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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1848

Regolamento (UE) 2022/1848 del Consiglio del 4 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

Normativa europea32022R1848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna un aspetto operativo del regime sanzionatorio UE relativo alla Crimea e a Sebastopoli. In particolare, sostituisce l’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2014, contenente i siti web delle autorità competenti nazionali e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione, e attribuisce alla Commissione il potere di modificarlo sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Si tratta di una modifica tecnica volta a garantire l’uniformità di applicazione e l’attualità delle informazioni di contatto.

Modifica del regolamento (UE) n. 692/2014 sulle misure restrittive relative alla Crimea e Sebastopoli, con aggiornamento dell’allegato I e conferimento alla Commissione del potere di modificarlo.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti i soggetti e operatori tenuti a rispettare il regolamento (UE) n. 692/2014, nell’ambito delle misure restrittive adottate in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli. La modifica riguarda in particolare le autorità competenti degli Stati membri e le modalità di notifica alla Commissione europea, attraverso l’aggiornamento dei siti web e dei recapiti indicati nell’allegato I. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento (UE) n. 692/2014 sulle misure restrittive relative alla Crimea e Sebastopoli

Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio UE adottato in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli. La finalità è essenzialmente tecnica e organizzativa: aggiornare le informazioni operative contenute nell’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2014 e garantire condizioni uniformi di esecuzione in tutti gli Stati membri.

Contesto e finalità della modifica

Il considerando evidenzia che i siti web delle autorità competenti nazionali e i dati per le notifiche alla Commissione possono cambiare nel tempo. Per questo motivo, al fine di assicurare l’uniformità di applicazione e l’effettività delle misure restrittive, viene ritenuto opportuno attribuire alla Commissione il potere di modificare l’allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Ambito delle modifiche al regolamento 692/2014

Le modifiche riguardano tre profili principali:

  • la precisazione dei rinvii normativi negli articoli 1, lettera e), e 9, paragrafi 1 e 3, dove il richiamo generico all’"allegato" viene sostituito con quello all’"allegato I";
  • l’introduzione del nuovo articolo 9, paragrafo 4, che conferisce alla Commissione il potere di aggiornare l’allegato I;
  • la sostituzione integrale dell’allegato I, con un elenco aggiornato dei siti web nazionali e dell’indirizzo di contatto della Commissione.

Contenuto dell’allegato I

Il nuovo allegato I contiene, per ciascuno Stato membro elencato, il sito web nazionale che reca informazioni sulle autorità competenti in materia di misure restrittive. Sono indicati anche:

  • l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea;
  • la direzione competente della Commissione, identificata nella DG FISMA;
  • l’indirizzo fisico a Bruxelles e l’e-mail relex-sanctions@ec.europa.eu.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifiche terminologiche agli articoli 1 e 9 del regolamento 692/2014

All’articolo 1, lettera e), e all’articolo 9, paragrafi 1 e 3, il riferimento generico "nell’allegato" è sostituito con "nell’allegato I", per chiarire il rinvio al solo allegato recante le informazioni sulle autorità competenti e sulle notifiche.

Potere della Commissione di aggiornare l’allegato I

All’articolo 9 è inserito il nuovo paragrafo 4, che conferisce alla Commissione il potere di modificare l’allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Sostituzione integrale dell’allegato I

L’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2014 è sostituito con un nuovo elenco aggiornato dei siti web nazionali contenenti informazioni sulle autorità competenti e con l’indirizzo della Commissione europea per le notifiche (DG FISMA, Rue de Spa 2, 1049 Bruxelles, Belgio, e-mail relex-sanctions@ec.europa.eu).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivecooperazione amministrativa

Testo integrale

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