Sentenza del 21/06/2018 n. 2818 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Crediti Iva - Indicazione del credito spettante - Diniego di rimborso - Diritto alla detrazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diritto alla detrazione sussiste quando l'Amministrazione finanziaria, nel negare il rimborso, indica il valore del credito spettante da portare in detrazione. Al contrario, se il provvedimento non indica alcun credito spettante, il diniego deve essere interpretato come disconoscimento dell'esistenza del credito; in tal caso il credito non può essere utilizzato né essere oggetto di rivalsa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di detrarre un credito IVA il cui rimborso era stato negato in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale. Il punto decisivo era stabilire se il provvedimento di diniego avesse comunque indicato l'importo del credito riconosciuto e utilizzabile in detrazione oppure se avesse escluso integralmente l'esistenza del credito.
Norme richiamate
Disciplina IVA sul diritto alla detrazione
Il credito IVA non rimborsato può essere utilizzato in detrazione se l'Amministrazione finanziaria ne ha riconosciuto l'esistenza e ne ha indicato l'ammontare.
Disciplina IVA sul rimborso del credito
Il diniego del rimborso non impedisce automaticamente la detrazione: occorre verificare se il provvedimento individua un credito residuo spettante. L'assenza di qualsiasi importo indica invece il disconoscimento del credito.
Massime di principio
- Il diniego di rimborso non equivale necessariamente al disconoscimento del credito: se l'Amministrazione indica un importo riconosciuto, tale importo può essere portato in detrazione.
- Per stabilire se il credito IVA sia utilizzabile, è essenziale esaminare il contenuto concreto del provvedimento amministrativo e verificare se esso quantifichi un credito spettante.
- Se il provvedimento non riconosce alcun credito, il contribuente non può presumere l'esistenza del credito né utilizzarlo in detrazione o porlo a base di una rivalsa.
- La detrazione è ammessa solo nei limiti del credito effettivamente riconosciuto o comunque non disconosciuto dall'Amministrazione finanziaria.
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