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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24274/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per ricettazione di un ciclomotore rubato, contestando: 1) l'illogicità della motivazione con riferimento alla prova della provenienza e alla smentita delle dichiarazioni (chiave, venditore, annuncio); 2) la qualificazione del fatto come ricettazione anziché come incauto acquisto; 3) vizi nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha confermato la responsabilità penale del ricorrente per ricettazione (dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità) perché i riscontri investigativi (possesso del mezzo poco dopo il furto, assenza di registrazioni ACI, profilo Facebook inesistente, numero di telefono fittizio, smentita del possesso della chiave e dell'integrità dello scudo) legittimano la conclusione del dolo anche nella forma eventuale. Tuttavia ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia, rilevando un'evidente contraddizione nella motivazione: i giudici del merito avevano riconosciuto l'attenuante del "fatto di particolare tenuità" (art. 648, 2° c.) per il modesto valore del bene, ma poi, nella determinazione della pena, avevano dato rilievo negativo al "valore del bene" e alla «concreta gravità del fatto», utilizzando quindi gli stessi elementi come aggravanti. Il diniego delle attenuanti generiche è stato invece ritenuto non viziato, dovendosi ricercare elementi positivi e non essendo più sufficiente la sola incensuratezza dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p. (ricettazione), 2° comma

    "Se il fatto è di particolare tenuità la pena è diminuita."

    La Corte ha applicato la norma riconoscendo l'attenuante per particolare tenuità in relazione al modesto valore del bene e alla lieve portata del fatto, ma ha evidenziato la contraddizione nell'uso di quegli stessi elementi come aggravanti nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p. (criteri di determinazione della pena)

    Richiamato implicitamente per spiegare che la valutazione della gravità e degli elementi utili alla quantificazione della pena deve essere coerente con i parametri di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 62-bis c.p.

    La Corte ricorda che dopo la modifica normativa non è più sufficiente la sola incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche; occorrono elementi positivi di segno favorevole

  • art. 624 c.p.p. (irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità)

    La Suprema Corte ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità ai sensi di questa norma, quindi la condanna sostanziale è confermata

Massime di principio

  • Per distinguere ricettazione da incauto acquisto occorre valutare la consapevolezza o l'accettazione del rischio circa l'illecita provenienza: elementi come possesso immediato dell'oggetto dopo il furto, mancanza di documentazione formale, dati del venditore falsi o non rintracciabili e incompatibilità delle chiavi sono indizi rilevanti di dolo.
  • L'omessa o non attendibile indicazione dell'origine della cosa ricevuta può costituire prova dell'elemento soggettivo della ricettazione, consentendo di inferire volontà di occultamento o accettazione del rischio.
  • Non è consentito al giudice riconoscere contemporaneamente l'attenuante per particolare tenuità e poi basare la quantificazione della pena sul valore o sulla gravità presunta come elementi aggravanti: la motivazione deve essere coerente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se mancano elementi positivi di segno favorevole; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. la sola assenza di precedenti non basta per ottenerle.
  • In cassazione non è ammissibile una rievaluazione libera delle prove: i motivi che sollecitano una diversa lettura delle emergenze processuali sono generalmente inammissibili se mirano soltanto a una rivalutazione del merito.

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