Cassazione Penale, Sentenza n. 28331/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un cittadino marocchino, detenuto per reati contro il patrimonio, al quale il magistrato di sorveglianza aveva applicato l'espulsione dal territorio dello Stato quale misura sostitutiva della pena residua ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998. Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva rigettato l'opposizione proposta nell'interesse del detenuto. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione dell'art. 16, comma 5, dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, oltre a vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avesse effettuato il corretto bilanciamento tra sicurezza sociale e tutela della vita privata e familiare e non avesse considerato la dedotta stabile convivenza con la sorella e due zii in Italia, né il percorso di reinserimento sociale svolto durante la detenzione tramite corsi professionalizzanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha condiviso l'impostazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui l'espulsione dello straniero detenuto è una misura sostitutiva della pena residua, adottabile quando ricorrano le condizioni di legge e non sussistano gravi motivi umanitari o ostativi connessi al rispetto della vita familiare. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato l'assenza di un effettivo radicamento sociale, familiare o lavorativo in Italia, la mancata prova della stabile convivenza allegata, i precedenti penali per droga, ricettazione e armi, la commissione dei reati per cui era in espiazione pena e i numerosi rapporti disciplinari in carcere. Ha quindi ritenuto che le censure difensive fossero generiche e non idonee a scalfire una motivazione conforme alla legge e alla giurisprudenza, anche sovranazionale. È seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p., con ordine di oscuramento dei dati identificativi.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
L'espulsione dello straniero in espiazione di pena detentiva è misura sostitutiva della pena residua, finalizzata all'allontanamento definitivo dal territorio nazionale, applicabile quando ricorrano le condizioni previste dalla legge.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
L'espulsione non può essere disposta quando ostino gravi motivi umanitari o ragioni connesse al rispetto del diritto alla vita familiare.
art. 8 CEDU
Il diritto al rispetto della vita familiare può subire compressioni, ma non è assoluto; il bilanciamento con esigenze di ordine pubblico e prevenzione della recidiva è rimesso alla valutazione del giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 52 d.lgs. 196/03
È disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- L'espulsione dello straniero detenuto prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998 opera come misura sostitutiva della pena residua e può essere adottata quando il giudice accerti le condizioni legali richieste e l'assenza di cause ostative.
- Il diritto alla vita familiare tutelato dall'art. 8 CEDU non impedisce automaticamente l'espulsione: occorre un bilanciamento con le esigenze di ordine pubblico, sicurezza sociale e prevenzione della recidiva.
- Per escludere l'espulsione non basta allegare rapporti familiari o percorsi di reinserimento: tali circostanze devono essere concretamente provate e idonee a dimostrare un effettivo radicamento sul territorio nazionale.
- La commissione di reati gravi, la presenza di precedenti penali e un comportamento carcerario problematico possono essere valorizzati come indicatori di pericolosità e di scarso radicamento, legittimando la misura espulsiva.
- Quando la decisione del giudice di sorveglianza è sorretta da motivazione coerente con il dato normativo e con la giurisprudenza convenzionale, il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche o non documentate è infondato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27994/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27995/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27996/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27997/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27998/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27999/2026 del 24/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →