Cassazione Penale, Sentenza n. 2070/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale del 15/10/2019 (divenuta irrevocabile il 23/07/2020), con sospensione dell'esecuzione e restituzione del termine per proporre impugnazione. Contestava che l'appello incidentale non fosse possibile per effetto della mancata notifica dell'appello principale proposto da un coimputato e sosteneva di essere venuto a conoscenza del procedimento solo in occasione della notifica dell'ordine di carcerazione (01/08/2020). In alternativa deduceva la possibilità di ottenere la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza a causa di nullità di citazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: 1) il termine per proporre appello nei confronti della sentenza era spirato per Lombardo; 2) l'appello principale proposto da un coimputato non deve essere notificato agli altri coimputati e quindi la mancata notifica non incidereva sul decorso del termine di impugnazione; 3) le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione non sono deducibili tramite incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. dopo il passaggio in giudicato, essendo possibile farle valere attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.; la decisione è stata quindi ritenuta corretta e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 595 cod. proc. pen.
L'imputato che non ha proposto l'impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notifica prevista dall'art. 584
La Corte interpreta l'art. 595 nel senso che l'appello incidentale è una facoltà riservata alla parte non impugnante e non impone l'obbligo di notificare l'appello principale ai coimputati non appellanti; l'appello incidentale mantiene natura antagonistica e non giustifica la notifica dell'impugnazione principale agli altri imputati.
art. 584 cod. proc. pen.
Riferimento alla norma che disciplina la notifica dell'appello; utile per calcolare il termine entro cui il non impugnante può proporre appello incidentale, ma non impone notifica agli altri coimputati dell'appello principale.
art. 670 cod. proc. pen.
L'incidente di esecuzione non è lo strumento idoneo per far valere nullità assolute e insanabili derivanti da omessa citazione dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
art. 629-bis cod. proc. pen.
La norma individua la rescissione del giudicato come rimedio per far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante da nullità quali l'omessa citazione; è il rimedio alternativo all'incidente di esecuzione quando la sentenza è passata in giudicato.
art. 581, 582 cod. proc. pen.
Norme richiamate come disciplina formale della proposizione, presentazione e notificazione dell'appello cui rinvia l'art. 595 per l'appello incidentale.
d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (art. 4) - novella art. 595 c.p.p.
La modifica normativa non ha alterato l'assetto secondo cui l'appello principale non deve essere notificato ai coimputati non appellanti; la Corte afferma che la novella conferma la disciplina contestualizzata dall'art. 595.
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
"Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse"
Giurisprudenza di legittimità utilizzata come principio vincolante: conferma l'inderogabilità del rimedio della rescissione per le nullità di citazione dopo il passaggio in giudicato e l'improcedibilità dell'incidente di esecuzione su tali profili.
Massime di principio
- La proposizione di appello da parte di un coimputato non comporta l'obbligo di notificare tale impugnazione agli altri coimputati che non abbiano autonomamente impugnato; pertanto il termine per impugnare della parte non appellante decorre e può spirare indipendentemente dall'appello del coimputato.
- Le nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione non possono essere rimesse in discussione mediante incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. se la sentenza è ormai passata in giudicato: il rimedio corretto è la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., dimostrando l'incolpevole mancata conoscenza del processo.
- La conoscenza materiale del procedimento (ad es. tramite successiva notifica di ordine di carcerazione) non interrompe automaticamente o sospende i termini ordinari di impugnazione: l'eventuale ignoranza deve essere valutata nei limiti e secondo i rimedi previsti dalla legge (rescisione), non mediante l'uso dell'incidente esecutivo.
- Chi ritenga vizi formali o nullità procedurali rilevanti deve sollevare tali questioni tempestivamente nel procedimento di cognizione quando possibile; trascorso il termine e intervenuto il giudicato, le azioni rimediali sono più limitate e soggette a condizioni rigorose.
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