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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34616/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma (07/07/2022) che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 642 c.p. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) estinzione del reato per prescrizione (censura relativa al calcolo dei termini e alla sospensione disposta per rinvio d'udienza, richiamando artt. 157 e 159 c.p.); 2) nullità della sentenza di primo grado per mancata notificazione del verbale dell'udienza del 04/11/2021, allorché sarebbe stata modificata la data del fatto (censura in relazione all'art. 516 c.p.); 3) vizio nella dosimetria della pena per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e valutazione apodittica della personalità dell'imputato (censura in relazione all'art. 62-bis e agli criteria di cui all'art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prescrizione: il ricorso era infondato poiché l'art. 159, comma 1, n. 3 c.p. distingue i casi di sospensione per impedimento delle parti da quelli per richiesta dell'imputato; nonostante un errore formale nel computo (la Corte d'appello aveva indicato mesi otto e giorni venticinque invece di otto e ventitré), la Corte territoriale ha correttamente considerato l'intero periodo e non soltanto i 60 giorni indicati dal ricorrente; il termine di prescrizione è pertanto maturato il 01/09/2022, successivo alla sentenza di appello (07/07/2022). Sulla nullità per mancata notificazione: la modifica della data del reato non ha inciso sul nucleo essenziale dell'imputazione; la data precisa non ha mutato la consistenza del fatto, che era già descritto nei suoi elementi essenziali (la denuncia falsa del 09/06/2014) e dunque non è stata ritenuta nullità assoluta. Sulle attenuanti generiche: il motivo era generico e privo della specificazione degli elementi di segno positivo richiesti; la Corte d'appello ha motivato il diniego richiamando modalità del fatto, precedenti e condotta processuale, valutazione insindacabile in cassazione se non manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa per le ammende della somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma del reato per il quale il ricorrente è stato condannato; la pena applicata (un anno) coincide con il minimo edittale, rendendo sterile la censure sulla eccessiva dosimetria.

  • art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.

    La Corte interpreta la disposizione nel senso che la sospensione dei termini per rinvio d'udienza è distinta a seconda che il rinvio sia dovuto a impedimento delle parti (termine di 60 giorni aumentabile) oppure a richiesta dell'imputato/del difensore; nel caso di specie la valutazione territoriale del periodo di sospensione è corretta.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato nel contesto della disciplina della prescrizione; utilizzato in combinato con l'art. 159 per il calcolo dei termini prescrizionali.

  • art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)

    Indica i motivi di impugnazione in cassazione dedotti dal ricorrente (vizio di motivazione e violazione di norme sostanziali/procedurali); la Corte ritiene le censure inammissibili o infondate per carenza di specificità o perché già adeguatamente valutate dal giudice di merito.

  • art. 516 c.p.p.

    Norma relativa alle modifiche dell'imputazione e alla necessità di notifica dell'estratto del verbale; la Corte ricorda che la modifica della data del reato è rilevante solo se incide sul nucleo essenziale dell'imputazione, il che non è accaduto.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti comuni: la Corte di merito ha valutato e ritenuto assenti elementi idonei alla concessione; la cassazione non sindaca una motivazione non manifestamente illogica.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte d'appello ha applicato i criteri ritenuti decisivi (modalità del fatto, precedenti, condotta processuale), motivando il diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a favore della Cassa per le ammende.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Norme citate in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; rilevano sul rito ma non incidono sul merito delle censure qui esaminate.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini prescrizionali per rinvio d'udienza va calcolata tenendo conto della distinzione prevista dall'art. 159 c.p. tra rinvii dovuti a impedimento delle parti e rinvii su richiesta dell'imputato: non sempre vale il limite automatico di 60 giorni.
  • Una modifica della data del fatto non è automaticamente idonea a determinare la nullità della sentenza: è rilevante solo se incide sul "nucleo essenziale" dell'imputazione e sul diritto di difesa; modifiche meramente accessorie o chiarificatrici non invalidano il processo se l'addebito resta individuabile.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche: la generica lamentela di mancata concessione delle attenuanti genera l'inammissibilità se non sono indicati elementi concreti e puntuali utili al giudizio.
  • Il giudice di merito non è obbligato a considerare ogni singolo elemento favorevole e sfavorevole; è sufficiente che motivi sulle circostanze che ritiene decisive; la cassazione interviene solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
  • L'inammissibilità del ricorso in cassazione impedisce che si formi un valido rapporto di impugnazione e quindi può precludere l'accertamento della prescrizione intervenuta successivamente al deposito dell'impugnazione.
  • Nelle contestazioni procedurali relative alla notifica di verbali è fondamentale dedurre tempestivamente e con precisione l'eventuale pregiudizio per il diritto di difesa; altrimenti la censura rischia di essere respinta come già vagliata dal giudice di merito.
  • Nel calcolo dei termini processuali, piccole imprecisioni numeriche (giorni/mesi) non mutano l'esito se la valutazione complessiva del periodo è corretta e non altera la conclusione sulla decorrenza della prescrizione.

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