Sentenza del 17/10/2016 n. 7846 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - ACCERTAMENTO SINTETICO - REDDITOMETRO - Prova liberatoria - Giustificazione delle spese sostenute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva determinato sinteticamente il reddito del contribuente presumendo l'esistenza di maggiori redditi non dichiarati sulla base delle spese sostenute e degli incrementi patrimoniali rilevati nel periodo d'imposta. Il contribuente doveva fornire la prova liberatoria, dimostrando che tali spese erano state finanziate mediante redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte, redditi prodotti in precedenti periodi d'imposta o somme non soggette all'obbligo di dichiarazione.
La decisione
La sentenza chiarisce che la nuova formulazione dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973 ha ampliato l'ambito della prova liberatoria. Sebbene la norma non imponga espressamente una specifica documentazione sull'entità dei redditi e sulla durata del loro possesso, il contribuente deve dimostrare in modo adeguato sia l'esistenza e la disponibilità delle somme sia il loro concreto impiego per sostenere le spese o gli incrementi patrimoniali contestati. Nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale, perciò la dimostrazione deve fondarsi su documentazione o altri elementi oggettivi, coerenti e verificabili. In assenza di tale prova, la presunzione dell'accertamento sintetico può essere confermata.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973, come modificato dal d.l. 78/2010
La prova liberatoria comprende i redditi esenti, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte, quelli prodotti in precedenti periodi d'imposta e quelli che non devono essere indicati in dichiarazione.
Il contribuente può contrastare l'accertamento sintetico dimostrando che la capacità di spesa deriva da fonti reddituali o finanziarie diverse dai redditi imponibili dell'anno accertato. Non è però sufficiente indicare astrattamente tali fonti: occorre provare la loro effettiva esistenza, disponibilità e utilizzazione per le spese o gli incrementi patrimoniali contestati.
Principio di inammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario
La prova della provenienza e dell'impiego delle somme deve essere fornita mediante documenti o elementi oggettivi idonei, poiché le dichiarazioni testimoniali non possono costituire prova testimoniale nel giudizio tributario.
Massime di principio
- In caso di accertamento sintetico basato sulle spese, il contribuente può difendersi dimostrando che esse sono state finanziate con risparmi pregressi, redditi esenti, redditi assoggettati a ritenuta o altre somme non imponibili o non dichiarabili.
- La mera allegazione della disponibilità di risparmi o di redditi maturati in anni precedenti non è sufficiente: occorre collegare concretamente tali somme alle spese o agli incrementi patrimoniali contestati.
- È opportuno conservare documentazione bancaria, contratti, atti di donazione o successione, quietanze e ogni altro elemento che dimostri sia l'origine delle somme sia la loro effettiva disponibilità nel periodo rilevante.
- La prova deve essere oggettiva, coerente e temporalmente compatibile con le spese contestate; in assenza di documentazione idonea, la presunzione dell'Amministrazione può prevalere.
- La valutazione riguarda non solo l'esistenza delle somme, ma anche la loro durata di possesso e il loro concreto utilizzo per finanziare le spese o gli investimenti oggetto dell'accertamento.
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