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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/206

Regolamento delegato (UE) 2023/206 della Commissione del 5 ottobre 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da beni immobili e le condizioni di cui tenere conto per la valutazione dell’adeguatezza dei valori minimi della perdita in caso di default per le esposizioni garantite da beni immobili (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) n. 575/2013 stabilendo i fattori e le condizioni che le autorità competenti devono considerare per verificare se i parametri prudenziali applicati alle esposizioni garantite da beni immobili siano adeguati. La disciplina distingue tra la valutazione dei fattori di ponderazione del rischio e quella dei valori minimi di LGD, imponendo un approccio coerente, proporzionato e attento alle specificità nazionali e ai diversi mercati immobiliari. Sono inoltre previsti criteri per valutazioni su segmenti o aree territoriali specifiche e la possibilità di usare dati aggiuntivi nazionali quando le informazioni armonizzate non bastano.

Regolamento delegato che specifica i criteri tecnici per valutare l’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio e dei valori minimi di LGD per le esposizioni garantite da beni immobili.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità designate dagli articoli 124, paragrafo 1 bis, e 164, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 quando valutano, rispettivamente, l’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio e dei valori minimi della perdita in caso di default (LGD) per esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali e non residenziali. Il regolamento riguarda l’uso di tali valutazioni per uno o più segmenti immobiliari o per una o più parti del territorio di uno Stato membro, con possibilità di ricorrere a fonti dati supplementari se le segnalazioni armonizzate UE non sono sufficientemente granulari. È applicabile direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento delegato (UE) 2023/206: criteri tecnici per la valutazione dell’adeguatezza dei parametri prudenziali per esposizioni garantite da beni immobili

Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 575/2013, nell’ambito della disciplina prudenziale bancaria, definendo in modo uniforme i fattori e le condizioni che le autorità designate devono considerare quando verificano l’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio e dei valori minimi di LGD relativi alle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali e non residenziali. La finalità è armonizzare la metodologia di valutazione, pur preservando la proporzionalità e tenendo conto delle differenze tra i mercati immobiliari nazionali.

Ambito e finalità della disciplina

Il testo riguarda le valutazioni prudenziali effettuate dalle autorità designate ai sensi degli articoli 124, paragrafo 1 bis, e 164, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento si colloca nel quadro delle regole sui requisiti di fondi propri degli enti creditizi e si applica alle esposizioni garantite da beni immobili, con riferimento sia agli immobili residenziali sia a quelli non residenziali.

Coerenza tra valutazione dei fattori di ponderazione del rischio e valutazione della LGD

Il regolamento nasce dall’esigenza di coordinare due valutazioni strettamente collegate: da un lato, l’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio di cui all’articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; dall’altro, l’adeguatezza dei valori minimi della LGD di cui all’articolo 164, paragrafo 6. Il considerando evidenzia che entrambe le disposizioni riguardano la calibrazione dei parametri di input per le esposizioni garantite da beni immobili e richiede, quindi, un quadro coerente e armonizzato.

Fattori da considerare per i fattori di ponderazione del rischio

Ai fini dell’articolo 124, le autorità devono stimare:

  • le perdite effettive, calcolate come rapporto tra le perdite segnalate e il valore dell’esposizione, con distinzione tra esposizioni garantite da immobili residenziali e non residenziali;
  • le perdite attese, intese come migliore stima delle perdite realizzabili su un orizzonte prospettico di almeno un anno, prorogabile fino a tre anni.

Le perdite attese possono essere determinate sia tramite adeguamento delle perdite effettive sia mantenendo invariate tali perdite, purché si tenga conto degli sviluppi futuri del mercato immobiliare. Tra i fattori da considerare rientrano l’evoluzione storica e ciclica del mercato, le sue caratteristiche strutturali, la domanda e l’offerta, la rischiosità delle esposizioni, l’evoluzione attesa dei prezzi e della loro volatilità, le variabili macroeconomiche rilevanti, l’orizzonte temporale degli sviluppi, le specificità nazionali del mercato e del suo finanziamento, nonché altri indicatori e fonti dati utili.

Fattori di prudenza e misure macroprudenziali già vigenti

Se vi sono notevoli incertezze rispetto all’evoluzione attesa dei prezzi immobiliari, le autorità devono introdurre un margine di prudenza nella determinazione delle perdite attese. Inoltre, devono considerare le altre misure macroprudenziali già in vigore che affrontano i medesimi rischi sistemici, incluse le misure nazionali quali:

  • limiti loan-to-value (LTV);
  • limiti debito/reddito;
  • limiti servizio del debito/reddito;
  • altri strumenti relativi alle regole di concessione del credito.

