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Sentenza

Sentenza n. 1801/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 1139/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202401331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva respinto l’impugnazione della comunicazione e dello schema di accordo contrattuale relativi alla gestione della RSA "Montalcino" per il periodo 2023-2025, nella parte in cui qualificavano come comprensive dell’IVA la tariffa sanitaria e la quota sociale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti pubblici committenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il gestore di una RSA ha impugnato la sentenza del TAR Toscana, deducendo che l’Azienda USL e la Società della Salute non avessero il potere di stabilire che la tariffa sanitaria e la quota sociale fossero comprensive dell’IVA. L’appellante ha sostenuto: l’assenza di una norma nazionale o regionale autorizzativa della differenziazione della tariffa in base al regime fiscale del gestore; la nullità della clausola per violazione della competenza statale esclusiva in materia tributaria e dell’art. 16, comma 2, d.P.R. n. 633/1972; l’invasione delle competenze regionali e degli enti locali in materia di organizzazione e tariffazione dei servizi sociali; la sostanziale sterilizzazione del beneficio dell’aliquota IVA del 5% previsto per le cooperative sociali; il contrasto con i principi del codice dei contratti pubblici; lo sviamento di potere, la violazione dell’imparzialità e dell’art. 3 Cost.; nonché l’inutilità della clausola corrispondente contenuta nell’accordo già sottoscritto, ove fosse stata dichiarata illegittima quella dello schema. Le amministrazioni appellate hanno eccepito la tardività della memoria dell’appellante e la sopravvenuta carenza di interesse o l’acquiescenza derivante dalla sottoscrizione dell’accordo, oltre alla tardività del ricorso originario.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inutilizzabile la memoria dell’appellante depositata oltre il termine di trenta giorni liberi dall’udienza previsto dall’art. 73 c.p.a. Ha respinto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse: la sottoscrizione dell’accordo non elimina l’interesse a contestare lo schema, poiché gli accordi delle RSA devono riprodurne il contenuto e l’eventuale illegittimità della clausola dello schema si rifletterebbe sulla clausola contrattuale per violazione di norme imperative. Ha tuttavia prescisso dalle ulteriori eccezioni di inammissibilità e tardività, ritenendo l’appello infondato nel merito. La previsione secondo cui la tariffa sanitaria e la quota sociale sono comprensive dell’IVA è stata ritenuta una scelta di programmazione sanitaria e di contenimento della spesa, non un intervento in materia fiscale. Il principio di onnicomprensività comporta che la tariffa rappresenti l’importo massimo che l’ente pubblico si impegna a corrispondere per la prestazione sociosanitaria, comprensivo di ogni onere fiscale, senza differenziazioni fondate sulla natura giuridica o sul regime fiscale del gestore. La conseguente differenza della tariffa netta tra operatori deriva dai diversi regimi IVA applicabili e non da una scelta impositiva dell’amministrazione. L’aliquota agevolata del 5% per le cooperative sociali è stata qualificata come regime di favore rispetto all’esenzione prevista per le prestazioni di assistenza sociosanitaria; la riduzione dell’importo netto corrisposto alle cooperative, in un sistema di tariffe fisse, non configura quindi un trattamento deteriore illegittimo. L’appello è stato respinto e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 76 l.r. Toscana n. 40/2005

    Il comma 2 prevede che la Giunta regionale determini tariffe massime per ogni prestazione.

    La disciplina regionale attribuisce alla programmazione regionale e alla Giunta la determinazione dei criteri e delle tariffe massime per le prestazioni sociosanitarie.

  • deliberazione Giunta Regione Toscana 11 ottobre 2016, n. 995

    Ha approvato lo schema di accordo contrattuale per i rapporti giuridici ed economici tra enti pubblici e gestori di strutture sociosanitarie accreditate; lo schema non specificava espressamente il trattamento IVA.

  • art. 73 c.p.a.

    Il termine di trenta giorni liberi dall’udienza per il deposito delle memorie non è stato rispettato; la memoria tardiva è stata dichiarata inutilizzabile.

  • art. 10 d.P.R. n. 633/1972

    Prevede il regime di esenzione IVA richiamato per le prestazioni di assistenza sociosanitaria.

  • Tabella A, parte II-bis, d.P.R. n. 633/1972

    Prevede l’aliquota IVA agevolata del 5% per le cooperative sociali; tale regime di favore non impedisce che una tariffa pubblica fissa sia determinata come comprensiva dell’IVA.

  • art. 3 Cost.

    È stato invocato dall’appellante in relazione alla dedotta disparità di trattamento, ma il Consiglio di Stato ha escluso che la tariffa onnicomprensiva determini una discriminazione illegittima.

Massime di principio

  • La previsione amministrativa secondo cui una tariffa pubblica per prestazioni sociosanitarie è comprensiva dell’IVA costituisce, di regola, una scelta di programmazione e contenimento della spesa pubblica, non un esercizio del potere tributario statale.
  • Il principio di onnicomprensività della tariffa sociosanitaria consente di predeterminare l’importo massimo che l’ente pubblico corrisponde per l’acquisto della prestazione, includendovi ogni onere fiscale e senza differenziare il corrispettivo in ragione della natura giuridica o del regime fiscale del gestore.
  • La differenza dell’importo netto percepito da operatori assoggettati a regimi IVA diversi, quando la tariffa pubblica sia fissa e onnicomprensiva, deriva dal funzionamento dei rispettivi regimi fiscali e non costituisce, di per sé, una scelta impositiva o una discriminazione imputabile all’amministrazione.
  • La sottoscrizione dell’accordo contrattuale non determina la sopravvenuta carenza di interesse a impugnare lo schema contrattuale quando l’accordo debba riprodurne obbligatoriamente il contenuto: l’eventuale illegittimità della clausola dello schema può riverberarsi sulla clausola contrattuale corrispondente.
  • Nel computo del termine per il deposito delle memorie previsto dall’art. 73 c.p.a. devono essere esclusi sia il dies a quo sia il dies ad quem; la memoria depositata oltre il termine è inutilizzabile.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieTermini e notificazione del ricorso
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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