Cassazione Penale, Sentenza n. 8625/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la conferma della confisca per equivalente disposta dalla Corte di appello di Bari in relazione al delitto di peculato a lei ascritto, deducendo la violazione del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole (art. 2 c.p., art. 25 Cost., art. 7 CEDU). Il motivo si fonda sulla tesi che l'art. 578-bis c.p.p., e le disposizioni che richiamano l'art. 322-ter c.p., hanno natura sostanziale quando disciplinano forme di confisca con componente sanzionatoria, e pertanto non sono applicabili a fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore o all'estensione normativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando la pronuncia delle Sezioni unite (sent. n. 4145/2022, "Esposito") che ha chiarito la natura sostanziale dell'art. 578-bis c.p.p. in materia di confisca per equivalente con componente sanzionatoria. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al capo relativo alla confisca, con disposizione di restituzione all'avente diritto dei beni già oggetto di confisca. Il provvedimento di annullamento si basa anche sul fatto che il delitto era stato commesso nel 2008 e che l'estensione della confisca al profitto per l'art. 322-ter era intervenuta solo successivamente (legge n. 190/2012), sicché la misura non poteva essere applicata retroattivamente.
Norme richiamate
art. 322-ter, cod. pen.
Norma che disciplina il peculato e consente, nei testi successivi, misure di confisca per equivalente; la sua estensione al profitto del reato (per il reato commesso nel 2008) è stata ritenuta non applicabile retroattivamente quando l'estensione normativa è successiva al fatto.
art. 578-bis, cod. proc. pen.
Disposizione introdotta dalla legge n. 21/2018 (con successive modifiche) che disciplina la confisca per equivalente; le Sezioni unite hanno ritenuto che, quando la norma riguarda forme di confisca con componente sanzionatoria, essa ha natura anche sostanziale e non può essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 2, cod. pen.
Principio generale del diritto penale relativo alla non-retroattività della legge penale più gravosa; invocato per sostenere l'impossibilità di applicare norme più sfavorevoli introdotte dopo il fatto.
art. 25, Cost.
Garantisce il principio di legalità e la non retroattività delle norme penali sfavorevoli; usato come fondamento costituzionale della tutela contro l'applicazione retroattiva di misure sanzionatorie.
art. 7 CEDU
Principio di non retroattività della legge penale più grave sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; richiamato come parametro sovranazionale di interpretazione compatibile con il divieto di retroattività.
legge n. 21/2018
Ha introdotto l'art. 578-bis c.p.p.; la Corte ha valutato l'entrata in vigore temporale di tale norma ai fini della determinazione della sua applicabilità ai fatti precedenti.
legge n. 3/2019
Ha inserito il riferimento all'art. 322-ter nell'ambito delle norme rilevanti per la confisca; la modifica normativa più recente non può essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori.
legge n. 190/2012
Ha esteso la confisca per equivalente al profitto del reato per alcuni delitti (fra cui il peculato); tuttavia, per reati commessi prima dell'entrata in vigore di tale estensione (qui il 2008), l'istituto non può essere applicato in presenza di natura sanzionatoria.
Sezioni unite, sent. n. 4145 del 29/09/2022 ("Esposito")
Pronuncia chiave che ha risolto il contrasto di giurisprudenza affermando che l'art. 578-bis c.p.p., nella parte in cui concerne la confisca per equivalente con componente sanzionatoria, ha natura sostanziale e pertanto non è applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (e, per l'art. 322-ter, anteriori all'addizione normativa del 2019).
Corte Cost., sent. n. 97 del 2009 e ord. n. 301 del 2009
Precedenti costituzionali richiamati che hanno affrontato la natura della confisca e la sua eventuale rilevanza sotto il profilo sanzionatorio, sostenendo limiti all'applicazione retroattiva di norme peggiorative.
Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)
Giurisprudenza di legittimità richiamata a supporto dell'idea che la confisca per equivalente possa presentare una componente sanzionatoria tale da escluderne l'applicazione retroattiva.
Massime di principio
- La normativa che introduce o amplia forme di confisca con una componente sanzionatoria sostanziale non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
- Quando si valuta l'applicabilità di misure patrimoniali (es. confisca per equivalente) occorre determinare se la norma abbia prevalentemente natura ripristinatoria/preventiva o sanzionatoria: se prevale la componente sanzionatoria, opera il divieto di retroattività della legge penale più grave (art. 25 Cost., art. 7 CEDU).
- Per reati commessi prima di estensioni normative (es. estensione della confisca al profitto con legge n. 190/2012), tali estensioni non possono essere normalmente applicate se alterano negativamente la posizione dell'imputato rispetto al regime previgente.
- In presenza di confische già eseguite su basi normative poi ritenute non applicabili retroattivamente, è possibile ottenere la restituzione dei beni disposti a titolo di confisca.
- Nel contenzioso è strategico richiamare pronunce di legittimità e costituzionali (es. Sezioni unite "Esposito", Corte Cost.) che hanno chiarito i principi di non retroattività e la natura delle misure patrimoniali, integrando i profili di legittimità costituzionale e convenzionale (Cedu).
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