Ordinanza n. 2512/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale rep. CD/778/2026 PROT. CD/39650/2026 del 23 marzo 2026 emessa dal Comune di Roma, Municipio Roma III. E.Q. Attività Produttive SUAP, Ufficio SUAP ed avente ad oggetto il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione al pubblico ivi indicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale recante il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione al pubblico
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale del Municipio Roma III che vietava la prosecuzione dell’attività di somministrazione al pubblico. Dal testo emerge che il provvedimento era collegato a una presupposta ingiunzione di demolizione, già contestata in altro giudizio e oggetto della sentenza del TAR n. 6285/2026, che aveva respinto il relativo gravame. La domanda cautelare è stata esaminata alla luce del sopravvenuto decreto cautelare del Presidente della Sezione VII del Consiglio di Stato n. 1443/2026, con il quale era stata provvisoriamente sospesa l’efficacia della predetta sentenza, in attesa della camera di consiglio fissata per il 5 maggio 2026. Il testo non riporta ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha rinviato ogni statuizione definitiva sulla domanda cautelare alla camera di consiglio del 9 giugno 2026, fissata per il prosieguo dell’esame dell’incidente cautelare e per la decisione sulle spese della fase. Nelle more, ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, esclusivamente per mantenere integra la situazione giuridica e fattuale fino alla delibazione collegiale del Consiglio di Stato prevista per il 5 maggio 2026. Non è stata quindi definita la legittimità dell’atto nel merito né è stata adottata una decisione cautelare definitiva. Le spese sono state riservate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha adottato una sospensione provvisoria e interlocutoria in attesa del prosieguo della delibazione.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla domanda cautelare dipende dall’esito imminente di un incidente cautelare relativo a un provvedimento presupposto, il giudice può rinviare la trattazione e sospendere temporaneamente l’atto impugnato per mantenere integra la situazione controversa, senza anticipare la decisione cautelare definitiva.
- La sospensione disposta esclusivamente per mantenere la res adhuc integra ha natura interinale e non comporta una definizione nel merito della legittimità del provvedimento impugnato né una decisione cautelare definitiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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