Sentenza n. 3985/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del decreto emesso dalla Prefettura di Roma di reiezione della richiesta di misure di accoglienza n. prot. -OMISSIS- del 21 agosto 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma il 21 agosto 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio della domanda di misure di accoglienza, presentata il 10 ottobre 2024 e reiterata il 22 luglio 2025. Con unico motivo ha dedotto la violazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 142/2015 e dell'art. 3 CEDU. La domanda cautelare, inizialmente respinta dal TAR, è stata accolta in appello dal Consiglio di Stato. Prima dell'udienza di merito, l'Amministrazione ha comunicato che, il 23 dicembre 2025, era stata disposta l'accoglienza del ricorrente presso il CAS Anzio Portofino.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'accoglienza disposta dall'Amministrazione nelle more ha soddisfatto la pretesa sostanziale oggetto del ricorso, rendendo non più attuale l'interesse all'annullamento del diniego. Le spese processuali sono state compensate. Il Collegio ha inoltre liquidato al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, euro 700,00 per onorari, diritti e spese relativi al giudizio, comprensivi della fase cautelare, applicando gli artt. 82 e 130 del d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 142/2015
Norma richiamata dal ricorrente quale parametro di legittimità del diniego delle misure di accoglienza; la sentenza non esamina nel merito la relativa violazione.
art. 9 d.lgs. 142/2015
Norma richiamata dal ricorrente quale parametro di legittimità del diniego delle misure di accoglienza; la sentenza non esamina nel merito la relativa violazione.
art. 3 CEDU
Parametro convenzionale invocato dal ricorrente in relazione al diniego dell'accoglienza; la sentenza non decide la censura nel merito.
art. 82 d.P.R. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
Attribuisce all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, entro i limiti indicati dalla norma.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Consente il dimezzamento dei compensi professionali per il gratuito patrocinio nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio avente a oggetto il diniego di misure di accoglienza, l'amministrazione dispone concretamente l'accoglienza dell'interessato, viene meno l'interesse attuale all'annullamento del diniego e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- In caso di cessata materia del contendere conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa, le spese processuali possono essere compensate secondo la valutazione del giudice.
- Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore deve rispettare i limiti dei valori medi delle tariffe professionali e può essere effettuata con il dimezzamento previsto dalla disciplina speciale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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