Ordinanza n. 947/2026 - Milano, Sezione 2
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione (Pratica atti P.G. -OMISSIS- del 25.11.2024 n. -OMISSIS-), adottata dalla Direzione Rigenerazione Urbana, Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, Unità Interventi diretti Municipi 5-9, Unità Territoriale Municipio 6, del Comune di Milano, e notificata alla società ricorrente il 10.4.2025, con la quale è stato disposto “l’annullamento totale d’ufficio della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 22 del DPR 380/2001, presentata in data 25/11/2024 – atti n. Protocollo -OMISSIS-” in riferimento all’immobile situato in Milano, -OMISSIS-, -OMISSIS-, e, contestualmente, è stato ordinato “di ripristinare lo stato dei luoghi, demolendo le opere abusivamente realizzate entro 90 giorni (novanta) dal ricevimento del presente provvedimento, dandone opportuna comunicazione alla scrivente Unità”; e, in quanto atto presupposto, ove occorra, - della comunicazione di “avvio del procedimento volto all’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/1990 …. della segnalazione di inizio di attività in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 22 D.P.R. 380/2001 in data 25/11/2004, in atti P.G. -OMISSIS-”, inviata, via pec, alla società -OMISSIS- in data 15.1.2025; nonché, - di ogni altro atto connesso, presupposto, dipendente o conseguente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29/6/2026: del provvedimento Pratica JPE/-OMISSIS- - -OMISSIS-, emesso dal Direttore specialistico ad interim dell’Area interventi diretti Municipi 5- 9, del Comune di Milano, in relazione all’istanza di permesso di costruire in sanatoria PG 355124/2025 del 2.7.2025, Pratica JPE/17383/2025, notificato alla società ricorrente tramite PEC inviata alla stessa il 15.5.2026, con il quale è stata respinta “la richiesta di permesso di costruire presentata” ed è stato, altresì, ordinato “il rispristino della situazione preesistente, come da ultimo titolo edilizio legittimante, demolendo le opere realizzate in assenza di titolo, entro e non oltre novanta (90) giorni dalla data di emissione del presente provvedimento”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a un immobile, con contestuale ordine di ripristino e demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo; il ricorso principale riguardava anche l’annullamento d’ufficio della SCIA in sanatoria e il connesso ordine di ripristino
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale che aveva disposto l’annullamento d’ufficio di una SCIA in sanatoria ex art. 22 d.P.R. 380/2001 e ordinato il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere contestate. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, il successivo diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo al medesimo immobile, anch’esso accompagnato dall’ordine di ripristino entro novanta giorni. La società aveva prospettato, nella fase procedimentale e partecipativa, una soluzione definita “traslazione di superficie utile”, quale possibile modalità di recupero della volumetria assentita e di compensazione dell’incremento di superficie utile contestato. Tuttavia, tale soluzione non risultava ancora formalizzata in una proposta progettuale autonoma, completa degli elaborati tecnici e delle giustificazioni urbanistiche necessarie per una compiuta valutazione amministrativa. In sede cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, deducendo in particolare il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione degli ordini demolitori e di ripristino.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, limitatamente alla sospensione dell’efficacia dell’ordine di ripristino contenuto nel diniego di permesso di costruire in sanatoria. La misura è stata giustificata dal carattere irreversibile degli effetti dell’esecuzione dell’ordine e dalla necessità di preservare integra la situazione controversa fino alla decisione di merito. Il Tribunale ha richiamato anche la precedente sospensione cautelare, già disposta sul ricorso principale, dell’annullamento d’ufficio della SCIA in sanatoria e del connesso ordine di ripristino, ravvisando il grave e irreparabile pregiudizio per la società e l’assenza di un apprezzabile pregiudizio immediato per l’interesse pubblico. La sospensione non costituisce anticipazione del giudizio sulla fondatezza della “traslazione di superficie utile”: il TAR ha precisato che la soluzione, essendo una proposta progettuale distinta ed eventuale, potrà essere presentata autonomamente dalla società con un completo corredo istruttorio e dovrà essere valutata dall’Amministrazione. Sono rimaste impregiudicate ogni valutazione sull’ammissibilità, conformità urbanistico-edilizia e idoneità sanante della proposta, sia da parte del Comune sia nella successiva fase di merito. È stata fissata l’udienza pubblica del 14 gennaio 2027 e le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.P.R. 380/2001
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
La SCIA in sanatoria oggetto del provvedimento comunale impugnato.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disposizione posta a fondamento dell’avvio del procedimento e dell’annullamento d’ufficio della SCIA in sanatoria.
art. 55 c.p.a.
La norma richiamata quale base della tutela cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando l’esecuzione di un ordine edilizio di ripristino o demolizione produce effetti irreversibili, sussiste il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare, ove la conservazione temporanea dello stato dei luoghi non determini un apprezzabile pregiudizio immediato per l’interesse pubblico.
- La sospensione cautelare dell’ordine di ripristino può essere disposta per preservare integra la res controversa e consentire la presentazione e l’esame di una proposta progettuale, senza che ciò comporti un giudizio anticipato sulla sua ammissibilità, conformità urbanistico-edilizia o idoneità sanante.
- Una soluzione tecnica prospettata in sede partecipativa, ma non tradotta in una proposta progettuale autonoma, specifica e corredata da completi elaborati tecnici e giustificazioni urbanistiche, non può considerarsi già sottoposta a una compiuta valutazione amministrativa; essa può essere presentata separatamente e deve formare oggetto di autonoma istruttoria e decisione.
- La tutela cautelare può essere accolta limitatamente all’ordine di ripristino, lasciando impregiudicata la valutazione di merito sulla legittimità del diniego edilizio e degli ulteriori provvedimenti impugnati.
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