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Sentenza

Sentenza n. 3695/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7942/2025

Giustizia amministrativa202601492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7942/2025, relativa al riconoscimento del beneficio annuo di € 500,00 mediante carta elettronica per la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7942/2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell’anno scolastico 2024/2025. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 novembre 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 6 marzo 2026, e il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era inutilmente decorso. Nonostante ciò, l’Amministrazione era rimasta inadempiente. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la liquidazione del relativo compenso, l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, rilevando la definitività del titolo giudiziale, la sua notificazione all’Amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, pagando le spettanze dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un funzionario delegato munito delle necessarie competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero e a favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; da tale momento spetta alla parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza, e che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico secondo le modalità indicate. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento di € 500,00 per le spese di lite, oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per ogni ulteriore inottemperanza; nel caso concreto la penalità è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute

    La penalità di mora è stata applicata dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

    È la base normativa del beneficio economico annuo di € 500,00 riconosciuto dal giudicato azionato, con estensione al servizio a tempo determinato secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo.

  • d.P.R. n. 115/2002

    eventuale quote non riportate nel testo

    Disciplina la liquidazione del compenso del commissario ad acta e le spese connesse all’adempimento dell’incarico; il compenso sarà determinato con successivo decreto collegiale.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    eventuale quote non riportate nel testo

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    eventuale quote non riportate nel testo

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Il commissario deve presentare la parcella entro il termine previsto dalla norma; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    eventuale quote non riportate nel testo

    È richiamato, unitamente all’art. 55 d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale citata, per il rimborso delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia definitivo, sia stato portato a conoscenza dell’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni a carico della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione l’integrale e puntuale esecuzione del titolo entro un termine assegnato, nominando contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; per la parcella, il termine decadenziale decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti dell’incarico esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice e rispettando le modalità tecniche indicate dal giudice dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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