Ordinanza n. 61/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto di rigetto della richiesta di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, adottato dal Questore di Agrigento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della richiesta di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Agrigento, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che il diniego è stato contestato in relazione alla valutazione dell’affidabilità del richiedente e ai profili istruttori e motivazionali dell’atto. L’Amministrazione ha fondato il provvedimento su una pluralità di elementi: un precedente penale, dichiarato estinto, per reati in materia di stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e per violazioni in materia di armi ai sensi dell’art. 4 l. n. 110/1975; una specifica condotta riconducibile al porto ingiustificato di arma da taglio in luogo pubblico, non oggetto di specifica contestazione; segnalazioni di polizia e frequentazioni con soggetti controindicati. Il ricorrente ha inoltre dedotto l’esistenza di un pregiudizio cautelare connesso allo svolgimento dell’attività sportiva di tiro a volo e ha contestato la valutazione amministrativa, nonché l’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione. Le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto risultano essere state esaminate dall’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Al sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non presentasse sufficienti profili di fondatezza. La pluralità degli elementi valutati complessivamente dall’Amministrazione — precedente penale estinto relativo a stupefacenti e armi, porto ingiustificato di arma da taglio, segnalazioni di polizia e frequentazioni controindicate — rende la motivazione non manifestamente illogica, irragionevole o abnorme in una prospettiva preventiva e prognostica. Il Collegio ha escluso, allo stato degli atti, una carenza istruttoria o motivazionale macroscopica, rilevando che la Questura aveva dato conto anche delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni rese a seguito del preavviso di rigetto. Ha inoltre ritenuto non grave e irreparabile il periculum in mora. L’interesse del ricorrente alla pratica sportiva del tiro a volo è stato considerato recessivo rispetto all’interesse pubblico primario alla tutela dell’ordine e della sicurezza collettiva, non comprimibile in presenza di una valutazione ragionevole di non piena affidabilità del richiedente. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La disposizione è richiamata in relazione al precedente penale per reati in materia di stupefacenti valutato, insieme agli altri elementi, ai fini del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente.
art. 4 l. n. 110/1975
La disposizione è richiamata in relazione al precedente penale per violazioni in materia di armi considerato nella valutazione complessiva dell’affidabilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella valutazione amministrativa preventiva sull’affidabilità del richiedente una licenza di porto d’armi, l’Amministrazione può considerare complessivamente precedenti penali, anche se dichiarati estinti, condotte specifiche relative all’uso o al porto di armi, segnalazioni di polizia e frequentazioni con soggetti controindicati, purché la motivazione renda comprensibile il giudizio prognostico di rischio.
- In sede cautelare, il diniego di una licenza di porto d’armi non è manifestamente illogico, irragionevole o abnorme quando risulta fondato su una pluralità di elementi convergenti, valutati in prospettiva preventiva e prognostica rispetto all’affidabilità del richiedente.
- Non sussiste una carenza istruttoria o motivazionale macroscopica quando l’Amministrazione indica le ragioni del diniego e dà conto del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall’interessato a seguito del preavviso di rigetto.
- L’interesse privato allo svolgimento dell’attività sportiva connessa al possesso di un’arma è recessivo, nel bilanciamento cautelare, rispetto all’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza collettiva, qualora emerga una ragionevole valutazione di non piena affidabilità del richiedente.
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