Regolamento (UE) 2022/1848
Regolamento (UE) 2022/1848 del Consiglio del 4 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna un aspetto operativo del regime sanzionatorio UE relativo alla Crimea e a Sebastopoli. In particolare, sostituisce l’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2014, contenente i siti web delle autorità competenti nazionali e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione, e attribuisce alla Commissione il potere di modificarlo sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Si tratta di una modifica tecnica volta a garantire l’uniformità di applicazione e l’attualità delle informazioni di contatto.
Modifica del regolamento (UE) n. 692/2014 sulle misure restrittive relative alla Crimea e Sebastopoli, con aggiornamento dell’allegato I e conferimento alla Commissione del potere di modificarlo.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti i soggetti e operatori tenuti a rispettare il regolamento (UE) n. 692/2014, nell’ambito delle misure restrittive adottate in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli. La modifica riguarda in particolare le autorità competenti degli Stati membri e le modalità di notifica alla Commissione europea, attraverso l’aggiornamento dei siti web e dei recapiti indicati nell’allegato I. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento (UE) n. 692/2014 sulle misure restrittive relative alla Crimea e Sebastopoli
Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio UE adottato in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli. La finalità è essenzialmente tecnica e organizzativa: aggiornare le informazioni operative contenute nell’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2014 e garantire condizioni uniformi di esecuzione in tutti gli Stati membri.
Contesto e finalità della modifica
Il considerando evidenzia che i siti web delle autorità competenti nazionali e i dati per le notifiche alla Commissione possono cambiare nel tempo. Per questo motivo, al fine di assicurare l’uniformità di applicazione e l’effettività delle misure restrittive, viene ritenuto opportuno attribuire alla Commissione il potere di modificare l’allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Ambito delle modifiche al regolamento 692/2014
Le modifiche riguardano tre profili principali:
- la precisazione dei rinvii normativi negli articoli 1, lettera e), e 9, paragrafi 1 e 3, dove il richiamo generico all’"allegato" viene sostituito con quello all’"allegato I";
- l’introduzione del nuovo articolo 9, paragrafo 4, che conferisce alla Commissione il potere di aggiornare l’allegato I;
- la sostituzione integrale dell’allegato I, con un elenco aggiornato dei siti web nazionali e dell’indirizzo di contatto della Commissione.
Contenuto dell’allegato I
Il nuovo allegato I contiene, per ciascuno Stato membro elencato, il sito web nazionale che reca informazioni sulle autorità competenti in materia di misure restrittive. Sono indicati anche:
- l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea;
- la direzione competente della Commissione, identificata nella DG FISMA;
- l’indirizzo fisico a Bruxelles e l’e-mail relex-sanctions@ec.europa.eu.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifiche terminologiche agli articoli 1 e 9 del regolamento 692/2014
All’articolo 1, lettera e), e all’articolo 9, paragrafi 1 e 3, il riferimento generico "nell’allegato" è sostituito con "nell’allegato I", per chiarire il rinvio al solo allegato recante le informazioni sulle autorità competenti e sulle notifiche.
Potere della Commissione di aggiornare l’allegato I
All’articolo 9 è inserito il nuovo paragrafo 4, che conferisce alla Commissione il potere di modificare l’allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Sostituzione integrale dell’allegato I
L’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2014 è sostituito con un nuovo elenco aggiornato dei siti web nazionali contenenti informazioni sulle autorità competenti e con l’indirizzo della Commissione europea per le notifiche (DG FISMA, Rue de Spa 2, 1049 Bruxelles, Belgio, e-mail relex-sanctions@ec.europa.eu).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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