Condizioni per i valori minimi di LGD

Per l’articolo 164, le autorità devono valutare l’adeguatezza dei valori minimi della LGD tenendo conto di condizioni che riflettano gli squilibri macroeconomici e i rischi sistemici che incidono sulle stime oltre il ciclo economico. Il regolamento richiede di considerare:

  • condizioni di domanda e offerta nel mercato immobiliare e dinamiche dei prezzi, inclusa, se stimabile, l’eventuale sopravvalutazione o sottovalutazione;
  • fattori che incidono sulle stime della LGD, come la durata ed efficacia dei procedimenti di recupero, i cambiamenti nei tassi di ritorno in bonis e i livelli di indebitamento;
  • condizioni che incidono indirettamente sul valore delle garanzie, incluse le soglie LTV, le garanzie incrociate e altre forme di protezione del credito.

Elementi ulteriori da considerare nella valutazione della LGD

Le autorità devono inoltre valutare se gli squilibri macroeconomici siano già presi in considerazione nella LGD in caso di recessione. Devono considerare anche le altre misure macroprudenziali già esistenti, il grado di incertezza sull’evoluzione dei mercati immobiliari, le specificità nazionali del mercato e del suo finanziamento e, ove disponibili, benchmark comparativi tra enti creditizi o tra Stati membri per portafogli e livelli di rischio comparabili.

Valutazioni su segmenti immobiliari o aree territoriali specifiche

Il regolamento consente di svolgere le valutazioni non solo a livello di mercato nazionale complessivo, ma anche con riferimento a uno o più segmenti immobiliari o a parti specifiche del territorio di uno Stato membro. Questa impostazione recepisce l’eterogeneità dei mercati immobiliari nazionali e permette un’analisi più mirata dei rischi.

Uso di altre fonti di dati

Quando i dati raccolti mediante le segnalazioni armonizzate UE non sono abbastanza granulari, le autorità possono integrare l’analisi con fonti ulteriori, come segnalazioni ad hoc nazionali e registri dei crediti relativi al segmento o all’area interessata. La possibilità è rilevante soprattutto per valutazioni territoriali o settoriali più dettagliate.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Fattori per l’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio

Per le valutazioni ex articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità designate devono considerare le perdite effettive e le perdite attese. Le perdite effettive sono misurate come rapporto tra perdite segnalate e valore dell’esposizione, con distinzione tra immobili residenziali e non residenziali. Le perdite attese sono la migliore stima delle perdite realizzabili su un orizzonte prospettico di almeno un anno, estendibile fino a tre anni, e possono essere determinate adeguando o meno le perdite effettive. La stima deve riflettere gli sviluppi futuri del mercato immobiliare e basarsi su una serie di fattori strutturali, ciclici, macroeconomici e nazionali, tenendo conto anche di altre misure macroprudenziali già vigenti.

Condizioni per l’adeguatezza dei valori minimi di LGD

Per le valutazioni ex articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità designate devono considerare condizioni che incidono sugli squilibri macroeconomici e sugli sviluppi del mercato immobiliare oltre il ciclo economico. In particolare, devono valutare domanda e offerta, dinamiche dei prezzi e possibile sopravvalutazione/sottovalutazione, fattori che incidono sulle stime della LGD, durata ed efficacia dei procedimenti di recupero, frequenza del ritorno in bonis e livelli di indebitamento di famiglie o imprese, nonché condizioni che incidono indirettamente sul valore delle garanzie, come LTV e garanzie incrociate. Devono inoltre considerare se gli squilibri macroeconomici siano già riflessi in una LGD in recessione, le altre misure macroprudenziali in vigore, l’incertezza sull’evoluzione dei mercati, le specificità nazionali e, se disponibili, benchmark comparativi tra enti o Stati membri.

Valutazioni per segmenti o aree territoriali specifiche

Le autorità designate possono applicare i fattori e le condizioni previsti dal regolamento a uno o più segmenti immobiliari oppure a una o più parti del territorio di uno Stato membro, coerentemente con la possibilità prevista dagli articoli 124 e 164 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Fonti dati supplementari

Quando i dati raccolti tramite le segnalazioni armonizzate dell’Unione non sono sufficientemente granulari, le autorità possono usare altre fonti di dati, incluse segnalazioni ad hoc nazionali e registri dei crediti, per effettuare le valutazioni su segmenti o aree territoriali specifiche.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialerequisiti patrimoniali bancaririschio di creditosettore immobiliaremacroprudenziale

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