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Sentenza

Sentenza n. 539/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale di messa in sicurezza e dichiarazione di inagibilità di un immobile, con interdizione all’uso e al transito di parte dell’area comune

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia del Demanio aveva impugnato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Sermide e Felonica relativa alla messa in sicurezza e alla dichiarazione di inagibilità di un immobile, nonché all’interdizione dell’uso e del transito di parte dell’area comune. Nel corso del giudizio l’Agenzia ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata al Comune ma non al controinteressato. Il ricorso era incentrato su una questione di diritto relativa alla validità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, anche se animata da un fine egoistico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. La dichiarazione di rinuncia, non notificata a tutte le parti, non consentiva di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.; essa evidenziava tuttavia il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione. Il Collegio ha inoltre rilevato che la ricorrente era virtualmente soccombente, richiamando le ragioni dell’ordinanza cautelare che aveva respinto la domanda cautelare e la successiva sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 23093 dell’11 agosto 2025, ritenuta sfavorevole sulla questione di diritto centrale. Poiché Comune e controinteressato non si erano costituiti, il TAR non ha pronunciato sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Disciplina l’estinzione del giudizio per rinuncia; nel caso concreto non era applicabile perché la rinuncia non era stata notificata a tutte le parti.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Costituisce ulteriore base normativa per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non notificata a tutte le parti non consente di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia, ma può comunque dimostrare il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione e condurre alla declaratoria di improcedibilità.
  • La sopravvenienza di una pronuncia giurisprudenziale sfavorevole sulla questione di diritto centrale può concorrere a evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può procedere a una valutazione virtuale della soccombenza ai fini delle spese; se le parti virtualmente vittoriose non si sono costituite, non occorre pronunciarsi sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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