Cassazione Penale, Sentenza n. 8410/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto della Corte di appello che, pur riducendo la misura di prevenzione (da 4 anni a 3 anni e 6 mesi), aveva confermato il presupposto della pericolosità sociale e della "dedizione" a reati che mettono in pericolo la sicurezza pubblica. I motivi denunciati in cassazione hanno riguardato: (i) presunto travisamento delle prove (interpretazione di una conversazione intercettata, mancata considerazione dei chiarimenti resi in interrogatorio, confusione tra Francesco e altro soggetto in un fatto di estorsione); (ii) motivazione apparente circa la valutazione di un procedimento penale archiviato e presunta illegittima osservazione che non fossero state mosse contestazioni all'archiviazione; (iii) carenza di motivazione sulla sussistenza della "dedizione" non occasionale alla commissione di reati (il ricorrente sosteneva che i fatti erano sporadici e non integravano continuità nel tempo).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il rilievo sul travisamento della prova nel procedimento di prevenzione salvo che il travisamento costituisca di fatto una violazione di legge (p. es. plurime circostanze decisive ignorate o ricostruite in modo talmente erroneo da rendere la motivazione inesistente). Ha inoltre considerato coerente e non apparente la motivazione del giudice del merito circa la "dedizione", fondata sull'insieme di episodi valutati in un arco temporale 2018-2023 e sulla consistenza dell'arsenale sequestrato (elencato nel provvedimento: quattro revolver di cui due clandestini e una proveniente da furto, un fucile da caccia provento di furto, due pistole scacciacani, un tirapugni, una bomboletta spray al peperoncino e proiettili di vario calibro). Ha altresì chiarito che la Corte di merito non ha richiesto al prevenuto di impugnare il decreto di archiviazione, ma ha osservato che nell'appello non era stata contestata la sussistenza del fatto o l'attribuibilità al prevenuto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Limita la disciplina dei motivi consentiti nelle impugnazioni nel procedimento di prevenzione; i motivi in cassazione devono essere inquadrati secondo i limiti di legge.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il vizio per travisamento della prova è generalmente estraneo al giudizio di legittimità nel procedimento di prevenzione, salvo che il travisamento riguardi plurime circostanze decisive totalmente ignorate o ricostruite in modo talmente erroneo da configurare una violazione di legge o una motivazione inesistente.
art. 1, lett. c) d.lgs. n. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)
La "dedizione" alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica può essere desunta dalla commissione di reati offensivi verso beni non soltanto individuali, commessi in un significativo intervallo temporale; non occorre che i singoli episodi destino straordinario allarme se complessivamente rivelano un pericoloso progetto criminoso.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese del procedimento nei casi previsti; applicata qui con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza della Cassazione (citate nel testo: Sez. 2, n. 20968/2020; Sez. 2, n. 9517/2018; Sez. U, n. 33451/2014; Sez. 6, n. 29229/2024)
Richiamati principi consolidati: limite all'esame del travisamento della prova in cassazione; l'effetto limitatamente devolutivo dell'appello applicabile al procedimento di prevenzione; la nozione di motivazione non meramente apparente; la possibilità di ritenere la "dedizione" quando vi siano reati offensivi verso beni collettivi commessi in un intervallo temporale significativo.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione la cassazione è riservata a questioni di diritto: la contestazione del "travisamento della prova" è inammissibile salvo che dimostri una violazione di legge (p. es. plurime circostanze decisive ignorate o motivazione inesistente).
- La "dedizione" a reati che mettono in pericolo la sicurezza pubblica può essere accertata anche tramite la valutazione d'insieme di più episodi nel tempo e dalla consistenza di mezzi o armi sequestrati; non è necessario che ogni singolo fatto abbia creato allarme pubblico straordinario.
- Un procedimento penale archivaito può comunque essere valorizzato nella motivazione del giudice di prevenzione se la materialità del fatto è ritenuta provata; il fatto dell'archiviazione non impedisce automaticamente che il fatto storico sia preso in considerazione.
- Chi impugna un provvedimento cautelare o di prevenzione deve, all'atto dell'impugnazione, contestare la sussistenza del fatto o la sua attribuibilità; la mancata contestazione in appello può essere richiamata come elemento di conferma dei fatti valutati dal giudice di merito.
- La motivazione del giudice deve essere articolata e coerente: se il percorso logico espone elementi concreti e collegati (episodi nel tempo, consistenza dell'arsenale, progetti espressi dal prevenuto), difficilmente sarà qualificata come meramente apparente in Cassazione.
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