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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46987/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere a carico di Botta Carmine, contestato per ruolo di organizzatore/promotore nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "clan Contini". Il ricorso denunciava vizi di motivazione e violazioni di legge (art. 273 c.p.p. e art. 416-bis c.p.), sostenendo che la gravità indiziaria fosse insufficiente per il ruolo apicale attribuito al ricorrente: molte dichiarazioni dei collaboratori sarebbero datate o già valutate in precedenti procedimenti, ruoli apicali erano stati riconosciuti ad altri soggetti (es. Botta Salvatore, De Luca Gennaro), intercettazioni e dichiarazioni proverebbero al più la partecipazione e non la qualità di organizzatore, e alcuni elementi (es. la "mesata" di 2.000 euro; la mancata convocazione da parte di Bosti Patrizio) dimostrerebbero subordinazione piuttosto che verticismo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure, confermando che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. La Corte ha valorizzato dichiarazioni di collaboratori recenti (es. Cimmino, Giuliano, Tuono) e numerose intercettazioni dalle quali emergono disposizioni impartite dal ricorrente su estorsioni, riscossione e divisione dei proventi, nonché atteggiamenti di prestigio e relazione con altri affiliati (es. lamentela per mancata convocazione da parte del vertice Bosti Patrizio; vantarsi del rispetto ricevuto al "pub Sombrero"). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la qualifica di "capo" comprende anche chi svolge incarichi direttivi e decisionali nell'ambito territoriale e operativo dell'organizzazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    associazione di tipo mafioso

    La Corte conferma che la qualifica di "capo" nell'associazione mafiosa non si limita al vertice assoluto, ma include chi svolge incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo e nella prassi quotidiana criminale

  • art. 292 cod. proc. pen.

    La gravità indiziaria è valutata come una qualificata probabilità di colpevolezza, non richiedendo l'accertamento definitivo della responsabilità; il giudice di legittimità verifica la coerenza e la sufficienza della motivazione dei giudici di merito

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata nella impugnazione dal ricorrente: la Corte non ha ravvisato violazioni formali di tale norma nelle decisioni di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese processuali a carico della parte ricorrente con la declaratoria di rigetto; la Corte ha applicato tale sanzione

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    In caso di rigetto del ricorso che non determina rimessione in libertà, è dovuta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Il controllo della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: verifica l'adeguatezza e la logicità della motivazione dei giudici di merito, non procede a una rivalutazione completa delle prove
  • La "gravità indiziaria" richiesta per la custodia cautelare implica una probabilità qualificata di responsabilità, non la prova definitiva
  • Nel reato di associazione mafiosa la qualifica di "capo" comprende anche chi esercita funzioni direttive o decisionali nell'ambito territoriale o operativo, non solo il vertice assoluto
  • Dichiarazioni di collaboratori di giustizia, anche se indicano una gerarchia più ampia, possono comunque comprovare una posizione sovraordinata rispetto ad altri affiliati nel territorio di competenza
  • Intercettazioni che mostrano l'organizzazione di estorsioni, l'assegnazione di compiti per la riscossione e la divisione dei proventi costituiscono elementi significativi per attribuire ruoli organizzativi
  • La temporanea detenzione pregressa del soggetto non esclude di per sé la possibilità che abbia riassunto ruoli apicali successivamente, se riscontrato da elementi probatori recenti
  • Le censure che chiedono una diversa valutazione delle medesime fonti probatorie sono in genere inammissibili in sede di legittimità se i giudici di merito hanno motivato logicamente le loro determinazioni

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