Sentenza n. 819/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti e della graduatoria di una selezione per ricercatore tenure track, nonché i verbali della commissione giudicatrice
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, classificata seconda con 82,30 punti, ha contestato la graduatoria che aveva collocato al primo posto il controinteressato con 87,16 punti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del regolamento universitario, del bando, dell'art. 2 del d.m. 243/2011, dell'art. 23 l. 240/2010 e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento, censurando l'attribuzione al controinteressato di punti per asseriti incarichi di insegnamento. In particolare, ha contestato la valutazione come insegnamento dell'attività di supporto alla didattica svolta presso l'Università di Messina, delle attività dichiarate come codocenza presso l'Università di Milano, in realtà qualificate da tale ateneo come tutoraggio per esercitazioni e attività didattiche integrative, e di un'attività seminariale presso l'Università dell'Insubria, dichiarata per sei ore ma documentata per quattro. Con il secondo motivo ha censurato la doppia valutazione di alcune attività di ricerca, considerate sia come attività di formazione o ricerca sia come partecipazione a gruppi o progetti di ricerca, nonché l'attribuzione di punteggio per una collaborazione con una singola docente non riferita a uno specifico gruppo o progetto. Con il terzo motivo ha contestato l'omessa attribuzione di uno specifico punteggio per gli indici bibliometrici e il difetto di motivazione sulla valutazione dell'apporto individuale nelle pubblicazioni cofirmate.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso sulla base del primo motivo, ritenuto assorbente, e ha annullato gli atti della selezione. Ha interpretato la voce del bando relativa agli "incarichi di insegnamento" alla luce dell'art. 23 l. 240/2010, ritenendo che essa comprenda attività effettive di docenza e non mere attività connesse o di supporto, quali tutoraggio, assistenza pratica nei laboratori, preparazione di materiale didattico o assistenza individuale agli studenti. Per l'attività svolta presso l'Università di Messina, la documentazione attestava soltanto supporto alla didattica e assistenza nelle esercitazioni, senza conferimento di un incarico di insegnamento: i relativi 1,2 punti sono stati quindi ritenuti illegittimi. Le due attività presso l'Università di Milano, qualificate nella documentazione ufficiale come tutoraggio per esercitazioni ai sensi dell'art. 45 del regolamento di ateneo e non come docenza ex art. 23 l. 240/2010, non potevano essere valutate come codocenza; dovevano pertanto essere sottratti ulteriori 3,6 punti. Quanto all'attività presso l'Università dell'Insubria, il Collegio ha rilevato almeno che essa era stata svolta per quattro ore, anziché per le sei dichiarate, con una conseguente riduzione di 0,12 punti; inoltre, secondo la ratio esposta, anche tale attività non era comunque qualificabile come incarico di insegnamento. La sottrazione minima di 4,92 punti superava il divario di 4,86 punti tra i candidati e rendeva decisiva la censura, senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 23 l. 240/2010
Le università ... possono stipulare contratti ... per attività di insegnamento di alta qualificazione ...; ... possono, altresì, stipulare contratti ... per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative
La nozione di incarico di insegnamento rilevante ai fini del bando comprende attività di docenza conferite secondo la disciplina degli incarichi di insegnamento e non mere attività di tutoraggio, assistenza pratica o supporto alla didattica.
art. 8 del bando della selezione
attribuzione di incarichi di insegnamento a livello universitario in Italia o all’Estero
La voce deve essere interpretata come riferita ad attività effettive di docenza, non a ogni attività didattica in senso lato.
art. 9 del Regolamento per la stipula dei contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato tenure track (RTT) dell'Università degli Studi di Cagliari
Costituisce la disciplina regolamentare dei criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, richiamata per verificare la legittimità dell'attribuzione dei punteggi.
art. 2 d.m. 25 maggio 2011 n. 243
È richiamato quale parametro normativo per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nella selezione dei ricercatori.
art. 45 del Regolamento Generale d'Ateneo dell'Università degli Studi di Milano
Attività didattiche integrative e compiti didattici extra-curriculari
La disciplina delle attività di orientamento, tutorato ed esercitazioni integrative è distinta da quella dei contratti per attività di insegnamento previsti dall'art. 23 l. 240/2010.
art. 3 l. 241/1990
È invocato quale parametro relativo all'obbligo di motivazione degli atti della procedura selettiva, ma il motivo fondato sulla qualificazione degli incarichi è stato ritenuto assorbente.
Massime di principio
- La voce di un bando universitario relativa agli incarichi di insegnamento deve essere interpretata, anche se formulata in termini ampi, alla luce della disciplina primaria sugli incarichi di insegnamento e riferita ad attività effettive di docenza.
- Non possono essere valutate come incarichi di insegnamento le attività di tutoraggio, assistenza pratica alle esercitazioni di laboratorio, preparazione di materiale didattico, assistenza individuale agli studenti o altre attività meramente integrative e sussidiarie della didattica, quando la documentazione dell'ateneo esclude il conferimento di un incarico di docenza.
- La qualificazione formale dell'attività non è decisiva se la documentazione proveniente dall'università presso cui essa è stata svolta dimostra, sul piano sostanziale, che si trattava di tutoraggio o supporto alla didattica e non di codocenza o insegnamento.
- In una procedura selettiva, l'illegittima attribuzione di punteggi al candidato vincitore giustifica l'annullamento degli atti quando la sottrazione dei punti supera il divario tra i candidati, anche se la rinnovazione della valutazione deve essere svolta dall'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1133/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1134/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1135/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1136/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1137/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1138/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →