Cassazione Civile, Ordinanza n. 22322/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2003, recuperando a tassazione IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, con sanzioni, tra l'altro per costi ritenuti indeducibili pari a 17.800 euro e per maggiori ricavi pari a 51.573,92 euro. I costi erano stati disconosciuti perché risultanti da otto fatture di un fornitore reputate relative a operazioni oggettivamente inesistenti. I maggiori ricavi erano stati ricostruiti in via presuntiva sulla base delle ore di lavoro di operai e titolare e di una remunerazione della manodopera pari al doppio del costo, oltre che di una redditività del 30% per le lavorazioni effettuate da terzi. La CTR aveva confermato queste riprese. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: omessa o insufficiente motivazione sulla reale esistenza delle operazioni documentate dalle fatture, anche alla luce dell'archiviazione di un parallelo procedimento penale e dell'iter materiale delle lavorazioni; violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 54 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR sostanzialmente invertito l'onere della prova e ritenuto sufficienti elementi indiziari non gravi, precisi e concordanti; omessa o insufficiente motivazione sulla ricostruzione presuntiva dei maggiori ricavi, in particolare perché i preventivi prodotti avrebbero mostrato una remunerazione oraria della manodopera inferiore; violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 per asserito uso di presunzioni di secondo grado o doppie presunzioni; omessa motivazione sulla censura relativa alla mancanza di motivazione del provvedimento sanzionatorio ex art. 16 d.lgs. 472/1997.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti relativi a due profili, ritenendo fondati sia il rilievo sull'omessa valutazione dell'archiviazione penale sia quello sull'omessa considerazione dell'iter documentale e materiale delle lavorazioni, mentre ha dichiarato inammissibile il terzo profilo del medesimo motivo perché non attinente a un fatto storico-naturalistico. Ha accolto anche il terzo motivo, reputando decisiva la mancata valutazione dei preventivi prodotti dal contribuente ai fini della ricostruzione presuntiva dei ricavi. Ha dichiarato assorbiti il secondo, il quarto e il quinto motivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
testo anteriore alla riforma del d.lgs. n. 40/2006
il vizio di motivazione riguarda un fatto storico, preciso e decisivo, non una questione o un'argomentazione; perciò non sono deducibili come fatto le censure sulla pretesa illegittimità di un uso di doppie presunzioni
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di dedurre in cassazione la violazione di legge sostanziale processuale
art. 2697 c.c.
in tema di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, l'inesistenza delle operazioni; il contribuente deve poi provare la fonte legittima del costo o della detrazione
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come norma sulla rettifica e sull'accertamento IVA nel contesto della contestazione di fatture ritenute inesistenti
art. 2727 c.c.
richiamato in relazione al valore e alla struttura della prova presuntiva, che non può essere censurata in astratto come fatto storico
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base dell'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni
art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato per la censura relativa alla motivazione dell'atto sanzionatorio
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta l'indebita detrazione o deduzione di costi documentati da fatture, deve offrire elementi probatori, anche indiziari, idonei a dimostrare che le operazioni non sono state realmente poste in essere; non basta una mera contestazione formale.
- La regolarità contabile, i pagamenti tracciati e le scritture formalmente corrette non sono di per sé sufficienti a provare l'effettività dell'operazione quando la fattura è contestata come relativa a operazioni inesistenti, perché si tratta di dati facilmente falsificabili.
- Il contribuente, una volta che l'Ufficio abbia offerto una base indiziaria seria, deve dimostrare la legittima riferibilità del costo o della detrazione all'operazione effettivamente eseguita.
- In sede di accertamento fondato su presunzioni, il giudice di merito deve valutare l'intero quadro indiziario e non può arrestarsi a singoli elementi isolati, specie quando il contribuente produca documenti o circostanze concretamente idonei a sostenere la propria versione dei fatti.
- L'esito di un procedimento penale concluso con archiviazione, se fondato su fatti e circostanze coincidenti con quelli valorizzati nell'accertamento tributario, può assumere rilevanza nel giudizio civile-tributario e deve essere considerato dal giudice di merito nel complessivo apprezzamento probatorio.
- Nella ricostruzione induttiva dei ricavi, il giudice deve confrontarsi con gli elementi documentali offerti dal contribuente che incidano sui parametri presuntivi utilizzati dall'Ufficio, come preventivi e dati di commessa, se idonei a incidere sul costo o sulla remunerazione della manodopera.
- Non è ammissibile censurare come "fatto" ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. una critica rivolta alla metodologia presuntiva in sé, quando ciò che si contesta è un'argomentazione o un apprezzamento giuridico e non un preciso accadimento storico.
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