Sentenza n. 1854/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di reiezione 1175824-2022/2022 di cui alla nota del 13.04.2022 prot. pins 4300. 13/04/2022.0093801 notificata in data 16.04.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “G. & G.” S.r.l. il 28/9/2022: Per l'annullamento in parte qua: -del provvedimento di concessione parziale n. FISS 1181308-2022/2022 DEL 07.06.22 e della contestuale autorizzazione n. 430050186991; entrambi notificati alla società ricorrente in data 12.06.22; -di ogni atto presupposto connesso o conseguente ancorché di estremi ignoti alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego INPS del 25 marzo 2022, comunicato il 16 aprile 2022, dell’assegno di integrazione salariale richiesto per il periodo 1° gennaio-28 febbraio 2022; provvedimento del 7 giugno 2022 di concessione parziale per il periodo 21 gennaio-28 febbraio 2022, per un massimo di cinque lavoratori, 192 ore e un importo complessivo di 2.134,85 euro
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, con cinque dipendenti, aveva presentato il 21 febbraio 2022 una domanda di assegno ordinario FIS per il periodo dal 31 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022, motivandola con la mancanza di ordini, commesse e lavoro. Dopo interlocuzioni con l’INPS, il 1° marzo 2022 aveva presentato una nuova domanda indicando l’assegno di integrazione salariale e chiedendo la sostituzione della precedente. L’INPS aveva respinto la prima istanza perché per il 31 dicembre 2021 erano già stati fruiti trattamenti di integrazione salariale e perché dal 1° gennaio 2022 l’assegno ordinario non era più concedibile secondo la nuova disciplina. Con il ricorso introduttivo la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1 e 6 della l. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e mancato soccorso istruttorio, sostenendo che l’uso della denominazione “assegno ordinario” anziché “assegno di integrazione salariale” fosse una mera irregolarità dovuta alla transizione normativa; (2) difetto d’istruttoria e violazione delle istruzioni INPS, in particolare del messaggio n. 2089 del 17 maggio 2022, che avrebbe imposto di privilegiare i presupposti sostanziali rispetto alla qualificazione formale. Con motivi aggiunti ha impugnato la concessione parziale del 7 giugno 2022, deducendo errore di fatto: la domanda del 1° marzo avrebbe corretto quella precedente, senza sostituirla, e il beneficio avrebbe dovuto coprire anche il periodo dal 1° al 21 gennaio 2022.
La decisione
Il TAR ha estromesso il Ministero del Lavoro perché nel giudizio non era impugnato alcun atto emanato dal Ministero. Ha respinto l’eccezione di sopravvenuta carenza d’interesse sul ricorso introduttivo: l’eventuale accoglimento avrebbe potuto attribuire il beneficio per un periodo più ampio di quello riconosciuto con la concessione parziale. Nel merito ha respinto entrambi i gravami. Ha qualificato la domanda del 1° marzo 2022 come nuova istanza sostitutiva di quella del 21 febbraio, sulla base della richiesta espressa di sostituzione e della diversa tipologia di trattamento indicata. Il soccorso istruttorio ex art. 6 l. 241/1990 può operare anche fuori dai procedimenti comparativi per chiarire omissioni, inesattezze e irregolarità documentali, ma non può trasformarsi in una rimessione in termini né sanare un elemento essenziale della domanda di contributo o consentire al richiedente di emendare un errore consapevole nell’individuazione della disciplina applicabile. La domanda del 21 febbraio chiedeva consapevolmente l’assegno ordinario, non più concedibile dopo l’entrata in vigore della l. 234/2021; l’INPS non era tenuto a individuare e applicare d’ufficio una diversa disciplina al posto del richiedente. La circolare INPS del 1° febbraio 2022 prevedeva una finestra transitoria eccezionale e circoscritta, non una sanatoria generale, e la domanda del 21 febbraio non rientrava nel termine previsto. Il messaggio INPS n. 2089 del 17 maggio 2022 riguardava invece casi in cui la documentazione tecnica consentiva di ricondurre i fatti a una causale diversa, non l’errore di individuazione della disciplina normativa qui contestato. Respinta anche la censura contro la concessione parziale, perché la domanda del 1° marzo era sostitutiva e non una mera correzione della prima. Spese compensate tra le parti in ragione delle difficoltà economiche dell’azienda.
