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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20646/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GIP che, applicando ex art. 444 c.p.p. una pena maggiorata per continuazione con precedente condanna, non avrebbe disposto la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 c.p., con la conseguente, secondo il ricorrente, illegittima revoca del beneficio precedentemente riconosciuto.

La decisione

Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il difensore, con procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione poiche' il magistrato di sorveglianza ha disposto l'affidamento in prova ai servizi sociali (ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990) in relazione alla pena applicata. Per tale motivo e' venuto meno l'interesse all'impugnazione ex art. 568 c.p.p. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che la carenza di interesse derivasse da un atto estraneo alla decisione richiesta e con mera incidenza indiretta sull'interesse.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il GIP l'ha utilizzata per determinare la pena, aumentandola per la continuazione con precedente condanna.

  • artt. 337, 339 cod. proc. pen.

    Richiamati nel provvedimento come norme collegate all'imputazione contestata nel procedimento; il testo indica che i fatti contestati si riferiscono alle norme procedurali richiamate nel capo di imputazione.

  • art. 168 cod. pen.

    Questione principale sollevata dal ricorrente: egli ha dedotto l'erronea applicazione della norma in relazione alla sospensione condizionale della pena; tuttavia la Corte non si e' pronunciata nel merito perche' il ricorso e' stato reso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990

    Disciplina l'affidamento in prova ai servizi sociali; la misura disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi di questa norma ha determinato la rinuncia del difensore e la conseguente perdita dell'interesse al ricorso.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la perdita dell'interesse all'impugnazione (sopravvenuta carenza di interesse), che e' stata la causa formale dell'inammissibilita' del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilita' e' dovuta a cause non direttamente derivanti dall'adozione della decisione richiesta; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione di euro 1.000.

Massime di principio

  • La sopravvenuta misura che soddisfa l'interesse dell'impugnante (ad es. disposizione di affidamento in prova) rende il ricorso inammissibile per carenza di interesse: prima di proporre un'impugnazione, valutare se vi siano provvedimenti successivi che possono estinguere o rendere inutile la controversia.
  • La rinuncia all'impugnazione conferita con procura speciale dal difensore estingue l'interesse e determina l'inammissibilita' del ricorso anche se il motivo di impugnazione riguarda la pretesa illegittima revoca di benefici precedenti.
  • Anche quando un ricorso e' inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice puo' comunque condannare il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria se la perdita di interesse non deriva dall'adozione della decisione richiesta ma da un atto estraneo con incidenza indiretta (art. 616 c.p.p.).
  • Se si contesta l'applicazione di norme sostanziali (es. art. 168 c.p.) che incidono su benefici condizionali, e' opportuno preservare l'interesse ad impugnare fino alla decisione definitiva su eventuali provvedimenti alternativi (es. misure di esecuzione sostitutive), onde evitare la perdita di interesse.
  • Quando si riceve un provvedimento del magistrato di sorveglianza (es. affidamento in prova), considerare la possibilita' di impugnare quel provvedimento specifico o di concordare strategie difensive alternative prima di rinunciare all'impugnazione principale.

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