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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1862

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1862 della Commissione del 4 ottobre 2022 che stabilisce gli elenchi dei nomi di dominio riservati e bloccati sotto il dominio di primo livello .eu conformemente al regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adotta gli elenchi dei nomi di dominio che gli Stati membri e alcune parti contraenti SEE possono riservare o bloccare sotto .eu. Conferma inoltre il divieto di usare codici ISO alfa-2 di paesi e territori per registrazioni direttamente sotto il TLD .eu, al fine di prevenire registrazioni abusive o speculative. Si applica dal 13 ottobre 2022, sostituendo il precedente quadro degli elenchi contenuto nel regolamento (CE) n. 874/2004.

Stabilisce gli elenchi dei nomi di dominio riservati e bloccati sotto il TLD .eu e vieta l’uso dei codici ISO alfa-2 di paesi e territori direttamente sotto .eu.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione e alla riserva di nomi di dominio direttamente sotto il dominio di primo livello .eu, nell’ambito del quadro del regolamento (UE) 2019/517. Riguarda gli Stati membri e, in virtù dell’applicazione del regolamento SEE, anche Islanda, Norvegia e Liechtenstein, nonché le imprese, organizzazioni e persone fisiche aventi titolo a registrare nomi .eu in tali Stati SEE. Le disposizioni producono effetti dal 13 ottobre 2022, data dalla quale cessano di applicarsi i precedenti elenchi del regolamento (CE) n. 874/2004.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1862: elenchi di nomi riservati e bloccati sotto .eu

Il regolamento disciplina gli elenchi di nomi di dominio che, nell’ambito del TLD .eu, possono essere riservati oppure sono vietati alla registrazione. Esso si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2019/517, che governa la messa in opera e il funzionamento del dominio .eu, e recepisce anche l’estensione SEE del regime a Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

Contesto normativo e finalità

Nei considerando la Commissione chiarisce che gli Stati membri possono notificare elenchi di nomi che, secondo il diritto nazionale, non possono essere registrati oppure possono essere registrati o riservati solo al secondo livello. La finalità perseguita è duplice: da un lato, garantire continuità con il precedente quadro normativo; dall’altro, prevenire registrazioni abusive o speculative, in particolare evitando l’uso di codici ISO alfa-2 di paesi e territori come nomi direttamente sotto .eu.

Ambito di applicazione soggettivo e territoriale

Il regolamento riguarda la gestione dei nomi di dominio sotto .eu e si applica agli Stati membri dell’Unione e, per effetto del riferimento al SEE, anche a Islanda, Norvegia e Liechtenstein. I soggetti interessati sono gli enti pubblici competenti alla notifica e alla gestione degli elenchi, nonché i soggetti legittimati a registrare nomi .eu in base al regolamento (UE) 2019/517: imprese con sede legale, amministrazione centrale o principale centro di attività in Islanda, Norvegia o Liechtenstein, organizzazioni stabilite in tali Stati e persone residenti nei medesimi.

Elenchi di nomi riservati e bloccati

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che è suddiviso in due parti:

  • la sezione A contiene i nomi che possono essere registrati o riservati solo come nomi di dominio di secondo livello direttamente sotto .eu dagli Stati e dalle parti SEE indicati;
  • la parte B contiene i nomi che non possono essere registrati. L’allegato è molto ampio e include, per ciascun paese, denominazioni ufficiali, traduzioni, varianti linguistiche e numerose denominazioni territoriali o istituzionali. Per alcuni Stati, come Malta, l’elenco comprende anche termini connessi a enti pubblici e funzioni statali; per altri, come Francia, Germania, Italia, Spagna e Grecia, gli elenchi sono particolarmente estesi e includono anche regioni, province o denominazioni storiche/territoriali.

Divieto di registrazione dei codici ISO alfa-2

L’articolo 2 stabilisce un divieto generale: i codici alfa-2 che rappresentano paesi e territori non possono essere usati per registrare nomi di dominio direttamente sotto .eu. La disposizione ha portata autonoma rispetto agli elenchi dell’allegato e rafforza la protezione contro l’appropriazione di sigle geografiche o statali a livello di secondo livello immediato sotto il TLD.

Entrata in vigore e sostituzione del quadro previgente

L’articolo 3 fissa l’entrata in vigore al 13 ottobre 2022. Da tale data cessano di applicarsi i precedenti elenchi contenuti nel regolamento (CE) n. 874/2004, come modificato nel tempo. Il nuovo regolamento si applica quindi in via diretta e uniforme in tutti gli Stati membri, con effetto immediato sul regime di riserva e blocco dei nomi sotto .eu.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, il testo rileva soprattutto in materia di verifica della disponibilità e della legittimità di registrazione di nomi .eu contenenti riferimenti statali, territoriali o istituzionali. In concreto, prima di procedere alla registrazione è necessario verificare se il nome rientri negli elenchi di cui all’allegato o se coincida con un codice ISO alfa-2 vietato; in caso contrario, la registrazione può risultare preclusa o limitata al secondo livello nei casi consentiti.

Disposizioni principali

Elenco dei nomi riservati o registrabili solo come second level domains

L’articolo 1, paragrafo 1, dispone che i nomi elencati nella sezione A dell’allegato possono essere registrati o riservati solo come nomi di dominio di secondo livello direttamente sotto .eu dagli Stati membri e dalle parti contraenti SEE indicati nell’elenco. L’allegato contiene lunghi elenchi nazionali di denominazioni ufficiali, varianti linguistiche e, per molti Stati, toponimi o denominazioni istituzionali protette.

Elenco dei nomi bloccati

L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che i nomi elencati nella parte B dell’allegato non possono essere registrati sotto .eu. Si tratta di una lista di denominazioni sensibili o riservate, tra cui riferimenti storici, politici o territoriali che il regolamento esclude espressamente dalla registrazione.

Divieto di utilizzo dei codici ISO alfa-2

L’articolo 2 vieta l’impiego dei codici alfa-2 che rappresentano paesi e territori per registrare nomi di dominio direttamente sotto .eu. La misura è giustificata, nei considerando, dall’esigenza di continuità con il precedente quadro giuridico e di prevenzione di registrazioni abusive e speculative.

Decorrenza e applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il 13 ottobre 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. I precedenti elenchi del regolamento (CE) n. 874/2004 cessano di applicarsi da tale data.

Come è indicizzato

Materietelecomunicazioniinternet e dominimercato internogovernance digitale

Testo integrale

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