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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47377/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Messina chiedendone l'annullamento con quattro motivi: 1) violazione di legge (art. 52 c.p.) e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della legittima difesa; si sosteneva che le imputate fossero rimaste sul terrazzo e non si fossero poste in situazione di pericolo; 2) vizio di motivazione sull'attendibilità della persona offesa; 3) mancata assunzione di una prova decisiva relativa alla deposizione della teste Angelina Martino; 4) violazione di legge (art. 187 c.p.p.) e vizio di motivazione circa il ruolo della Giardina, che avrebbe agito solo per difendere la figlia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambe le imputate. Ha ritenuto congrua e non censurabile la valutazione di merito sulla attendibilità della persona offesa (Salamone), richiamando elementi idonei a sostenere la versione della vittima (certificato medico per le lesioni, dichiarazioni contraddittorie della parte offesa e dichiarazioni della teste Angelina Martino). La Corte ha escluso la configurabilità della legittima difesa, osservando che le imputate erano all'interno del terrazzo e potevano rientrare nell'abitazione invece di aggredire la persona offesa; inoltre è stato evidenziato l'uso di una spranga di ferro da parte della Giardina. Per l'inammissibilità dei ricorsi, la Corte ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende, oltre alla liquidazione delle spese di questo grado nella misura che sarà determinata dalla Corte di Appello competente.

Norme richiamate

  • art. 52 c.p. (legittima difesa)

    La Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti della legittima difesa: non risultava necessità di reagire né proporzionalità della reazione, posto che le imputate potevano rientrare nell'abitazione invece di aggredire la persona offesa.

  • art. 110, art. 582, art. 585 c.p. (concorso di persone, lesioni, aggravamento)

    Sono le norme sostanziali alle quali si riferivano le condanne pronunciate in primo grado e confermate in appello, ossia il concorso di persone e le lesioni causate alla persona offesa.

  • art. 606 c.p.p., lett. b), d), e) (motivi di ricorso per cassazione)

    I motivi dedotti attengono a violazione di legge e vizi di motivazione (lett. b ed e) e mancata assunzione di prova decisiva (lett. d)). La Corte ha ritenuto tali motivi privi di un serio e argomentato confronto con la motivazione della sentenza impugnata e non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.

  • art. 187 c.p.p. (norma richiamata nel ricorso)

    La norma è stata richiamata dalle ricorrenti con riferimento al ruolo della Giardina; la Corte non ha rilevato violazioni di legge né elementi che scalfissero la valutazione di merito sul concreto comportamento della Giardina, che aveva usato una spranga.

  • art. 616 c.p.p. (conseguenze dell'inammissibilità)

    In caso di inammissibilità dei ricorsi, la Corte ha applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La legittima difesa richiede la sussistenza contemporanea di necessità e proporzionalità: se l'imputato poteva sottrarsi all'offesa (es. rientrare in casa), la difesa non è configurabile.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa e dei testi è rimessa al giudice di merito; la Cassazione verifica la logicità e la completezza della motivazione, non sostituisce il giudizio sulla credibilità se adeguatamente motivato.
  • Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario un serio e specifico confronto critico con le argomentazioni del giudice di merito; mere riaffermazioni della versione difensiva senza indicare punti decisivi non sono sufficienti.
  • La contestazione di mancata acquisizione o valutazione di una prova decisiva richiede l'indicazione chiara di quale elemento probatorio concreto sarebbe decisivo e come influirebbe sul giudizio; affermazioni vaghe sono inammissibili.
  • L'uso di un'arma o oggetto contundente (es. spranga) rende più difficile sostenere la proporzionalità della reazione difensiva, soprattutto se la resistenza poteva cessare tramite il ritiro.

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