Ordinanza n. 1263/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA comunicato a mezzo p.e.c. in data 2 dicembre 2025, avente ad oggetto “Provvedimento definitivo di diniego relativo al preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 dell’istanza per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica – annualità 2024 – D.L. del 29 settembre 2023, n. 131” e della relativa comunicazione dell’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile - ENEA, allegata al provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso; - dell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica – anno 2024 di CSEA, pubblicato sul proprio portale in data 18 dicembre 2025, da cui si evince l’esclusione della ricorrente dal medesimo Elenco; - della nota di CSEA del 4 agosto 2025, avente ad oggetto “preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 dell’istanza di accesso al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica presentata per l’annualità 2024 – D.L. del 29 settembre 2023, n. 131”; - dell’atto denominato “rapporto di valutazione della diagnosi energetica, di ENEA, allegato alla nota di CSEA del 4.8.2025, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa; - di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti, anche allo stato non conosciuti, ivi compresi: i) tutte le note e comunicazioni intervenute tra le amministrazioni coinvolte, ivi comprese ENEA e CSEA; ii) il rapporto attestante gli esiti delle verifiche, non conosciuto, elaborato da ENEA in collaborazione con ISPRA e il GSE, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 luglio 2024, n. 256 recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge 131 del 2023 - dei “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 102 del 2014” di novembre 2016, adottati dalla Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), nella parte in cui vengono previsti requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 8 del d.lgs. n. 102/2014 nonché modalità specifiche di predisposizione delle diagnosi energetiche; - del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 luglio 2024, n. 256 recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge 131 del 2023; eventualmente previa rimessione alla corte di giustizia dell'unione europea e/o alla corte costituzionale di questione pregiudiziale e/o di costituzionalità inerente l'art. 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo dell’accesso al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità 2024, con conseguente esclusione dall’elenco CSEA
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni ed enti energetici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego definitivo comunicato da CSEA, il preavviso di rigetto, i rapporti di valutazione della diagnosi energetica predisposti da ENEA, l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dal quale è stata esclusa, gli atti istruttori e le comunicazioni interamministrative, nonché i Chiarimenti ministeriali del novembre 2016 e il decreto ministeriale 10 luglio 2024, n. 256. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, deducendo vizi relativi alla disciplina e alla valutazione della diagnosi energetica e contestando, anche in prospettiva, la legittimità dell’art. 3 del d.l. n. 131/2023 rispetto agli artt. 3 e 97 Cost.; ha inoltre prospettato l’eventuale rimessione di questioni alla Corte di giustizia dell’Unione europea e alla Corte costituzionale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che le censure richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare e non evidenziano immediatamente profili di manifesta illegittimità degli atti, anche alla luce delle articolate controdeduzioni delle amministrazioni resistenti. In ogni caso, ha escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato è di natura meramente economica e integralmente ristorabile, compreso quello derivante dalla preclusione di ulteriori agevolazioni conseguente alla cancellazione dall’elenco. Ogni valutazione sulla fondatezza del ricorso è stata espressamente riservata alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate, anche in considerazione del deposito tardivo della memoria dell’Avvocatura.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare amministrativa.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato.
art. 3 d.l. 29 settembre 2023, n. 131, convertito dalla l. 27 novembre 2023, n. 169
Indicato quale base normativa del meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica e oggetto delle prospettate questioni di legittimità costituzionale.
art. 7 d.m. 10 luglio 2024, n. 256
Richiamato in relazione al rapporto sugli esiti delle verifiche elaborato da ENEA in collaborazione con ISPRA e GSE.
art. 8 d.lgs. n. 102/2014
Richiamato in relazione alla disciplina delle diagnosi energetiche e ai requisiti contestati dalla ricorrente.
art. 3 Cost.
Indicato dalla ricorrente quale parametro costituzionale della prospettata questione di legittimità dell’art. 3 d.l. n. 131/2023.
art. 97 Cost.
Indicato dalla ricorrente quale parametro costituzionale della prospettata questione di legittimità dell’art. 3 d.l. n. 131/2023.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la necessità di un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e l’assenza di profili di manifesta illegittimità immediatamente percepibili impediscono di fondare su tali censure la concessione della sospensione, senza pregiudicare la valutazione da compiere nel merito.
- Il requisito del periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio derivante dall’atto amministrativo abbia natura esclusivamente economica e risulti integralmente risarcibile, anche se l’atto comporta la perdita o la preclusione di agevolazioni ulteriori.
- La mera prospettazione di conseguenze economiche sfavorevoli derivanti dall’esclusione da un elenco amministrativo non dimostra, di per sé, l’esistenza di un danno grave e irreparabile necessario per la tutela cautelare.
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