Cassazione Civile, Sentenza n. 2316/2022 del 26/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato nominato direttore del distretto sanitario di Amantea con delibera del 15 marzo 2010 e contratto individuale del 25 marzo 2010. La nomina venne revocata dal Commissario straordinario il 21 luglio 2010 per omesso espletamento della preventiva procedura selettiva prevista dalla normativa (valutazione comparativa). Il Tribunale di Paola aveva confermato la correttezza della revoca; la Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato l'appello del Viola ritenendo la nomina nulla per violazione dell'art. 15-ter d.lgs. 502/1992; il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che la norma sarebbe meramente procedimentale e non invalida il contratto individuale, che l'eccezione sarebbe stata sollevata tardivamente e che le spese di gravame sarebbero state irregolarmente gestite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'incarico di direttore di distretto sanitario è da considerarsi incarico di struttura complessa disciplinato dall'art. 15-ter d.lgs. 502/1992 e dalla contrattazione collettiva; l'art. 15-ter, comma 2, richiede l'attribuzione mediante valutazione comparativa selettiva pubblicata (rosa di candidati) ed ha carattere imperativo. Perciò la nomina adottata senza la procedura comparativa è nulla. La nullità derivante dalla violazione di norma imperativa poteva e doveva essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo e la Corte d'Appello ha correttamente rigettato l'impugnazione. Il ricorso è stato quindi respinto e non è stata pronunciata decisione sulle spese di cassazione per assenza di attività difensiva della resistente; è stata altresì richiamata la possibilità di versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dal D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter
La Corte ha ritenuto che l'art. 15-ter, comma 2, impone l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa mediante procedura comparativa e pubblicazione; norma di carattere imperativo la cui violazione determina la nullità dell'atto di conferimento.
d.lgs. n. 502 del 1992, art. 3-sexies
Definisce i soggetti a cui l'incarico può essere conferito (requisiti di esperienza e formazione); la Corte ha osservato che detta norma individua i destinatari ma non disciplina la procedura selettiva, restando applicabile l'art. 15-ter per la procedura.
d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15
comma 1 (riferimento alla contrattazione collettiva e criteri generali)
Richiama l'ambito normativo in cui si inseriscono i criteri di graduazione e attribuzione degli incarichi dirigenziali; la Corte lo utilizza per collegare le disposizioni legislative alle previsioni contrattuali.
CCNL comparto sanità
art. 27 (tipologie di incarico) e artt. 27-34 CCNL 8.6.2000; artt. 25-32 CCNL 3.11.2005
La contrattazione collettiva include il direttore di distretto tra gli incarichi di struttura complessa; in assenza di atto aziendale, la contrattazione definisce la natura dell'incarico, richiamando l'applicazione dell'art. 15-ter.
artt. 1175, 1324, 1325, 1418, 1421 (richiamati dal ricorrente)
Le norme di diritto civile sui contratti sono state richiamate dal ricorrente per sostenere l'autonomia del contratto individuale; la Corte ha tuttavia ritenuto che la specifica norma imperativa amministrativa (art. 15-ter) prevale e determina la nullità dell'atto negoziale fondato su di essa.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione), artt. 91, 92, 101, 112, 416
Richiamati in relazione ai motivi di impugnazione e ai profili processuali: la Corte ha ritenuto che la nullità di atto per violazione di norma imperativa sia questione di diritto rilevabile d'ufficio e che l'eventuale tardività dell'eccezione non osti alla rilevazione officiosa quando la nullità risulta ex actis.
Cass. S.U. n. 26242/2014
Giurisprudenza interpretata dalla Corte per affermare l'obbligo del giudice di rilevare d'ufficio la nullità negoziale e la facoltà di dichiararla anche in appello o in Cassazione qualora non rilevata in primo grado.
Massime di principio
- Quando un incarico dirigenziale è qualificato come "struttura complessa" la sua attribuzione è soggetta all'art. 15-ter d.lgs. 502/1992 e richiede una procedura comparativa pubblica; il mancato rispetto della procedura rende l'atto nullo.
- La norma che impone la procedura comparativa ha natura imperativa: la violazione può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo e non è sanata dal fatto che sia stato stipulato un contratto individuale.
- La qualificazione giuridica dell'incarico (struttura complessa vs. semplice) è decisiva per applicare le regole procedurali e va verificata in base alla normativa e alla contrattazione collettiva vigente o, in mancanza, all'atto aziendale.
- Il carattere fiduciario dell'incarico non esonera l'amministrazione dall'osservanza delle procedure selettive imposte da norme imperative, quando tali procedure sono previste per la tipologia di incarico.
- In contenziosi su nomine dirigenziali, le parti devono considerare che la nullità per inosservanza di norme imperative può essere eccepita d'ufficio e deciderà il giudice anche se la parte non l'ha tempestivamente contestata.
- Sotto il profilo delle spese processuali, la decisione di non compensare le spese in appello è normalmente insindacabile in sede di legittimità salvo specifiche violazioni di motivazione o principi consolidati.
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