Norme richiamate
art. 6 l. 241/1990
D’altro canto, coglie nel segno la difesa dell’amministrazione resistente, laddove osserva che l’istituto del soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 6 della legge n. 241/1990, benché istituto volto a consentire alla pubblica amministrazione di richiedere al privato chiarimenti su omissioni, inesattezze e irregolarità della documentazione amministrativa e, in questo senso, dovendo trovare applicazione generalizzata anche al di fuori dei procedimenti comparativi (Cons. St., sez. II, n. 7656/2024), non può certo estendersi fino a costituire una generalizzata “rimessione in termini” dell’istante al fine di consentirgli di emendare un errore, consapevolmente commesso, in ordine alla disciplina normativa applicabile.
Il soccorso istruttorio consente chiarimenti su omissioni, inesattezze e irregolarità documentali anche fuori dalle procedure comparative, ma non può rimettere in termini il richiedente né correggere un errore consapevole relativo alla disciplina applicabile.
artt. 26 e seguenti d.lgs. 148/2015
Con atto di gravame introduttivo ritualmente proposto, la società ricorrente avversava il provvedimento del 25 marzo 2022 con cui la sede di Lucca dell’INPS respingeva la propria istanza di accesso all’assegno ordinario di integrazione salariale di cui agli artt. 26 e seguenti del d.lgs. n. 148/2015.
La pronuncia identifica il trattamento richiesto come assegno ordinario di integrazione salariale del sistema dei fondi di solidarietà; non riconosce però, in base a questa disciplina, il diritto al beneficio per il periodo richiesto, poiché la domanda era stata formulata con riferimento a una tipologia non più concedibile dopo la riforma.
l. 234/2021
Nel caso di specie, parte ricorrente ha inoltrato il 21 febbraio 2022, una domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS) volta ad ottenere la concessione di un “assegno ordinario” precisando che “a seguito della crisi pandemica in atto, la ditta si trova in una situazione di difficoltà economica finanziaria, si chiede pertanto il pagamento diretto della cig”, istanza con la quale, quindi, essa ha consapevolmente fatto riferimento ad un istituto – l’assegno ordinario – che, al momento in cui è stato richiesto, non poteva più essere concesso stante l’intervenuta abrogazione del medesimo per effetto della legge n. 234/2021.
Secondo il giudice, la l. 234/2021 aveva abrogato l’assegno ordinario, sicché la domanda presentata nel febbraio 2022 con riferimento consapevole a tale istituto non poteva essere accolta come domanda per il diverso trattamento vigente.
Massime di principio
- Il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6 l. 241/1990 è applicabile anche al di fuori dei procedimenti comparativi per chiarire omissioni, inesattezze e irregolarità della documentazione, ma non può operare come rimessione generalizzata in termini né consentire di sanare un elemento essenziale della domanda di contributo.
- Il soccorso istruttorio non impone all’amministrazione di sostituirsi al richiedente nell’individuazione della disciplina normativa applicabile quando la domanda faccia consapevolmente riferimento a un istituto non più vigente.
- Le indicazioni amministrative che valorizzano il contenuto sostanziale della documentazione consentono di ricondurre la domanda alla causale corretta quando gli atti prodotti permettano di individuarla; non sono estensibili al diverso caso in cui l’errore riguardi l’individuazione della disciplina normativa e del trattamento richiesto.
- Una deroga transitoria ai termini prevista da una circolare amministrativa per una categoria temporalmente delimitata di domande non costituisce una sanatoria generalizzata e non si applica a istanze presentate fuori dalla finestra temporale prevista.
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