Cassazione Penale, Sentenza n. 34616/2023 del 08/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma (07/07/2022) che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 642 c.p. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) estinzione del reato per prescrizione (censura relativa al calcolo dei termini e alla sospensione disposta per rinvio d'udienza, richiamando artt. 157 e 159 c.p.); 2) nullità della sentenza di primo grado per mancata notificazione del verbale dell'udienza del 04/11/2021, allorché sarebbe stata modificata la data del fatto (censura in relazione all'art. 516 c.p.); 3) vizio nella dosimetria della pena per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e valutazione apodittica della personalità dell'imputato (censura in relazione all'art. 62-bis e agli criteria di cui all'art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prescrizione: il ricorso era infondato poiché l'art. 159, comma 1, n. 3 c.p. distingue i casi di sospensione per impedimento delle parti da quelli per richiesta dell'imputato; nonostante un errore formale nel computo (la Corte d'appello aveva indicato mesi otto e giorni venticinque invece di otto e ventitré), la Corte territoriale ha correttamente considerato l'intero periodo e non soltanto i 60 giorni indicati dal ricorrente; il termine di prescrizione è pertanto maturato il 01/09/2022, successivo alla sentenza di appello (07/07/2022). Sulla nullità per mancata notificazione: la modifica della data del reato non ha inciso sul nucleo essenziale dell'imputazione; la data precisa non ha mutato la consistenza del fatto, che era già descritto nei suoi elementi essenziali (la denuncia falsa del 09/06/2014) e dunque non è stata ritenuta nullità assoluta. Sulle attenuanti generiche: il motivo era generico e privo della specificazione degli elementi di segno positivo richiesti; la Corte d'appello ha motivato il diniego richiamando modalità del fatto, precedenti e condotta processuale, valutazione insindacabile in cassazione se non manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa per le ammende della somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma del reato per il quale il ricorrente è stato condannato; la pena applicata (un anno) coincide con il minimo edittale, rendendo sterile la censure sulla eccessiva dosimetria.
art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.
La Corte interpreta la disposizione nel senso che la sospensione dei termini per rinvio d'udienza è distinta a seconda che il rinvio sia dovuto a impedimento delle parti (termine di 60 giorni aumentabile) oppure a richiesta dell'imputato/del difensore; nel caso di specie la valutazione territoriale del periodo di sospensione è corretta.
art. 157 cod. pen.
Richiamato nel contesto della disciplina della prescrizione; utilizzato in combinato con l'art. 159 per il calcolo dei termini prescrizionali.
art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)
Indica i motivi di impugnazione in cassazione dedotti dal ricorrente (vizio di motivazione e violazione di norme sostanziali/procedurali); la Corte ritiene le censure inammissibili o infondate per carenza di specificità o perché già adeguatamente valutate dal giudice di merito.
art. 516 c.p.p.
Norma relativa alle modifiche dell'imputazione e alla necessità di notifica dell'estratto del verbale; la Corte ricorda che la modifica della data del reato è rilevante solo se incide sul nucleo essenziale dell'imputazione, il che non è accaduto.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti comuni: la Corte di merito ha valutato e ritenuto assenti elementi idonei alla concessione; la cassazione non sindaca una motivazione non manifestamente illogica.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte d'appello ha applicato i criteri ritenuti decisivi (modalità del fatto, precedenti, condotta processuale), motivando il diniego delle attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a favore della Cassa per le ammende.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Norme citate in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; rilevano sul rito ma non incidono sul merito delle censure qui esaminate.
Massime di principio
- La sospensione dei termini prescrizionali per rinvio d'udienza va calcolata tenendo conto della distinzione prevista dall'art. 159 c.p. tra rinvii dovuti a impedimento delle parti e rinvii su richiesta dell'imputato: non sempre vale il limite automatico di 60 giorni.
- Una modifica della data del fatto non è automaticamente idonea a determinare la nullità della sentenza: è rilevante solo se incide sul "nucleo essenziale" dell'imputazione e sul diritto di difesa; modifiche meramente accessorie o chiarificatrici non invalidano il processo se l'addebito resta individuabile.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche: la generica lamentela di mancata concessione delle attenuanti genera l'inammissibilità se non sono indicati elementi concreti e puntuali utili al giudizio.
- Il giudice di merito non è obbligato a considerare ogni singolo elemento favorevole e sfavorevole; è sufficiente che motivi sulle circostanze che ritiene decisive; la cassazione interviene solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione impedisce che si formi un valido rapporto di impugnazione e quindi può precludere l'accertamento della prescrizione intervenuta successivamente al deposito dell'impugnazione.
- Nelle contestazioni procedurali relative alla notifica di verbali è fondamentale dedurre tempestivamente e con precisione l'eventuale pregiudizio per il diritto di difesa; altrimenti la censura rischia di essere respinta come già vagliata dal giudice di merito.
- Nel calcolo dei termini processuali, piccole imprecisioni numeriche (giorni/mesi) non mutano l'esito se la valutazione complessiva del periodo è corretta e non altera la conclusione sulla decorrenza della prescrizione.
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