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Sentenza

Sentenza n. 612/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, n. 71/2025, pubblicata il 21.01.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 19.03.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a beneficiare dell’erogazione economica di € 500,00 annui per l’anno scolastico 2017/2018 e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, mediante accredito sulla “Carta elettronica del docente” dell’importo di 500,00 in favore di MARANGELLI LUCIA”. e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 71/2025, che aveva ordinato l’accredito di 500 euro sulla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2017/2018

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 71/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 19 marzo 2025 con formula esecutiva, non era stata eseguita. La pronuncia del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a beneficiare dell’erogazione economica di 500 euro per l’anno scolastico 2017/2018 e aveva condannato il Ministero ad accreditare tale importo sulla Carta elettronica del docente. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto ammissibile l’azione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi dell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato la regolarità della notificazione e del deposito, la sussistenza della cosa giudicata e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Poiché il Ministero non aveva dimostrato di avere adempiuto né aveva contestato l’inadempimento, gli ha ordinato di dare completa esecuzione alla sentenza, per sorte capitale, rivalutazione e/o interessi secondo quanto stabilito dal titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more. Per il caso di persistente inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    giudizio di ottemperanza esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR ne ha verificato i presupposti processuali, inclusa la sussistenza della cosa giudicata.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha rilevato il rispetto del dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale applicabile.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione debitrice e, una volta inutilmente decorso, consente l’attivazione dell’esecuzione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 26 c.p.a.

    Il TAR ha applicato la regola della condanna alle spese nel giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo puntuale, anche di natura pecuniaria.
  • L’ottemperanza è limitata alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori o comunque diverse da quelle necessarie a dare attuazione al contenuto della pronuncia da eseguire.
  • L’esecuzione dell’ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile d’ufficio per la pubblica amministrazione destinataria, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari; la mancata contestazione dell’inadempimento rafforza la fondatezza della domanda di ottemperanza.
  • Per l’esecuzione di un titolo giudiziario pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione deve essere previamente decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice e prevedendo la facoltà di delega.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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