Cassazione Penale, Ordinanza n. 20818/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La pronuncia riguarda un ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. proposto nell'interesse di due condannati contro una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato i loro ricorsi avverso la condanna per tentato omicidio pluriaggravato, detenzione e porto di arma comune da sparo e resistenza a pubblico ufficiale. I ricorrenti lamentavano: un preteso contrasto di giudicati sulla attendibilità di un dichiarante; un errore percettivo per il mancato rilievo di tale contrasto; un ulteriore errore sul riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 c.p., assumendo che non fosse stata evocata alcuna forza intimidatrice e che la vittima non avesse provato timore; infine un errore percettivo sul riconoscimento dell'aggravante dei motivi abbietti, sostenendo che, esclusa la premeditazione, essa non fosse configurabile.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Osserva che i vizi dedotti non integrano errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ma al più errori valutativi o di diritto, perché mirano a ottenere una rivalutazione di questioni già esaminate e respinte con ampia motivazione nella precedente decisione di legittimità. Ne conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il ricorso straordinario è ammesso solo per errore di fatto consistito in una svista o in un equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità, con percezione difforme della realtà effettiva; restano esclusi errori di motivazione, di valutazione delle prove e di diritto.
art. 416-bis.1 cod. pen.
La parte ricorrente contestava il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso; la Corte richiama la precedente motivazione di rigetto che aveva ritenuto sussistente tale aggravante.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Nel precedente giudizio di legittimità era stata affrontata la disciplina relativa all'utilizzabilità e al valore di giudicati/decisioni richiamate nella motivazione.
art. 210 cod. proc. pen.
La Corte richiama la regola valutativa applicata nel precedente giudizio rispetto alle dichiarazioni del coimputato o del chiamato in procedimento connesso.
art. 131-bis cod. pen.
Massime di principio
- L'errore di fatto deducibile con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deve consistere in una falsa percezione di atti o dati processuali interni al giudizio di legittimità, immediatamente rilevabile e decisiva; non è sufficiente una diversa lettura delle risultanze processuali.
- Non sono deducibili con il ricorso straordinario i vizi di motivazione, le censure di merito sulla valutazione della prova e gli errori di diritto nella ricostruzione delle norme sostanziali o processuali.
- Il rimedio straordinario non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione di questioni già esaminate e rigettate dalla Corte di cassazione con motivazione compiuta.
- La contestazione di aggravanti o di attendibilità dichiarativa non integra errore di fatto quando investe l'apprezzamento giuridico-probatorio compiuto dalla Corte, e non una mera svista percettiva.
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