Cassazione Civile, Ordinanza n. 32723/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente in liquidazione, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 8045/2024. Nel provvedimento precedente il ricorso era stato rigettato e l'Agenzia delle entrate era stata condannata al pagamento delle spese di legittimità, ma il dispositivo non conteneva la richiesta distrazione delle spese in favore del difensore, il quale si era dichiarato antistatario nel controricorso. L'istanza chiedeva quindi l'integrazione del dispositivo con la distrazione in favore del difensore. La Corte ha rilevato che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale, non con i mezzi ordinari di impugnazione, e che la richiesta era stata effettivamente formulata nel giudizio precedente.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 8045/2024, ordinando di aggiungere nel dispositivo, dopo le parole "accessori di legge", la formula "con distrazione delle spese in favore dell’Avv.to Donato Apolito dichiaratosi antistatario". Ha inoltre disposto l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento. Nessuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione, in ragione della natura del rito e della mancata opposizione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
È richiamato come base del procedimento di correzione degli errori materiali, utilizzabile per emendare l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
art. 288 c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. quale disciplina del procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 93, comma 2, c.p.c.
La Corte richiama la norma per affermare la coerenza del rimedio della correzione con il sistema, anche quando la distrazione delle spese sia chiesta dal difensore.
art. 391-bis c.p.c.
È indicato come disposizione che consente l'applicazione del procedimento di correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per affermare che, dopo la novella del d.lgs. n. 149/2022, il procedimento segue la forma camerale prevista da tale norma in combinato con gli artt. 287 e ss. c.p.c.
d.lgs. n. 149/2022
È citato quale novella processuale che ha inciso sul rito camerale applicabile nel procedimento di correzione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non integra una domanda autonoma e può essere corretta mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, non già con i mezzi ordinari di impugnazione.
- Il rimedio della correzione dell'errore materiale è esperibile anche avverso le pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., quando il dispositivo ometta la statuizione sulla distrazione delle spese nonostante la relativa richiesta sia stata ritualmente formulata nel giudizio.
- La domanda di distrazione delle spese può ritenersi validamente proposta anche se non accompagnata da una esplicita dichiarazione formale in ordine all'anticipazione delle spese e alla mancata riscossione degli onorari, potendo tale contenuto considerarsi implicitamente incluso nella richiesta di distrazione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali, per la sua natura speciale, non va adottata una condanna alle spese se non è individuabile una parte vittoriosa e una soccombente e in assenza di opposizione della parte intimata.
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