Sentenza n. 1820/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Arezzo in data -OMISSIS-, nr. -OMISSIS- – Protocollo in uscita -OMISSIS- del -OMISSIS- ex art 5 comma 5 e seguenti del D.L. 123/2023 e dell’art. 8 commi 1 e 2 del D.L. 11/2009 e s.m.i. redatto nei confronti di -OMISSIS--OMISSIS- notificato in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del Questore di Arezzo che ha ammonito una minore ai sensi dell’art. 5, commi 5-7, d.l. 123/2023, richiamando l’ammonimento previsto dall’art. 8, commi 1 e 2, d.l. 11/2009
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori)
Prevale il privato
La controversia
I genitori della minore ammonita, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato l’ammonimento adottato in relazione a messaggi offensivi inviati dalla figlia a un’altra minore, nell’ambito di una vicenda di presunti comportamenti persecutori tra coetanei. Hanno dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 5 e seguenti, d.l. 123/2023 e dell’art. 8, commi 1 e 2, d.l. 11/2009, nonché dell’art. 3 l. 241/1990; carenza e difetto di istruttoria, illogicità della motivazione, travisamento e insussistenza dei presupposti sostanziali; violazione dell’obbligo di motivazione e dei principi della CEDU; sproporzione, irragionevolezza e non necessità della misura. In particolare, hanno lamentato che la Questura non avesse valutato le memorie e i documenti difensivi, dai quali risultavano messaggi social di contenuto razzista e discriminatorio inviati dalla minore richiedente l’ammonimento già nel giugno 2025, prima dei messaggi contestati alla destinataria, risalenti all’ottobre 2025, né avesse ricostruito autonomamente i rapporti tra le due minori e l’effettivo coinvolgimento della destinataria nel gruppo dei presunti persecutori o la sua conoscenza delle difficoltà psicologiche della controinteressata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ammonimento. Ha esaminato unitariamente le censure, rilevando che l’atto si limitava a una clausola generica di stile circa la valutazione delle memorie, senza dare conto dell’esame delle specifiche argomentazioni e dei documenti prodotti. La Questura aveva fondato sostanzialmente la decisione sulla proposta di ammonimento, senza un’autonoma e seria ricostruzione dei rapporti tra le minori, delle vicende anteriori all’ottobre 2025, dell’eventuale partecipazione della destinataria al gruppo dei persecutori e del suo atteggiamento psicologico. In particolare, non risultava documentata la sua partecipazione al gruppo né la conoscenza delle difficoltà psicologiche della presunta vittima; tale lacuna non poteva essere colmata dalla mera presunzione che, frequentando la stessa scuola, la minore non potesse non sapere. La decisione richiama i principi della CEDU e della giurisprudenza interna: la celerità dell’ammonimento non esonera l’amministrazione dall’obbligo di motivare e di considerare gli elementi introdotti dall’interessato, né dal compiere una valutazione autonoma dei fatti e delle prove. Le spese sono state compensate per la particolare complessità della materia.
Norme richiamate
art. 5, commi 5-7, d.l. 123/2023, conv. in l. 159/2023
Nel caso di specie, le argomentazioni contenute nella memoria procedimentale depositata dai ricorrenti nel procedimento (doc. n. 2 del relativo deposito), non hanno trovato alcuna considerazione nel provvedimento impugnato, se non per la generica clausola di stile relativa alla valutazione delle “memorie difensive fatte pervenire in data 30.01.2026” che non trova poi alcun ulteriore riscontro idoneo ad evidenziare l’effettivo esame delle argomentazioni articolate nel procedimento nell’interesse del destinatario della misura di prevenzione.
Nell’applicazione della disciplina dell’ammonimento minorile, l’amministrazione deve considerare effettivamente le memorie procedimentali del destinatario e dar conto dell’esame degli elementi rilevanti; un richiamo generico alle memorie non è sufficiente.
art. 8, commi 1 e 2, d.l. 11/2009, conv. in l. 38/2009
Per quello che riguarda i doveri procedimentali, la decisione sopra richiamata ha poi confermato la necessità, da un lato, che l’istruttoria sia condotta nel rispetto delle previsioni in materia di partecipazione del soggetto interessato e, dall’altro, che l’istruttoria svolta dal Questore costituisca espressione di una valutazione autonoma dei fatti che non può esaurirsi nel semplice richiamo dell’istanza di ammonimento
L’ammonimento richiede un’istruttoria rispettosa della partecipazione dell’interessato e una valutazione autonoma dei fatti da parte del Questore, non potendo l’accertamento esaurirsi nel recepimento della richiesta della presunta vittima.
art. 3 l. 241/1990
Anche la giurisprudenza interna successiva si è poi attestata sulle soluzioni indicate dalla C.E.D.U., confermando la necessità assoluta che il principio della necessaria celerità del provvedimento non possa spingersi fino alla completa elusione dell’obbligo di considerare gli elementi addotti dall’interessato nel procedimento
La motivazione dell’ammonimento deve rendere riconoscibile la considerazione degli elementi concreti presentati dall’interessato e, ove ritenuti irrilevanti, le ragioni della loro ininfluenza; l’esigenza di celerità non elimina tale obbligo.
Massime di principio
- Il procedimento per l’adozione dell’ammonimento deve rispettare la partecipazione dell’interessato: l’amministrazione è tenuta a prendere effettivamente in esame le memorie e gli elementi di fatto da questi prodotti, e non può limitarsi a un generico richiamo formale alla loro valutazione.
- La celerità propria del procedimento di ammonimento non esonera il Questore dall’obbligo di motivare in modo pertinente e sufficiente la misura, soprattutto quando essa incide su diritti e libertà fondamentali; la motivazione deve consentire un effettivo controllo giurisdizionale.
- Ai fini dell’ammonimento, il Questore deve svolgere una valutazione autonoma e complessiva dei fatti e delle prove disponibili, senza limitarsi a recepire la narrazione della persona che ha richiesto la misura; l’accertamento deve ricercare riscontri e considerare gli elementi contrari introdotti dall’interessato.
- In presenza di contestazioni relative a comportamenti persecutori tra minori, la valutazione deve ricostruire concretamente i rapporti tra i soggetti coinvolti, il contesto e il possibile ruolo individuale del destinatario; lacune istruttorie non possono essere colmate con mere presunzioni fondate sulla comune frequenza dello stesso istituto scolastico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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