Sentenza n. 281/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - della comunicazione del 12/09/2024 del Funzionario dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Grosseto inviata in pari data via PEC al difensore del sig. Zaouiya Mohamed Arbi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione PEC della Questura di Grosseto relativa all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato rilasciato in seguito a nulla osta della Prefettura, deduceva che il nulla osta era stato successivamente revocato per la mancata produzione, da parte del datore di lavoro, dell'asseverazione e della documentazione del professionista. Poiché il rapporto di lavoro non era stato formalizzato per una causa non riconducibile a lui, sosteneva di avere diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione. Con un unico motivo lamentava violazione di legge ed eccesso di potere, nonché la mancata attivazione del procedimento amministrativo da parte della Questura. Richiamava l'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 e la circolare del Ministero dell'Interno n. 3836 del 20 agosto 2007, assumendo che il permesso dovesse essere riconosciuto anche quando la mancata formalizzazione del rapporto dipenda da causa non imputabile allo straniero. L'istanza era stata presentata tramite PEC chiedendo un appuntamento e allegando soltanto la copia del passaporto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la comunicazione PEC impugnata non aveva natura provvedimentale, definitiva o lesiva. Essa aveva carattere meramente interlocutorio, poiché invitava l'interessato a produrre eventuale ulteriore documentazione necessaria per esaminare la richiesta e verificare la sussistenza dei presupposti del titolo di soggiorno. Il messaggio non esprimeva quindi una definitiva volontà amministrativa di diniego. Il Collegio ha comunque esaminato la pretesa sostanziale, ritenendola infondata. L'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone, ai fini del permesso per attesa occupazione, la perdita di un posto di lavoro da parte di un lavoratore già validamente assunto, oppure una situazione assimilabile in cui le procedure che legittimano l'ingresso siano state positivamente concluse e il datore di lavoro sia divenuto indisponibile o impossibilitato alla formalizzazione dell'assunzione. Nel caso concreto, invece, il rapporto di lavoro non era mai sorto, il nulla osta era stato revocato per carenza dei requisiti del datore di lavoro e la revoca non era stata impugnata. Non risultava inoltre la dichiarazione del responsabile dello Sportello Unico per l'Immigrazione richiesta dalla circolare ministeriale, mentre le dichiarazioni del datore di lavoro prodotte dal ricorrente non erano sufficienti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro [...] può [...] beneficiare degli effetti ad essa correlati [...] per un periodo non inferiore ad un anno
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone, in via ordinaria, che il lavoratore straniero abbia già instaurato validamente un rapporto di lavoro e ne abbia successivamente perso il posto; la disciplina può essere estesa a situazioni assimilabili solo quando le procedure a monte dell'ingresso siano state positivamente concluse e la mancata formalizzazione dipenda dall'indisponibilità o impossibilità sopravvenuta del datore di lavoro.
circolare Ministero dell'Interno n. 3836 del 20 agosto 2007
lo straniero possa richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione allegando alla domanda una apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione
La circolare riguarda ipotesi in cui il datore di lavoro, originariamente in possesso dei requisiti per assumere e per ottenere un nulla osta valido, divenga successivamente indisponibile o impossibilitato alla formalizzazione del rapporto; non si applica quando il nulla osta sia stato revocato per carenza dei requisiti del datore di lavoro.
l. 241/1990
Il procedimento di revoca del nulla osta era stato comunicato al datore di lavoro e al lavoratore, ma la comunicazione era rimasta senza riscontro; tale circostanza è stata valorizzata per escludere la fondatezza della pretesa.
Massime di principio
- È inammissibile l'impugnazione di una comunicazione amministrativa priva di natura provvedimentale, definitiva e lesiva, quando essa abbia carattere meramente interlocutorio e si limiti a richiedere documentazione ulteriore per l'istruttoria di un'istanza.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone, di regola, che il lavoratore straniero abbia già instaurato validamente un rapporto di lavoro e ne abbia successivamente perso il posto.
- L'estensione del permesso per attesa occupazione alle ipotesi in cui il rapporto non sia stato formalizzato è ammissibile solo quando le procedure che legittimano l'ingresso siano state positivamente concluse e la mancata assunzione dipenda da indisponibilità o impossibilità sopravvenuta del datore di lavoro, non quando il nulla osta sia stato revocato per carenza dei requisiti del datore.
- La circolare ministeriale che consente il rilascio del permesso per attesa occupazione nelle ipotesi di mancata formalizzazione non opera automaticamente sulla base di dichiarazioni private del datore di lavoro, richiedendo la documentazione indicata dalla prassi amministrativa, tra cui la dichiarazione del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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