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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17098/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che aveva rigettato la sua istanza di differimento pena ex art. 147 c.p. e di detenzione domiciliare ex art. 47-ter L. 26 luglio 1975 n. 354. Il motivo unico dedotto contestava la regolarità del contraddittorio e la mancata considerazione della nomina del difensore di fiducia: si sosteneva che, benché la nomina non fosse stata formalmente perfezionata secondo l'art. 96 c.p.p., essa risultava comunque inequivocabilmente dal comportamento (dalla redazione dell'istanza) e pertanto il difensore di fiducia avrebbe dovuto ricevere la notificazione del decreto di citazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito il principio consolidato secondo cui la nomina del difensore di fiducia, pur tollerando forme atipiche, è valida solo se sussistono indici inequivocabili da cui desumere la volontà dell'interessato (facta concludentia). Nel caso concreto la difesa si è limitata a un'affermazione assertiva senza produrre elementi oggettivi che comprovassero la nomina, non potendo la mera redazione dell'istanza essere di per sé prova sufficiente. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 147 cod. pen.

    Norma invocata come fondamento dell'istanza di differimento pena; non è stata decisa nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per vizio procedurale.

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354

    Norma richiamata come titolo per l'istanza di detenzione domiciliare; la Corte non si è pronunciata sul merito per ragioni di ammissibilità.

  • art. 96 cod. proc. pen.

    Stabilisce le formalità per la nomina del difensore. La Corte conferma che la mancata osservanza formale non esclude validità della nomina se esistono indici inequivocabili (facta concludentia), ma richiede elementi oggettivi e non mere affermazioni.

  • art. 97, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la notificazione del decreto di citazione al difensore nominato; il Tribunale ha correttamente notificato al difensore nominato ex art. 97, comma 1, ritenendo non provata la nomina di un diverso difensore di fiducia.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale punto di violazione procedurale; la Corte ha ritenuto l'eccezione infondata per mancanza di prove oggettive della nomina del difensore.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di impugnazione; la Corte non ha accolto la censura in mancanza di elementi che dimostrassero la violazione delle garanzie difensive.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Ancora norma richiamata dal ricorrente nell'impugnazione; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi di prova relativi alla nomina del difensore.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Citata in rapporto alla responsabilità per impugnazioni irrituali; la Corte ha applicato il principio giustificando la condanna ad una sanzione (somma alla Cassa delle ammende) per l'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La nomina del difensore di fiducia può essere valida anche se non rispettate tutte le formalità dell'art. 96 c.p.p., ma occorrono indici oggettivi e inequivocabili (facta concludentia) che manifestino la volontà del difensore nominato.
  • La mera redazione di un'istanza da parte di un avvocato non è di per sé prova sufficiente della nomina fiduciaria; è necessario produrre elementi concreti (es. dichiarazioni del detenuto, firme, comportamenti documentati, atti esecutivi, ratifiche) che dimostrino la scelta del difensore.
  • In assenza di prova oggettiva della nomina, il giudice può ritenere corretta la notificazione al difensore risultante dagli atti formali (es. nominato ex art. 97 c.p.p.) e rigettare le eccezioni sulla regolarità del contraddittorio.
  • Le impugnazioni basate su vizi procedurali privi di adeguata documentazione rischiano di essere dichiarate inammissibili e di comportare condanne per spese e, se l'impugnazione è considerata irrituale, anche sanzioni a favore della Cassa delle ammende.
  • Prassi consigliata: documentare sempre la nomina del difensore di fiducia con atti formali o prove obiettive (dichiarazioni firmate, testimoni, annotazioni nelle carte, ratifiche), e assicurarsi che le notificazioni siano effettuate al difensore effettivamente designato.

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