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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10389/2021 del 20/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sull'obbligo di iscrizione alla "Gestione separata" INPS: l'Istituto sosteneva che la professionista dovesse essere iscritta e contribuire in quanto esercente attività professionale soggetta ad albo; la Corte territoriale aveva ritenuto invece che, per i periodi in esame, l'attività fosse occasionale (redditi annui inferiori a €5.000) e quindi non soggetta all'iscrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha chiarito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo dipende dal requisito dell'abitualità dell'attività e non automaticamente dalla soglia di €5.000. La soglia di €5.000 è il presupposto che consente di assoggettare all'iscrizione le attività occasionali se superata; tuttavia la produzione di redditi inferiori a €5.000 può costituire un indizio (non decisivo) dell'occasionalità dell'attività. La Cassazione ha altresì escluso che norme come gli artt. 61 e 69-bis del d.lgs. 276/2003 impongano una presunzione legale di abitualità per le attività svolte da professionisti iscritti ad albo. Il ricorso è quindi respinto e resta confermata la decisione favorevole alla Di Giovanni.

Norme richiamate

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335 - art. 2, comma 26

    Stabilisce l'obbligo di iscrizione per i soggetti che esercitano per professione abituale (anche non esclusiva) attività di lavoro autonomo; l'obbligo opera se l'attività è abituale e il reddito non è già soggetto a contribuzione dalla cassa di categoria.

  • Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (conv. L. 111/2011) - art. 18, comma 12

    Fornisce un'interpretazione autentica della portata dell'art. 2, comma 26 della L. 335/1995; conferma che l'iscrizione alla Gestione separata è collegata all'abitualità dell'attività professionale.

  • Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (conv. L. 326/2003) - art. 44, comma 2

    Introduce la soglia annua di €5.000: se il reddito annuo derivante da attività autonoma occasionale supera €5.000, l'attività occasionale diventa causa di iscrizione alla Gestione separata; la soglia è criterio per le occasioni, non sostitutivo dell'accertamento dell'abitualità.

  • Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - artt. 61, comma 3 e 69-bis, comma 3

    art. 61, comma 3; art. 69-bis, comma 3

    Prevedono discipline di favore (esclusioni o mancata presunzione di continuità) nel rapporto con committenti e con il fisco per le professioni intellettuali; non costituiscono però una presunzione iuris et de iure che obblighi a considerare automaticamente 'abituale' l'attività svolta da soggetti iscritti ad albo ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata.

  • Codice civile - artt. 2935 e 2941 n. 8 (riferiti dall'INPS)

    artt. 2935, 2941, n. 8 c.c.

    Richiamati dall'INPS in relazione all'uso delle presunzioni, ma la Corte non ha fondato la decisione su una loro specifica applicazione distinta; le questioni di fatto su presunzioni devono essere adeguatamente provate e documentate nel processo.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo dipende primariamente dall'accertamento (in fatto) dell'abitualità dell'attività, non dal mero superamento o meno di una soglia di reddito.
  • La soglia annua di €5.000 è rilevante per soggetti che svolgono attività autonoma occasionale: se superata, l'attività occasionale può determinare l'iscrizione; se non superata, costituisce un indizio a favore dell'occasionalità ma non prova assoluta.
  • Il carattere abituale va valutato ex ante (scelta di svolgere l'attività con continuità), avendo riguardo a elementi fattuali come frequenza delle prestazioni, fatturazione ricorrente, partita IVA, organizzazione materiale, dichiarazioni fiscali e iscrizione all'albo; nessuno di questi elementi è necessariamente determinante da solo.
  • Norme di favore nel diritto del lavoro o fiscale (es. artt. 61 e 69-bis d.lgs. 276/2003) non configurano una presunzione automatica di abitualità ai fini previdenziali: occorre valutazione globale e motivata dei fatti.
  • Per il soggetto obbligato (INPS) vale l'onere di indicare e far emergere nel processo le circostanze fattuali specifiche che dimostrano l'abitualità; contestualmente il professionista deve documentare la natura occasionale se intende opporsi all'iscrizione.
  • In pratica, anche se il reddito annuale è scarso (<€5.000), è necessario raccogliere e produrre documentazione sulla reale periodicità e organizzazione dell'attività per sostenere o contrastare l'obbligo di iscrizione.

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