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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22632/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 30/11/2023 che aveva rigettato la richiesta di concessione della detenzione domiciliare per Pasquale Pignataro. Il ricorrente, assistito dall'avv. Maria Pia Vigilante, ha chiesto l'annullamento del provvedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: dopo la proposizione dell'impugnazione, il ricorrente ha espìato la pena in data 15 aprile 2024, per cui la finalità dell'impugnazione (ottenere la detenzione domiciliare) è venuta meno. Per tale motivo l'esame nel merito è precluso e il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Non è stata disposta condanna alle spese o alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, essendovi assenza di soccombenza anche virtuale.

Norme richiamate

  • art. 568 cod. proc. pen.

    art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    La nozione di interesse ad impugnare va valutata in senso utilitaristico: deve sussistere un vantaggio concreto, immediato e attuale dall'annullamento del provvedimento, sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando sia venuta meno la sussistenza dell'interesse a proporla; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, Marinaj e altri)

    Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj) e altre pronunce richiamate

    Fornisce il principio consolidato sulla carenza di interesse sopravvenuta: l'impugnante perde interesse quando la situazione di fatto o di diritto si modifica in modo tale da rendere inefficace o priva di rilievo la finalità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e sussistere al momento della decisione; se la situazione che il ricorrente intendeva ottenere si realizza prima della pronuncia, il ricorso è inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse.
  • La sopravvenuta esecuzione o estinzione del diritto controverso (ad es. espiazione della pena) assorbe la finalità dell'impugnazione e giustifica l'inammissibilità.
  • L'inammissibilità per carenza di interesse è un motivo preliminare e assorbente che impedisce l'esame del merito della controversia.
  • In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse normalmente non si impone la condanna alle spese o alla sanzione pecuniaria se non sussiste una soccombenza anche virtuale.
  • Prima di proporre o comunque durante il processo d'impugnazione è opportuno verificare tempestivamente eventuali eventi sopravvenuti (esecuzione della pena, mutamento dello stato di fatto) e comunicare o ritirare il gravame per evitare procedure inutili.
  • Se l'interesse è venuto meno solo in parte o sussistono profili residuali non assorbiti dalla sopraggiunta situazione, è necessario specificare nell'impugnazione e nel procedimento quali restano i punti effettivi di controversia.

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