sentenza n. 20394/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva confermato, anche agli effetti civili, nella condanna per il reato previsto dall'art. 481 c.p. contestando l'autentica di firma apposta su un atto di "transazione e quietanza" come attestata dall'avv. Simeone. Nel ricorso l'imputato deduceva: nullità per omessa notifica al proprio difensore in appello; insussistenza della fattispecie (l'autentica non sarebbe riconducibile al falso di cui all'art. 481 c.p., l'atto sarebbe stragiudiziale e non certificatorio, esistenza di procura speciale, eventuale depenalizzazione dell'art. 485 c.p., mancanza del dolo); carenza di motivazione circa la non applicazione della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; vizio di motivazione sull'entità delle spese a carico. La Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo (la notifica al difensore di ufficio era regolare) e invece fondante e assorbente il secondo: la condotta non rientra nella fattispecie dell'art. 481 c.p. perché l'autentica di firma dell'avvocato, riferita ad una scrittura privata di natura stragiudiziale (transazione e quietanza), non era idonea a costituire una "certificazione" rilevante ai fini dell'art. 481, né il difensore aveva un potere certificatorio tale da rendere l'attestazione idonea a produrre effetti giuridici apprezzabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha pronunciato la formula "il fatto non sussiste" in relazione al reato ascrittogli ai sensi dell'art. 481 c.p., con conseguente assoluzione perché la condotta non è riconducibile alla fattispecie incriminatrice. È stato altresì preso atto che l'imputato ha rinunciato alla prescrizione. Gli altri motivi (nullità notifica, tenuità del fatto, liquidazione spese) sono risultati irrilevanti o manifestamente infondati/assorbiti dalla decisione sul secondo motivo; la richiesta del Pubblico Ministero di dichiarare inammissibile il ricorso è invece respinta dalla Corte.
Norme richiamate
art. 481 cod. pen.
"falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità"
La norma punisce la falsa attestazione, in un certificato, di fatti che l'atto è destinato a provare; è reato proprio di chi esercita un servizio di pubblica necessità (es. avvocato) ma richiede che la falsità ricada su una "certificazione" idonea a provare la verità di fatti giuridicamente rilevanti. Nel caso concreto l'autentica su una scrittura privata stragiudiziale non è stata ritenuta certificazione rilevante per l'art. 481.
art. 485 cod. pen.
Norma relativa al falso in scrittura privata, richiamata perché parte della vicenda originaria e in parte depenalizzata: la Corte d'appello aveva assolto l'imputato da questo capo per effetto della depenalizzazione; nel ricorso la difesa aveva sostenuto che la vicenda andasse inquadrata in tale fattispecie o come post factum non punibile, argomento non però decisivo per la Cassazione rispetto all'art. 481.
art. 83 cod. proc. pen.
"La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato"; "In tali casi [e solo in tali casi] l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore."
La norma individua casi tassativi in cui il difensore ha potere di certificare la sottoscrizione (procura speciale e atti processuali specifici). Ne consegue che il potere certificatorio dell'avvocato è limitato e non può essere esteso automaticamente ad atti stragiudiziali come la transazione/quietanza.
art. 97, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la nomina del difensore d'ufficio; richiamata nella sentenza per spiegare la regolarità della notificazione al difensore nominato d'ufficio quando il difensore scelto risultava sospeso.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che attribuisce al difensore poteri processuali di autenticazione in ambito penale nei casi previsti dalla legge; utile a delimitare le ipotesi di potere certificatorio dell'avvocato.
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
Richiamata in relazione alle modalità di trattazione del ricorso (trattazione senza intervento delle parti se i termini sono trascorsi) e al deposito tardivo delle conclusioni della parte civile, che la Corte ha ritenuto inammissibile.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto; il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della tenuità, ma la Corte ha considerato il motivo assorbito dalla decisione di insussistenza della fattispecie (secondo motivo) e non ha accolto la richiesta di motivazione sul punto.
Massime di principio
- L'autentica di firma apposta da un avvocato rileva ai fini penali di falsità solo se l'attestazione rientra in un potere certificatorio riconosciuto dalla legge o se l'atto è idoneo a produrre effetti giuridici apprezzabili (es. atti processuali espressamente previsti); le autentiche su atti stragiudiziali privi di effetti certificatori non integrano automaticamente l'art. 481 c.p.
- La nozione di "certificazione" nell'art. 481 c.p. è restrittiva: non ogni dichiarazione di verità resa dall'esercente un servizio di pubblica necessità configura il reato; occorre che la dichiarazione sia contenuta in un documento destinato a provare la veridicità di fatti giuridicamente rilevanti.
- Il potere certificatorio dell'avvocato è tassativo e limitato alle ipotesi previste dalla legge (es. procura "ad litem" e altri atti processuali indicati), per cui l'autentica resa al di fuori di tali casi rischia di essere priva di rilevanza penale.
- Se manca uno degli elementi oggettivi tipici del reato (ad es. la natura certificatoria dell'atto), la vicenda va esclusa dalla fattispecie incriminatrice e può determinare l'assoluzione con formula "il fatto non sussiste".
- Quando il ricorso solleva più motivi, una statuizione favorevole su un motivo decisivo e assorbente (es. insussistenza della fattispecie) può rendere superflua l'analisi dei restanti profili (tenuità del fatto, liquidazione spese), che restano quindi non accertati.
- La regolarità delle notifiche e la nomina di difensore d'ufficio sono questioni tecniche che possono essere verificate d'ufficio dalla Corte: la mancata notifica al difensore originario può essere sanata con la notifica al difensore d'ufficio se effettuata correttamente.
- In casi analoghi è utile valutare subito: (a) se l'atto autenticato ha valenza processuale o effetti giuridici rilevanti; (b) se la legge conferisce specifico potere di autenticazione al professionista; (c) l'elemento soggettivo (dolo) e l'eventuale esistenza di procura o consenso dell'interessato.
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