Sentenza n. 8140/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G17795 del 29.12.2025, notificata all'Ente con pec del 22.01.2026, avente a oggetto -Determinazione n. G08390 del 24.06/.2024, rettificata con Determinazione n. G08745 del 01.07.2024, -Diffida ad adempiere nei confronti degli Enti iscritti tramite trasmigrazione per scadenza termini o con provvedimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che non hanno adempiuto all'obbligo di aggiornamento delle informazioni e di deposito degli atti, ex artt. 8 comma 6 e 20 comma 1 del D.M. 106/2020 e o di deposito del bilancio ex art. 20 comma 1 lett. b) e comma 5 del D.M. n. 106.2020 -Cancellazione enti inadempienti-, nella parte in cui ha disposto la cancellazione dell’odierna ricorrente dal RUNTS, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse, ove mai notificate, la Determinazione Dirigenziale n. G08390 del 24/06/2024 e la successiva rettifica n. G08745 del 01/07/2024, richiamate nel provvedimento impugnato quali diffide ad adempiere; nonché per la declaratoria dell’illegittimità della disposta cancellazione e del conseguente diritto della ricorrente a permanere iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con contestuale ordine alla Regione Lazio di disporre l’immediata reiscrizione dell’Associazione ricorrente nel RUNTS, con ogni conseguenza di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di cancellazione dell'associazione dal RUNTS per mancato adempimento agli obblighi di aggiornamento delle informazioni e deposito degli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (ente del Terzo settore)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione, iscritta nella sezione ODV del RUNTS a seguito della trasmigrazione automatica dal registro regionale, ha dedotto l'illegittimità della cancellazione perché non aveva ricevuto la comunicazione individuale della precedente diffida ad adempiere, contenuta in una determinazione regionale pubblicata sul BUR Lazio. Ha lamentato la violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, degli artt. 48, comma 4, del d.lgs. n. 117/2017 e 20, comma 7, del d.m. n. 106/2020, nonché difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. La Regione ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il termine fosse decorso dalla pubblicazione della cancellazione sul BUR Lazio, e ha difeso la sufficienza della pubblicazione quale forma di comunicazione legale, richiamando anche ulteriori attività informative e il carattere vincolato della cancellazione. Ha inoltre sostenuto l'assenza di un interesse concreto, poiché l'associazione non contestava nel merito l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo che il termine di sessanta giorni decorresse dalla comunicazione individuale della cancellazione, avvenuta via PEC il 22 gennaio 2026, e non dalla mera pubblicazione sul BUR Lazio. La diffida ad adempiere è stata qualificata come atto individuale e recettizio, presupposto necessario della successiva cancellazione, e non come atto generale o normativo. La comunicazione personale costituisce la regola; la pubblicità collettiva è sostitutiva solo in presenza di una reale impossibilità o particolare gravosità della comunicazione individuale, accompagnata da una valutazione motivata e da modalità idonee a garantire l'effettiva conoscibilità. Nel caso concreto la Regione disponeva della PEC istituzionale dell'ente e la pubblicazione sul BUR non aveva assicurato la conoscenza effettiva della diffida, del termine e delle conseguenze dell'inadempimento. Il tentativo telefonico non riuscito e la partecipazione volontaria a webinar non equivalevano a comunicazione personale. Inoltre, la capacità della piattaforma RUNTS di inviare automaticamente una PEC al momento della cancellazione evidenziava l'assenza di un impedimento tecnico all'invio di una comunicazione analoga per la diffida. Il carattere vincolato della cancellazione non consentiva di omettere o semplificare il presupposto procedimentale della diffida ritualmente comunicata. Il vizio non era meramente formale, perché aveva impedito all'associazione di adempiere tempestivamente e conservava un interesse concreto alla rinnovazione del procedimento, con nuova diffida e assegnazione del termine per la regolarizzazione. Il ricorso è stato pertanto accolto e la determinazione di cancellazione è stata annullata limitatamente alla parte riguardante l'associazione. Le spese sono state compensate per la novità della questione e la complessità organizzativa della gestione del RUNTS.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
notificazione, comunicazione o piena conoscenza
Il termine per impugnare decorre, per l'atto individuale lesivo, dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, non automaticamente dalla pubblicazione sul BUR quando questa non sia prevista come equipollente alla notificazione individuale.
artt. 7 e 8 l. n. 241/1990
l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale
La comunicazione personale è la regola; la comunicazione mediante forme di pubblicità collettiva è una deroga eccezionale, ammessa solo quando la comunicazione individuale sia impossibile o particolarmente gravosa e quando la modalità sostitutiva assicuri l'effettiva conoscibilità.
art. 48, comma 4, d.lgs. n. 117/2017
diffida l'ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni
La cancellazione per mancato deposito degli atti può seguire soltanto a una preventiva diffida e all'inutile decorso del termine assegnato.
art. 20, comma 7, d.m. n. 106/2020
in caso di inadempimento, il competente ufficio del RUNTS diffida l'ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni
La diffida ritualmente comunicata costituisce presupposto procedimentale necessario della cancellazione dal RUNTS.
art. 23, comma 1, lettera e), d.m. n. 106/2020
inutile decorso del termine assegnato dall'Ufficio del Runts, con apposita diffida
La cancellazione d'ufficio presuppone l'inutile decorso del termine assegnato con una specifica diffida.
art. 8, comma 6, d.m. n. 106/2020
Individua le informazioni oggetto degli obblighi di aggiornamento successivi all'iscrizione nel RUNTS.
art. 20, comma 1, d.m. n. 106/2020
Impone agli enti iscritti nel RUNTS l'aggiornamento delle informazioni e il deposito degli atti previsti.
art. 54 d.lgs. n. 117/2017
Disciplina la procedura di trasmigrazione degli enti dai precedenti registri al RUNTS, senza esonerarli dagli obblighi successivi di aggiornamento e deposito.
art. 31 d.m. n. 106/2020
Disciplina la trasmigrazione al RUNTS degli enti già iscritti nei precedenti registri regionali.
art. 60, comma 1, c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La diffida ad adempiere che precede la cancellazione di un ente dal RUNTS è un atto individuale e recettizio, funzionalmente diretto a consentire la regolarizzazione entro un termine, e non può essere validamente sostituita dalla sola pubblicazione sul BUR quando l'amministrazione disponga dei recapiti PEC dei destinatari.
- La comunicazione personale prevista dall'art. 8 l. n. 241/1990 può essere sostituita da forme di pubblicità collettiva soltanto in presenza di una reale impossibilità o particolare gravosità della comunicazione individuale, da valutare e motivare concretamente, e mediante modalità idonee a garantire l'effettiva conoscibilità dell'atto.
- Il carattere vincolato del potere di cancellazione dal RUNTS non elimina l'obbligo di rispettare la sequenza procedimentale prevista dalla legge: la diffida ritualmente comunicata e l'assegnazione del termine per adempiere costituiscono presupposti necessari della successiva cancellazione.
- La pubblicazione sul BUR di un atto individuale immediatamente lesivo non fa decorrere automaticamente il termine di impugnazione quando la legge non la preveda come equipollente alla notificazione individuale; il termine decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
- La mancata comunicazione della diffida non costituisce un vizio meramente formale quando abbia concretamente impedito al destinatario di conoscere l'addebito, adempiere entro il termine e prevenire l'adozione della cancellazione.
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