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Sentenza

Sentenza n. 6140/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202406480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’avviso orale del Questore di Frosinone, adottato il 25 febbraio 2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante, già ricorrente in primo grado, ha contestato il difetto di motivazione dell’avviso orale adottato ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011. La misura era stata fondata su precedenti di polizia, tra cui un’aggressione a un insegnante del figlio, commessa insieme al marito e alla presenza della scolaresca, nonché su molteplici legami parentali ritenuti controindicati. Secondo l’appellante, tali elementi non sarebbero stati sufficienti a giustificare il giudizio di pericolosità e la conseguente misura preventiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che l’avviso orale è una misura amministrativa di prevenzione, diretta a prevenire la commissione di reati e caratterizzata da ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza. La motivazione non deve accertare una responsabilità penale, ma deve esprimere un giudizio prognostico di pericolosità per la sicurezza pubblica, fondato anche su elementi indiziari e sospetti purché concreti e complessivamente idonei a far ritenere ragionevole la riconducibilità del destinatario alle categorie dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. Nel caso concreto, i precedenti di polizia, in particolare l’aggressione all’insegnante, e i rapporti parentali controindicati sono stati ritenuti sufficienti a delineare una personalità incline a comportamenti antisociali e a turbare la sicurezza o tranquillità pubblica. La misura, inoltre, è stata qualificata come la più tenue tra quelle previste dal decreto legislativo. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011

    L’avviso orale può essere adottato nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi sulla base di un giudizio prognostico fondato su elementi di fatto, anche indiziari e di mero sospetto, purché complessivamente idonei a rendere ragionevole la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 1.

  • art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011

    sicurezza o tranquillità pubblica

    La categoria di pericolosità può essere individuata attraverso una valutazione complessiva della personalità e dell’ambiente relazionale del destinatario, quando gli elementi raccolti facciano ritenere probabile una propensione a comportamenti antisociali idonei a turbare la sicurezza o la tranquillità pubblica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto normativo per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai fini dell’oscuramento disposto nella pronuncia.

Massime di principio

  • L’avviso orale previsto dal d.lgs. n. 159/2011 è una misura amministrativa di prevenzione, non una sanzione né un accertamento di responsabilità penale; la relativa motivazione deve quindi esprimere un giudizio prognostico di pericolosità per la sicurezza pubblica, non dimostrare la commissione di un reato.
  • La motivazione dell’avviso orale può fondarsi anche su elementi indiziari, precedenti di polizia e meri sospetti, purché concreti, non isolatamente considerati e complessivamente idonei a rendere ragionevole l’inquadramento del destinatario in una delle categorie di pericolosità previste dall’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011.
  • Nel sindacato sull’avviso orale il giudice amministrativo deve tenere conto dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’autorità di pubblica sicurezza, verificando la ragionevolezza e la sufficienza complessiva degli elementi posti a fondamento della prognosi di pericolosità.
  • Anche i rapporti parentali o l’ambiente familiare possono concorrere, insieme a precedenti di polizia e condotte concrete, alla formazione del giudizio prognostico di pericolosità quando siano valutati come elementi rivelatori di una possibile propensione a comportamenti antisociali.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

Testo integrale

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