Sentenza n. 667/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 485/2022 del 17.07.2022 e pubblicato il giorno successivo, emesso dal Tribunale di Trapani;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo relativo al pagamento del bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Trapani che aveva ordinato al Ministero il pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori, a titolo di bonus Carta del Docente previsto dall'art. 1 della l. n. 107/2015. Il Ministero aveva adempiuto soltanto quanto alle spese della procedura, omettendo il pagamento della sorte capitale e degli accessori. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo. Il Collegio ha verificato che il decreto ingiuntivo era divenuto definitivamente esecutivo il 30 gennaio 2025, che era stato notificato all'Amministrazione il 20 marzo 2025 e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 3 settembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo, pagando le somme indicate nel titolo, nei limiti precisati nel ricorso, con gli accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, affinché provveda, previa istanza della ricorrente, qualora il Ministero non adempia nel termine assegnato; il commissario dovrà eseguire il titolo entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo tardivo oppure, in mancanza, fino al momento dal quale produce effetto la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive; il comma 4, lett. e), costituisce la base per la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha ritenuto rispettato tale presupposto di proponibilità dell'ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
È richiamato quale fondamento del bonus Carta del Docente oggetto del decreto ingiuntivo da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
È richiamato per escludere il riconoscimento di un compenso ulteriore al commissario ad acta, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo nei confronti della pubblica amministrazione quando il titolo sia divenuto definitivamente esecutivo, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive contro la PA.
- In presenza dell'inadempimento dell'amministrazione a un titolo giudiziale esecutivo, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'ulteriore istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo tardivo o, in mancanza, fino all'efficacia della nomina del commissario ad acta.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione stessa, con facoltà di delega, e opera entro un termine ulteriore decorrente dalla richiesta della parte; non gli spetta un compenso aggiuntivo quando trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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