Cassazione Penale, Ordinanza n. 22707/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra due condanne irrevocabili: una per reati in materia di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di droga, commessi fino al gennaio 2011, e una successiva per partecipazione a associazione mafiosa, commessa in un arco temporale compreso tra il 2017 e il 2022. A sostegno del ricorso sono stati dedotti inosservanza di legge e vizio motivazionale in riferimento agli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che i fatti sarebbero stati espressione di un unico disegno criminoso e contestando la valutazione del giudice dell'esecuzione, anche mediante richiamo alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. La Corte rileva però che le censure miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale fattuale e delle emergenze processuali, attività non consentita in sede di legittimità, senza individuare specifici travisamenti della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato in modo logico e completo il diniego della continuazione, valorizzando la notevole distanza temporale tra i fatti, la diversità e l'evoluzione del contesto operativo, elementi ritenuti indicativi di plurime deliberazioni criminose e non di un programma unitario concepito ab origine. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
disciplina il riconoscimento in executivis della continuazione tra reati già giudicati; il relativo accertamento richiede la verifica della sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i fatti oggetto delle diverse sentenze.
art. 81, comma 2, c.p.
il medesimo disegno criminoso presuppone una programmazione unitaria, preesistente alla commissione del primo reato e comprensiva almeno nelle linee essenziali dei successivi.
art. 442, comma 2-bis, c.p.p.
richiamato solo per la rideterminazione della pena in uno dei precedenti giudizi definitori.
art. 416-bis c.p.
indicazione del delitto di associazione di tipo mafioso oggetto della seconda condanna.
art. 73 d.P.R. 309/1990
fattispecie stupefacenti oggetto della prima condanna.
art. 74 d.P.R. 309/1990
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti oggetto della prima condanna.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in fase esecutiva, richiede che i reati siano stati originariamente programmati come parte di un medesimo disegno criminoso; non basta la mera identità di genere dei fatti o la comune finalità di profitto.
- Un programma di vita delinquenziale o una generica propensione a delinquere non coincide con il medesimo disegno criminoso di cui all'art. 81, comma 2, c.p., perché la continuazione presuppone una deliberazione unitaria già esistente al momento del primo reato.
- La continuità criminosa non può essere desunta soltanto dall'analogia tra i reati, dal contesto in cui sono stati commessi o da un movente economico generico; occorre la prova di una programmazione almeno nelle sue linee essenziali.
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura alternativa del compendio fattuale né la sostituzione della ricostruzione operata dal giudice di merito con una diversa e più plausibile, salvo l'allegazione di specifici travisamenti processuali.
- Quando il diniego della continuazione è sorretto da motivazione logica, completa e coerente con i criteri giurisprudenziali, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa valutazione del fatto è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
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