Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10149/2026 - Roma, Sezione 1B

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l''annullamento del giudizio 20/10/23 di inidoneità al reclutamento quale VFP4 nella Marina Militare, emesso dal Commissione per gli Accertamenti Sanitari presso Centro di Selezione Marina Militare – Ancona ed ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 15/4/2024: l'annullamento nei limiti dell'interesse della ricorrente del provvedimento 01/02/24 n. M_D AB05933 REG2024 0067426 del Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa di concerto con il Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, di approvazione degli atti del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per i1 2023, di 2.392 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell'Aeronautica Militare e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202400217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità al reclutamento quale VFP4 nella Marina Militare e, con motivi aggiunti, provvedimento di approvazione degli atti del concorso VFP4 per il 2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio del 20 ottobre 2023 di inidoneità al reclutamento quale VFP4 nella Marina Militare, emesso dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, chiedendo l’annullamento anche degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato, nei limiti del proprio interesse, il provvedimento del 1° febbraio 2024 di approvazione degli atti del concorso per titoli ed esami per il reclutamento, per il 2023, di 2.392 volontari in ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate. Nel corso del giudizio la ricorrente, con dichiarazioni depositate il 21 marzo e il 14 maggio 2026, ha affermato che non persisteva il proprio interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del giudizio di inidoneità né del provvedimento di approvazione degli atti concorsuali. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Consente l’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti giudiziari quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute e per le misure di protezione applicabili alla loro diffusione.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l’oscuramento disposto dal giudice.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando non emergano ragioni per disattenderla, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso ai sensi del processo amministrativo.
  • Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all’esame dei vizi dedotti contro gli atti impugnati.
  • In un giudizio amministrativo concernente accertamenti sanitari, la diffusione del provvedimento può essere accompagnata dall’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone coinvolte, nei presupposti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.