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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01905/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da più rapporti di lavoro a termine intercorsi tra un lavoratore addetto al banco bar e due società appartenenti al medesimo contesto imprenditoriale, con richiesta di pagamento di competenze per straordinario e di ulteriori differenze retributive per un periodo più ampio. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, con condanna di una sola società al pagamento di una somma per straordinario; in appello il lavoratore aveva insistito, tra l'altro, sulla successione ope legis del rapporto ai sensi dell'art. 2112 c.c. tra la società originaria e la successiva società a responsabilità limitata, sulla continuità ininterrotta del rapporto di lavoro dal 2007 al 2013 anche nei periodi privi di contratto formale, e sull'erronea valutazione della prova testimoniale. Con il ricorso per cassazione egli ha dedotto quattro motivi: violazione degli artt. 2112, 2558 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata applicazione della presunzione di subentro dell'acquirente nei contratti e per asserita inversione dell'onere della prova; omesso esame di fatti decisivi; nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria; ulteriore omesso esame della deposizione di un teste dipendente e collega. Le società intimate non si sono difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da una duplice ratio decidendi sulla questione del subentro nel rapporto: da un lato, l'atto introduttivo non aveva adeguatamente prospettato la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c.; dall'altro, comunque, mancava la prova della continuità del rapporto tra le due società. Ha inoltre affermato che le censure miravano in sostanza a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità, e che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. era precluso dalla doppia conforme e comunque non poteva essere fondato sulla mancata valutazione di singole deposizioni testimoniali. È stata esclusa anche la nullità per motivazione apparente, ritenendosi il percorso argomentativo della Corte territoriale chiaramente percepibile. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa delle intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il subentro dell'acquirente nei rapporti di lavoro è invocabile solo se la fattispecie sia stata introdotta in giudizio e se ne sia dimostrata in fatto la continuità del rapporto; in mancanza, non può fondare l'accoglimento della domanda.

  • art. 2558 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di successione nei contratti dell'azienda ceduta, ma la censura non è stata accolta perché la questione era comunque priva di adeguato supporto fattuale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La censura di violazione dell'onere della prova è stata respinta perché la Corte di merito ha semplicemente ritenuto non raggiunta la prova della continuità del rapporto, senza invertire l'onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non applicare la regola di giudizio; non quando valuta diversamente le prove dedotte.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento previsto dalla legge; non per contestare il peso attribuito alle prove.

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo in caso di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta una motivazione non condivisa dalla parte soccombente.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge, ma non può essere impiegato per trasformare in censura di diritto una richiesta di nuovo esame del fatto e della prova.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per i vizi processuali e la nullità della sentenza, ma non per ottenere il riesame del merito sotto la veste di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata valutazione di una singola prova; inoltre è precluso in presenza di doppia conforme salvo le specifiche eccezioni di legge.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La presenza di conformità tra sentenza di primo e secondo grado preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi diversità delle rationes decidendi di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo il rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto per il ricorso principale.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, come svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto quando ricorrano i relativi presupposti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare il mero apprezzamento del materiale probatorio come se si trattasse di un terzo grado di merito; il travisamento della prova, quando consiste in una svista sul fatto probatorio in sé, non integra di regola un vizio denunciabile ex art. 360 c.p.c., ma può rilevare, ricorrendone i presupposti, sul piano della revocazione per errore di fatto.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi rigorose: rispettivamente, quando il giudice fondi la decisione su prove non dedotte dalle parti o disattenda la regola di giudizio legale della prova; non quando si limiti ad attribuire diversa attendibilità ai mezzi istruttori.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per lamentare la mancata valorizzazione di una deposizione o di singoli elementi istruttori, essendo riferito all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non alla rivalutazione delle prove.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è ulteriormente precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse basi fattuali delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia oggettivamente inesistente o incomprensibile; non basta che la parte ritenga la motivazione insufficiente o non persuasiva.
  • Chi invochi il subentro nel rapporto di lavoro a seguito di trasferimento d'azienda deve allegare correttamente la relativa fattispecie e provare la continuità del rapporto; in mancanza, la domanda può essere respinta per difetto di allegazione e/o di prova.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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