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Sentenza

Sentenza n. 177/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del Decreto di revisione della patente-OMISSIS-con scadenza 24.06.2026 rilasciata a -OMISSIS-, notificato in data 04.12.2024 e di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202500010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revisione della patente di guida mediante nuovo esame teorico-pratico di idoneità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Servizio motorizzazione civile regionale ha disposto, ai sensi dell’art. 128, comma 1, del Codice della strada, la revisione della patente a seguito di un incidente nel quale aveva omesso di dare la precedenza a un pedone già impegnato su un attraversamento pedonale, urtandolo e cagionandogli lesioni guaribili in dieci giorni. Ha dedotto la violazione e l’errata applicazione dell’art. 128 del Codice della strada, carenza assoluta dei presupposti e dell’istruttoria, nonché violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e difetto o contraddittorietà della motivazione. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato il proprio contributo partecipativo e gli elementi favorevoli, tra cui la prospettata velocità ridotta, l’asserito occultamento del pedone da parte di un autobus, l’assenza di precedenti sinistri o contravvenzioni e la lieve entità delle lesioni. Ha inoltre dedotto che il tempo trascorso tra l’incidente e l’adozione della revisione avrebbe dimostrato la natura sanzionatoria, anziché precauzionale, del provvedimento e avrebbe consolidato un affidamento sulla permanenza dell’abilitazione alla guida.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 128, comma 1, del Codice della strada, poiché la dinamica dell’incidente aveva fatto sorgere dubbi sulla persistenza dell’idoneità tecnica alla guida. Il provvedimento era fondato sulla segnalazione della Polizia locale, sul rapporto dell’incidente e sull’accertata violazione dell’art. 191, commi 1 e 4, del Codice della strada: la ricorrente non aveva arrestato il veicolo né dato precedenza al pedone che attraversava sulle strisce, in un tratto rettilineo, urbano, adeguatamente segnalato e con condizioni di visibilità normali. Secondo il giudice, l’omessa precedenza al pedone costituisce violazione di una regola fondamentale della circolazione e, anche senza la certezza della responsabilità definitiva del conducente o la presenza di precedenti specifici, è idonea a far sorgere il dubbio richiesto dall’art. 128. L’amministrazione aveva inoltre motivato in modo sufficiente il mancato accoglimento delle osservazioni partecipative, spiegando perché l’asserito occultamento del pedone da parte di un autobus fosse poco credibile e comunque non escludesse il contributo causale della conducente. Le circostanze riferite dalla ricorrente a distanza di circa dieci mesi dall’incidente erano prive di adeguato riscontro e in parte smentite dalla documentazione dell’organo accertatore. Il giudice ha escluso che l’assenza di precedenti, la prosecuzione della guida senza ulteriori sinistri o infrazioni e la lieve entità delle lesioni potessero neutralizzare il rischio evidenziato dalla condotta. Ha inoltre affermato che la revisione ha natura precauzionale, non strettamente cautelare, e può essere disposta anche a distanza dai fatti, purché il tempo trascorso non dimostri il superamento dei dubbi sull’idoneità. Nel caso concreto, il periodo di circa otto mesi prima dell’avvio del procedimento e di ulteriori circa due mesi per la sua conclusione non era tale da escludere l’interesse pubblico alla verifica né da fondare un legittimo affidamento. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 128, comma 1, d.lgs. 285/1992

    Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (…) possono disporre che siano sottoposti (…) ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi (…) dell'idoneità tecnica.

    La revisione della patente può essere disposta quando, anche sulla base della dinamica di un sinistro e di una cognizione sommaria dei fatti, sorgano dubbi sulla persistenza dell’idoneità tecnica; non è necessaria la certezza della responsabilità del conducente né un previo accertamento giudiziale definitivo.

  • art. 191, commi 1 e 4, d.lgs. 285/1992

    Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. (...)

    L’omessa precedenza al pedone sulle strisce costituisce violazione di una regola fondamentale della circolazione e può integrare, per la sua intrinseca gravità e pericolosità, il presupposto per la revisione della patente.

  • art. 140 d.lgs. 285/1992

    Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

    La disposizione esprime un principio informatore della circolazione stradale, rilevante nella valutazione dell’adeguatezza tecnica della condotta di guida.

  • art. 141, comma 2, d.lgs. 285/1992

    Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

    Il conducente deve adeguare la guida alle condizioni di luogo e di traffico, mantenendo la capacità di arrestarsi davanti agli ostacoli prevedibili, tra cui il transito dei pedoni sugli attraversamenti segnalati.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di revisione deve rendere comprensibili i fatti e le ragioni che hanno generato i dubbi sull’idoneità tecnica; una motivazione sintetica è sufficiente se consente di ricostruire l’iter logico e valuta le osservazioni dell’interessato.

  • artt. 222 e 223 d.lgs. 285/1992

    La sospensione prefettizia della patente costituisce un elemento del quadro fattuale, distinto dalla revisione disposta per verificare in via precauzionale la persistenza dell’idoneità tecnica.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 128, comma 1, del Codice della strada, la revisione della patente può essere disposta quando la dinamica di un sinistro o la complessiva condotta di guida faccia sorgere un dubbio ragionevole sulla persistenza dell’idoneità tecnica; non occorre la certezza della responsabilità del conducente né un accertamento giudiziale definitivo dell’illecito.
  • L’omessa precedenza a un pedone già impegnato su un attraversamento pedonale adeguatamente segnalato costituisce violazione di una regola fondamentale della circolazione e, per la sua intrinseca pericolosità, può essere di per sé sufficiente a fondare i dubbi sull’idoneità tecnica richiesti per la revisione della patente.
  • La revisione della patente prevista dall’art. 128 del Codice della strada ha natura precauzionale e non strettamente cautelare: il decorso del tempo dall’incidente, la prosecuzione della guida senza ulteriori infrazioni o il successivo rinnovo della patente non fanno venir meno automaticamente l’interesse pubblico alla verifica dell’idoneità né determinano un legittimo affidamento, salvo che il ritardo sia incompatibile con la persistenza dei dubbi.
  • Il provvedimento di revisione è adeguatamente motivato quando individua la condotta di guida e le circostanze oggettive del sinistro, espone il collegamento tra tali fatti e i dubbi sull’idoneità tecnica e spiega le ragioni per cui le osservazioni dell’interessato non sono idonee a escludere il rischio per la sicurezza della circolazione.
  • Nella valutazione dei presupposti della revisione possono essere utilizzati gli elementi risultanti dal rapporto dell’organo accertatore; le ricostruzioni alternative prospettate tardivamente dall’interessato, prive di concreti riscontri e contrastanti con la documentazione acquisita, non sono sufficienti a escludere i dubbi sull’idoneità tecnica.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaMotorizzazione e veicoliMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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