Cassazione Penale, Sentenza n. 12209/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Foggia del 19/07/2022 che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di € 61.390,00 ritenuta provento di usura. Il ricorrente denunciava, in un unico motivo articolato, molteplici profili: violazione del diritto al contraddittorio e compressione del diritto di difesa per presunta tardiva e incompleta trasmissione di atti (tra cui una denuncia della persona offesa del 28/07/2020 e appunti manoscritti rinvenuti in perquisizione); censura della valutazione probatoria attribuita agli appunti manoscritti; inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni della persona offesa per violazione dell'art. 63 c.p.p. e perché, secondo il ricorrente, le informazioni sarebbero state assunte su sollecitazione; eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per vizi motivazionali dei decreti autorizzativi; deduzione di legittima provenienza della somma (eredita' e movimenti bancari) e quindi illegittimità del sequestro e della confisca.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure prevalentemente generiche e prive di autosufficienza documentale: la difesa non ha allegato gli atti necessari per provare la tardiva trasmissione o l'illegittimità delle intercettazioni; il Tribunale del riesame aveva messo a disposizione gli atti e concesso termini per la consultazione; la valutazione degli appunti manoscritti rientra nel sindacato di merito non consentito in questa sede; le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute spontanee e concordate con altri elementi probatori, e, in ogni caso, la giurisprudenza consente l'utilizzo delle dichiarazioni rese da persona poi sospettata nei confronti di terzi; l'eccezione sull'origine lecita del denaro è stata rigettata sulla base del principio delle Sezioni Unite che ammette la confisca diretta del profitto del reato anche se il singolo contante è fungibile e pur se l'imputato allega una provenienza lecita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000 alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 63 cod. proc. pen.
Riferito al regime di garanzie per la persona offesa ascoltata; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, il Tribunale abbia correttamente valutato la spontaneità e la rilevanza delle dichiarazioni, applicando i limiti già delineati dalla giurisprudenza sul loro utilizzzo.
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo composito, in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte non ha ravvisato violazioni procedurali tali da escluderne l'utilizzabilità.
art. 270 cod. proc. pen.
Norma sulla utilizzazione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere di specificare e allegare i decreti contestati.
art. 271 cod. proc. pen.
Norma sulla utilizzazione e conservazione delle captazioni; la Corte ha sottolineato l'onere di allegazione e specificazione del ricorrente per far valere l'inutilizzabilità.
art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
Norma sul termine per la trasmissione degli atti per la convalida delle misure cautelari; la Corte ha precisato che nel procedimento di riesame del sequestro non si applica il termine perentorio di 5 giorni come previsto da questa norma, richiamando invece l'art. 324 c.p.p.
art. 324, comma 3, cod. proc. pen.
Applicato per il procedimento di riesame del sequestro: il termine per la decisione ha natura ordinatoria e decorre dalla data in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti; nel caso in esame il termine è stato rispettato.
Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021 (giurisprudenza)
Principio relativo alla confisca diretta del denaro costituente profitto o prezzo del reato: la confisca diretta è ammessa anche se la specifica somma sequestrata è fungibile, perciò la prova di una provenienza lecita di quella somma non impedisce automaticamente la confisca.
art. 416-bis c.p. (richiamato nel testo come 416-bis1)
Richiamato in ordine alla possibile rilevanza di contenuti intercettivi relativi a modalità 'mafiose'; il Tribunale aveva ritenuto irrilevante ai fini della misura reale la sussistenza del metodo mafioso per la fattispecie usuraria, pur se il materiale intercettato era stato utilizzato nel contesto delle indagini.
Massime di principio
- Le censure generiche o non corredate dai documenti pertinenti (atti di polizia giudiziaria, decreti intercettivi, parti della consulenza) sono destinate all'inammissibilità: chi impugna deve specificare e allegare gli atti che fondano la doglianza.
- Nel procedimento di riesame del sequestro, il termine per la decisione ha natura ordinatoria (art. 324 c.p.p.): la trasmissione frazionata degli atti non comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura, purché il tribunale ritenga acquisiti gli atti necessari e renda la decisione nei termini.
- Appunti o documenti rinvenuti nei locali dell'indagato possono avere valore indiziante se collegati ad altri elementi probatori (dichiarazioni della persona offesa, il rinvenimento del denaro nello stesso luogo, consistenza e modalità di detenzione del contante): la loro valutazione è tipicamente sindacabile in sede di merito, non in sede di legittimità salvo vizio motivazionale palese.
- Le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sommarie informazioni possono essere utilizzate nei confronti di terzi anche se successivamente emergono indizi a carico del dichiarante; l'inutilizzabilità a carico dello stesso non esclude automaticamente l'utilizzo quale elemento a carico di altri (giurisprudenza consolidata).
- Per contestare la utilizzabilità delle intercettazioni il ricorrente deve indicare con precisione quali decreti/autorizzazioni si assume viziati e allegarli; deduzioni generiche sull'omessa motivazione non sono sufficienti.
- La prova della lecita provenienza di denaro contante non impedisce automaticamente la confisca diretta quando sussistono elementi che consentono di ritenere che la somma costituisca profitto o prezzo del reato; il concetto di fungibilità del denaro favorisce la confisca diretta se l'accertamento di indizi di reato è fondato.
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