Cassazione Penale, Sentenza n. 46987/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere a carico di Botta Carmine, contestato per ruolo di organizzatore/promotore nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "clan Contini". Il ricorso denunciava vizi di motivazione e violazioni di legge (art. 273 c.p.p. e art. 416-bis c.p.), sostenendo che la gravità indiziaria fosse insufficiente per il ruolo apicale attribuito al ricorrente: molte dichiarazioni dei collaboratori sarebbero datate o già valutate in precedenti procedimenti, ruoli apicali erano stati riconosciuti ad altri soggetti (es. Botta Salvatore, De Luca Gennaro), intercettazioni e dichiarazioni proverebbero al più la partecipazione e non la qualità di organizzatore, e alcuni elementi (es. la "mesata" di 2.000 euro; la mancata convocazione da parte di Bosti Patrizio) dimostrerebbero subordinazione piuttosto che verticismo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure, confermando che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. La Corte ha valorizzato dichiarazioni di collaboratori recenti (es. Cimmino, Giuliano, Tuono) e numerose intercettazioni dalle quali emergono disposizioni impartite dal ricorrente su estorsioni, riscossione e divisione dei proventi, nonché atteggiamenti di prestigio e relazione con altri affiliati (es. lamentela per mancata convocazione da parte del vertice Bosti Patrizio; vantarsi del rispetto ricevuto al "pub Sombrero"). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la qualifica di "capo" comprende anche chi svolge incarichi direttivi e decisionali nell'ambito territoriale e operativo dell'organizzazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
associazione di tipo mafioso
La Corte conferma che la qualifica di "capo" nell'associazione mafiosa non si limita al vertice assoluto, ma include chi svolge incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo e nella prassi quotidiana criminale
art. 292 cod. proc. pen.
La gravità indiziaria è valutata come una qualificata probabilità di colpevolezza, non richiedendo l'accertamento definitivo della responsabilità; il giudice di legittimità verifica la coerenza e la sufficienza della motivazione dei giudici di merito
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamata nella impugnazione dal ricorrente: la Corte non ha ravvisato violazioni formali di tale norma nelle decisioni di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese processuali a carico della parte ricorrente con la declaratoria di rigetto; la Corte ha applicato tale sanzione
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
In caso di rigetto del ricorso che non determina rimessione in libertà, è dovuta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: verifica l'adeguatezza e la logicità della motivazione dei giudici di merito, non procede a una rivalutazione completa delle prove
- La "gravità indiziaria" richiesta per la custodia cautelare implica una probabilità qualificata di responsabilità, non la prova definitiva
- Nel reato di associazione mafiosa la qualifica di "capo" comprende anche chi esercita funzioni direttive o decisionali nell'ambito territoriale o operativo, non solo il vertice assoluto
- Dichiarazioni di collaboratori di giustizia, anche se indicano una gerarchia più ampia, possono comunque comprovare una posizione sovraordinata rispetto ad altri affiliati nel territorio di competenza
- Intercettazioni che mostrano l'organizzazione di estorsioni, l'assegnazione di compiti per la riscossione e la divisione dei proventi costituiscono elementi significativi per attribuire ruoli organizzativi
- La temporanea detenzione pregressa del soggetto non esclude di per sé la possibilità che abbia riassunto ruoli apicali successivamente, se riscontrato da elementi probatori recenti
- Le censure che chiedono una diversa valutazione delle medesime fonti probatorie sono in genere inammissibili in sede di legittimità se i giudici di merito hanno motivato logicamente le loro determinazioni
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